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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Quinta Sezione) del 1 agosto 2025, causa C-206/24

Decisione
decisa il 2025-08-01
ECLI
ECLI:EU:C:2025:611

Epigrafe

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 1o agosto 2025 Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Regolamento (CEE) n. 1430/79 – Dazi doganali riscossi in violazione del diritto dell’Unione – Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma – Condizioni per il rimborso d’ufficio – Constatazione del carattere indebito della riscossione di tali dazi prima della scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione degli stessi – Constatazione che implica la conoscenza, da parte delle autorità doganali nazionali, dell’identità degli operatori interessati nonché dell’importo da rimborsare a ciascuno di essi – Obbligo, per tali autorità, di adottare le misure necessarie e appropriate al fine di ottenere le informazioni necessarie per effettuare un rimborso del genere Nella causa C-206/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 13 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2024, nel procedimento YX, Logística i Gestió Caves Andorranes i Vidal SA contro Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Directeur général des douanes et droits indirects, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. Arastey Sahún (relatrice), presidente di sezione, D. Gratsias, E. Regan, J. Passer e B. Smulders, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per il governo francese, da P. Chansou e B. Travard, in qualità di agenti; per la Commissione europea, da A. Demeneix e B. Eggers, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 marzo 2025, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione (GU 1979, L 175, pag. 1 e rettifica in GU L 175 del 12.7.1979), come modificato dal regolamento (CEE) n. 3069/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986 (GU 1986, L 286, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1430/79»), e dell’articolo 236, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»).
punto 2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra YX e la Logística i Gestió Caves Andorranes i Vidal SA (in prosieguo: la «Caves Andorranes»), una società di diritto andorrano, da un lato, e, dall’altro, il ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance (Ministro dell’Economia, delle Finanze e della Ripresa, Francia) e il directeur général des douanes et droits indirects (Direttore generale delle dogane e delle accise, Francia) relativamente al rimborso d’ufficio di dazi doganali indebitamente riscossi a titolo di importazioni di merci provenienti da paesi terzi e destinate ad Andorra.

Contesto normativo › Regolamento n. 1430/79

punto 3
L’articolo 1 del regolamento n. 1430/79 prevedeva quanto segue: «1. Il presente regolamento fissa le condizioni alle quali le autorità competenti accordano il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione. 2. Ai sensi del presente regolamento, si considerano: (...) e) contabilizzazione: l’atto amministrativo mediante il quale è debitamente stabilito l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione che le autorità competenti devono riscuotere; (...)».
punto 4
L’articolo 2 di detto regolamento così disponeva: «1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione nella misura in cui viene apportata la prova, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che l’importo di tali dazi: concerne merci per le quali non sia sorto alcuna obbligazione doganale o per le quali l’obbligazione doganale si sia estinta in modo diverso dal versamento dell’importo o dalla prescrizione; è superiore, per un qualsiasi motivo, a quello legalmente percepibile. 2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione per uno dei motivi indicati al paragrafo 1 viene accordato su domanda presentata presso l’ufficio doganale competente entro il termine di tre anni a decorrere dalla data della contabilizzazione dei dazi stessi da parte dell’autorità incaricata della riscossione. Questo termine non può in alcun caso essere prorogato, salvo se l’interessato abbia fornito la prova di non aver potuto presentare la richiesta entro tale termine per un caso fortuito o di forza maggiore. Le autorità competenti procedono d’ufficio al rimborso o allo sgravio se entro tale termine esse accertano l’esistenza dell’una o dell’altra delle situazioni descritte al paragrafo 1».
punto 5
L’articolo 15, primo comma, del regolamento medesimo prevedeva quanto segue: «Il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione è concesso soltanto alla persona che abbia corrisposto tali dazi o sia tenuta a corrisponderli, o alle persone che le sono succedute nei suoi diritti o obblighi».
punto 6
Il regolamento n. 1430/79 è stato abrogato dall’articolo 251 del codice doganale comunitario.

