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Sez. L, Sentenza n. 3923 del 12/06/1986 (Rv. 446756 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - SETTORE DEL CREDITO - ATTRIBUZIONE DEL COSIDDETTO POTERE DI FORMA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446756-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - SETTORE DEL CREDITO - ATTRIBUZIONE DEL COSIDDETTO POTERE DI FORMA - EFFETTI.*

In tema di qualifiche del lavoratore subordinato, l'attribuzione, da parte del datore di lavoro, del cosiddetto potere di firma - previsto dalla contrattazione collettiva del settore del credito - si sostanzia nella facoltà, riconosciuta al dipendente, di compiere Atti giuridici in nome e per conto dello stesso datore di lavoro, che resta quindi vincolato nei confronti dei terzi dell'operato del suo dipendente senza che possa assumere equivalente rilievo la generica importanza delle mansioni ove meramente preparatorie o consultive. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva escluso che un dipendente di una banca - le cui mansioni consistevano nella trattazione di pratiche presso il ministero del tesoro e nella partecipazione a riunioni presso organi del mondo bancario senza la facoltà di porre in essere Atti giuridici in nome e per conto della banca - avesse diritto alla qualifica di funzionario). (V 248/80, mass n 403640; (V 1938/80, mass n 405561).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)