Contesto normativo › Codice doganale comunitario

punto 7
L’articolo 236 del codice doganale comunitario prevedeva quanto segue: «1. Si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2. Si procede allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento della contabilizzazione il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2. Non vengono accordati né rimborso né sgravio qualora i fatti che hanno dato luogo al pagamento o alla contabilizzazione di un importo che non era legalmente dovuto risultano da una frode dell’interessato. 2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione viene concesso, su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi. Questo termine viene prorogato quando l’interessato fornisce la prova che gli è stato impossibile presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore. L’autorità doganale procede d’ufficio al rimborso o allo sgravio dei dazi di cui sopra quando constati, durante detto termine, l’esistenza di una delle situazioni descritte nel paragrafo 1, primo e secondo comma».
punto 8
Conformemente al suo articolo 253, secondo comma, tale codice era applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994.
punto 9
Detto codice è stato abrogato dall’articolo 186 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU 2008, L 145, pag. 1), codice esso stesso abrogato dall’articolo 286 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1, e rettifica in GU 2016, L 267, pag. 2).

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

punto 10
Tra il 1988 e il 1991, alcune società di diritto andorrano hanno importato in Andorra, tramite la società Ysal, spedizioniere doganale stabilito in Francia, merci provenienti, in particolare, da paesi terzi. Tali importazioni hanno dato luogo al pagamento di dazi doganali in Francia. Infatti, nel periodo in parola, le autorità doganali francesi esigevano che le merci provenienti da paesi terzi e dirette in Andorra fossero immesse in libera pratica quando attraversavano il territorio francese.
punto 11
Il 23 gennaio 1991 la Commissione europea ha pubblicato il parere motivato COM(90) 2042 final, con il quale, da un lato, essa ha constatato che la Repubblica francese, prevedendo un siffatto requisito di immissione in libera pratica, aveva violato gli obblighi ad essa incombenti in forza di talune disposizioni di diritto dell’Unione e, dall’altro, ha invitato detto Stato membro a conformarsi a tale parere motivato entro un termine di 30 giorni.
punto 12
Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, il 27 marzo 1991, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione di aver deciso di rispondere favorevolmente alla domanda di quest’ultima sopprimendo il suddetto requisito di immissione in libera pratica, ciò che hanno fatto mediante un avviso agli importatori e agli esportatori del ministère de l’Économie, des Finances et du Budget (Ministero dell’Economia, delle Finanze e del Bilancio, Francia), pubblicato nel Journal officiel de la République française (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) il 6 giugno 1991.
punto 13
Il 20 maggio 2008 la Ysal ha citato l’amministrazione doganale francese dinanzi ad un giudice di primo grado francese al fine di ottenere il rimborso dei dazi doganali che tale amministrazione avrebbe indebitamente riscosso a titolo d’importazioni di merci provenienti da paesi terzi e destinate ad Andorra fra il 1988 e il 1991 (in prosieguo: i «dazi doganali in discussione»).
punto 14
Con sentenza del 15 giugno 2010, tale giudice di primo grado ha dichiarato l’azione della Ysal irricevibile per mancanza di legittimazione e di interesse ad agire. Tale sentenza è stata confermata in appello il 13 dicembre 2011.
punto 15
Con sentenza del 21 gennaio 2014, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha respinto il ricorso proposto dalla Ysal avverso tale decisione di appello. Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, in tale sentenza, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha rilevato, in particolare, che gli importatori andorrani avevano rimborsato alla Ysal i dazi doganali in discussione, che quest’ultima aveva pagato per loro conto, e che, di conseguenza, solo tali importatori avevano la legittimazione e l’interesse ad agire.
punto 16
Il 16 luglio 2015 gli importatori in parola, nei cui diritti sono subentrati la Caves Andorranes e YX, hanno citato l’amministrazione doganale francese dinanzi al tribunal de grande instance de Toulouse (Tribunale di primo grado di Tolosa, Francia) al fine di ottenere il pagamento di una somma corrispondente ai dazi doganali indebitamente riscossi da tale amministrazione. Con sentenza del 4 luglio 2017, detto giudice ha respinto la domanda di cui si tratta.
punto 17
Con sentenza del 10 febbraio 2020, la cour d’appel de Toulouse (Corte d’appello di Tolosa, Francia) ha confermato detta sentenza. A tal riguardo, essa ha ritenuto, che l’amministrazione doganale, per procedere al rimborso d’ufficio dei dazi in discussione sulla base dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1430/79 e dell’articolo 236, paragrafo 2, terzo comma, del codice doganale comunitario, dovesse disporre degli elementi necessari alla determinazione tanto dell’importo dei dazi da rimborsare quanto dell’identità di ciascun debitore, senza dover effettuare ricerche sproporzionate.
punto 18
La Caves Andorranes e YX hanno proposto impugnazione avverso tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), giudice del rinvio, a sostegno della quale deducono, in sostanza, che la cour d’appel de Toulouse (Corte d’appello di Tolosa), con la sua sentenza del 10 febbraio 2020, ha violato l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1430/79. L’obbligo di rimborso d’ufficio previsto a tale disposizione sarebbe subordinato unicamente all’osservanza di un termine di tre anni a decorrere dalla data della comunicazione dei dazi doganali al debitore. Per contro, detta disposizione non prevedrebbe che le autorità doganali debbano disporre degli elementi necessari per determinare tanto l’importo dei dazi da rimborsare quanto l’identità di ciascun debitore. La cour d’appel de Toulouse (Corte d’appello di Tolosa) avrebbe in tal modo aggiunto alla medesima disposizione una condizione che essa non conteneva.
punto 19
Il giudice del rinvio indica che l’amministrazione doganale francese sostiene di poter rimborsare d’ufficio i dazi all’importazione o all’esportazione soltanto se dispone di tutti gli elementi che le consentano di accertare che questi ultimi sono stati indebitamente riscossi e che devono essere restituiti. Non potrebbe esserle richiesto di effettuare ricerche approfondite per determinare l’importo dei dazi da rimborsare a ciascuno degli operatori commerciali interessati.
punto 20
Detto giudice si chiede pertanto se le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1430/79 e dell’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario debbano essere interpretate nel senso che l’autorità competente è tenuta a procedere d’ufficio al rimborso dei dazi doganali non legalmente dovuti soltanto se, a tal fine, dispone di tutti gli elementi necessari e, in mancanza di ciò, se essa non deve effettuare ricerche sproporzionate.
punto 21
Secondo il giudice in parola, si pone altresì la questione di accertare se il rimborso d’ufficio da parte di un’autorità doganale possa avvenire oltre un termine di tre anni a decorrere dalla data della comunicazione dei dazi al debitore. Con riferimento alla sentenza del 14 giugno 2012, CIVAD (C-533/10, EU:C:2012:347), al punto 21 della quale la Corte ha statuito che l’articolo 236, paragrafo 2, primo comma, del codice doganale comunitario limita ad un periodo di tre anni il rimborso dei dazi doganali non legalmente dovuti, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1430/79 debba essere interpretato nel senso che le autorità competenti non potrebbero più, scaduto detto termine, procedere ad un rimborso d’ufficio, e ciò anche qualora abbiano accertato, durante il termine in parola, che tali dazi non erano legalmente dovuti.
punto 22
In tale contesto, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se l’articolo 2, paragrafo 2, del [regolamento n. 1430/79], ripreso dall’articolo 236, paragrafo 2, [terzo comma], del [codice doganale comunitario, debba essere interpretato] nel senso che il rimborso d’ufficio dei dazi doganali riscossi da un’autorità doganale sia circoscritto ad un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione di tali dazi da parte dell’autorità incaricata della riscossione o che l’amministrazione doganale debba essere in grado di accertare, nei tre anni successivi al fatto generatore dei dazi, che i dazi non erano dovuti. 2. Se l’articolo 2, paragrafo 2, del [regolamento n. 1430/79], ripreso dall’articolo 236, paragrafo 2, [terzo comma], del [codice doganale comunitario, debba essere interpretato] nel senso che il rimborso d’ufficio dei dazi doganali riscossi da un’autorità doganale è subordinato alla conoscenza, da parte di quest’ultima, dell’identità degli operatori interessati nonché degli importi da rimborsare a ciascuno di essi, senza che questa debba effettuare ricerche approfondite o sproporzionate».

Sulle questioni pregiudiziali

punto 23
In via preliminare, occorre rilevare che, in considerazione della data in cui si afferma che il diritto al rimborso d’ufficio dei dazi doganali in discussione sarebbe sorto, sono le disposizioni del regolamento n. 1430/79 quelle che si applicano in via esclusiva al procedimento principale.
punto 24
Pertanto, occorre ritenere che, con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79 debba essere interpretato nel senso che l’esistenza di un obbligo di procedere d’ufficio al rimborso dei dazi doganali da parte di un’autorità doganale nazionale è subordinata, da un lato, al fatto che quest’ultima abbia constatato essa stessa, prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla contabilizzazione di tali dazi, che questi ultimi sono stati indebitamente riscossi e, dall’altro, alla conoscenza, da parte di detta autorità, dell’identità degli operatori interessati nonché dell’importo da rimborsare a ciascuno di essi. In tale contesto, il giudice in parola si interroga sulle misure che detta autorità deve, se del caso, adottare al fine di ottenere siffatte informazioni.
punto 25
Dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento in parola risulta, in particolare, che si procede al rimborso dei dazi doganali nella misura in cui viene apportata la prova, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che l’importo di tali dazi concerne merci per le quali non sia sorta alcuna obbligazione doganale o è superiore a quello legalmente dovuto.
punto 26
L’articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento prevede due modalità distinte per procedere a tale rimborso, vale a dire su domanda o d’ufficio (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2017, AquaPro, C-407/16, EU:C:2017:817, punto 41].
punto 27
Pertanto, in primo luogo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1430/79, il rimborso viene accordato su domanda presentata presso l’ufficio doganale competente entro il termine di tre anni a decorrere dalla data della contabilizzazione dei dazi stessi. In secondo luogo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento, le autorità competenti procedono d’ufficio al rimborso o allo sgravio se entro tale termine esse accertano l’esistenza dell’una o dell’altra delle situazioni descritte all’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento.
punto 28
In considerazione delle situazioni descritte all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1430/79, ne deriva che tali autorità procedono d’ufficio al rimborso di dazi doganali se esse accertano, durante detto termine, che questi ultimi sono stati indebitamente riscossi, vale a dire se, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, viene apportata la prova, in modo soddisfacente per le autorità in parola, che l’importo di tali dazi concerne merci per le quali non sia sorta alcuna obbligazione doganale o è superiore a quello legalmente dovuto.
punto 29
Al riguardo, l’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, di detto regolamento, nella parte in cui prevede in termini categorici che le autorità doganali nazionali «procedono d’ufficio al rimborso», istituisce un obbligo di rimborso in capo a tali autorità senza che l’importatore interessato debba farne domanda.
punto 30
Orbene, dato che, nella disposizione di cui si tratta, le parole «entro tale termine» si riferiscono al verbo «accertare», dette parole devono essere intese nel senso che, affinché tale obbligo di rimborso sorga, un siffatto accertamento deve avvenire prima della scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data della contabilizzazione dei dazi doganali. Conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1430/79, tale data corrisponde alla data di adozione dell’atto amministrativo mediante il quale l’importo di detti dazi è stato inizialmente stabilito dalle autorità competenti.
punto 31
Pertanto, l’esistenza di un obbligo di rimborso d’ufficio dei dazi doganali da parte di un’autorità doganale nazionale deve ritenersi subordinata al fatto che quest’ultima abbia accertato essa stessa, prima della scadenza di un siffatto termine di tre anni a decorrere dalla data della contabilizzazione dei dazi doganali di cui si tratta, che tali dazi sono stati indebitamente riscossi.
punto 32
Il termine di cui si tratta circoscrive quindi il periodo nel corso del quale le autorità doganali nazionali che hanno esse stesse accertato che dazi doganali sono stati indebitamente riscossi sono tenute ad impegnarsi a procedere d’ufficio al rimborso di detti dazi. Per contro, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 46 a 50 delle sue conclusioni, il rimborso in quanto tale non deve necessariamente avvenire entro detto termine, cosicché esso può essere effettuato oltre la scadenza del medesimo.
punto 33
Peraltro, nella misura in cui i dazi doganali sono imposti per importi precisi, stabiliti dall’autorità doganale nazionale sulla base di dichiarazioni in dogana presentate per conto di una persona determinata, l’accertamento, da parte di tale autorità, che siffatti dazi sono stati indebitamente riscossi implica necessariamente quello secondo cui una persona nota a detta autorità ha indebitamente versato un importo determinato, parimenti noto all’autorità in parola. Di conseguenza, quando l’autorità doganale nazionale accerta che taluni dazi doganali sono stati indebitamente riscossi e devono essere rimborsati, essa è, in linea di principio, a conoscenza tanto dell’identità della persona alla quale deve effettuare il rimborso, quanto dell’importo esatto da rimborsare.
punto 34
Tale autorità non può infatti dedurre la circostanza di non disporre più delle dichiarazioni in dogana presentate dagli interessati, o delle decisioni individuali adottate nei loro confronti, per giustificare un’eventuale omissione di rimborsare a detti interessati i dazi doganali relativamente a cui essa ha accertato, entro il termine di tre anni previsto all’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79, che sono stati indebitamente riscossi, poiché, fintantoché tale termine non è scaduto, le autorità doganali sono tenute a conservare i documenti e le informazioni che possono essere pertinenti al fine di procedere ad un eventuale rimborso dei dazi doganali riscossi.
punto 35
Tali considerazioni valgono anche nell’ipotesi in cui il carattere indebito della riscossione di dazi doganali tragga origine da un errore dell’autorità doganale nazionale quanto alla possibilità di esigere dazi doganali sulle importazioni in provenienza o a destinazione di un determinato paese terzo. Senz’altro, un errore del genere può riguardare un numero significativo di operatori e di decisioni individuali e, di conseguenza, richiedere, da parte dell’autorità doganale dello Stato membro interessato, ricerche quantitativamente importanti per identificare le persone aventi diritto a un rimborso. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, le autorità di uno Stato membro non possono eccepire difficoltà pratiche, amministrative o finanziarie per giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione [sentenza del 27 febbraio 2020, Commissione/Belgio (Contabili), C-384/18, EU:C:2020:124, punto 58 e giurisprudenza citata].
punto 36
È vero che, in taluni casi, per effettuare il rimborso di dazi doganali che essa ha accertato essere stati indebitamente riscossi, l’autorità doganale nazionale può aver bisogno di talune informazioni che non si trovano, né potevano trovarsi, in suo possesso. Ciò può accadere, ad esempio, in relazione all’identità della persona o delle persone che sono succedute alla persona che ha pagato i dazi da rimborsare, dal momento che, conformemente all’articolo 15, primo comma, del regolamento n. 1430/79, il rimborso di dazi doganali è concesso solo alla persona stessa che abbia corrisposto tali dazi o alle persone che le sono succedute nei suoi diritti e obblighi. Ciò può accadere anche in relazione alle coordinate di un conto bancario sul quale effettuare il rimborso.
punto 37
Tuttavia, tale circostanza è, eventualmente, pertinente non già per dimostrare l’esistenza di un obbligo di rimborso, dato che un siffatto obbligo sorge non appena l’autorità doganale nazionale accerti, alle condizioni di cui al punto 31 della presente sentenza, il carattere indebito del versamento di dazi doganali, bensì al fine di determinare se, tardando a procedere, o addirittura non procedendo, a un siffatto rimborso, detta autorità abbia violato il suo obbligo di agire d’ufficio.
punto 38
In concreto, qualora detta autorità doganale non disponga, senza colpa da parte sua, delle informazioni necessarie per procedere al rimborso di dazi doganali indebitamente riscossi, come quelli menzionate al punto 36 della presente sentenza, essa è tenuta, per conformarsi al suo obbligo di rimborso derivante dall’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79, ad adottare le misure necessarie e appropriate per ottenere tali informazioni. Le misure di cui si tratta senz’altro non includono ricerche sproporzionate, vale a dire ricerche che richiederebbero l’impiego di risorse umane e materiali senza alcun rapporto con quanto ci si può ragionevolmente attendere da un’amministrazione diligente. Tuttavia, un atteggiamento passivo dell’autorità doganale, adducendo il pretesto che essa non dispone di dette informazioni, non è compatibile né con il suo obbligo di rimborso summenzionato né con le esigenze derivanti dal diritto a una buona amministrazione, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione destinato ad applicarsi agli Stati membri nell’attuazione di tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e a., C-159/21, EU:C:2022:708, punto 35 e giurisprudenza citata).
punto 39
Nel procedimento principale, spetta quindi al giudice del rinvio stabilire se si possa ritenere che le autorità doganali francesi avessero accertato esse stesse, prima della scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla contabilizzazione dei dazi doganali in discussione, che questi ultimi erano stati indebitamente riscossi. Tuttavia, al fine di orientare detto giudice in tale valutazione, la Corte può fornirgli tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essergli utili (sentenza del 7 aprile 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291, punto 46 e giurisprudenza citata).
punto 40
Al riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, il 23 gennaio 1991, la Commissione ha inviato alla Repubblica francese un parere motivato con il quale sosteneva che la prassi consistente nell’esigere il pagamento di dazi doganali per le merci provenienti da paesi terzi e destinate ad Andorra era contraria al diritto dell’Unione. Con lettera 27 marzo 1991 le autorità francesi hanno replicato alla Commissione che avevano deciso di rispondere favorevolmente alla richiesta della Commissione e, tenendo conto delle disposizioni di un accordo concluso tra la Comunità economica europea e tale paese terzo che doveva entrare in vigore il 1 luglio 1991, di modificare anticipatamente il regime di esportazione di prodotti agricoli verso Andorra. Con parere ministeriale del 6 giugno 1991, le autorità francesi hanno posto fine alla detta prassi, nei confronti di tutte le merci provenienti da paesi terzi e destinate ad Andorra.
punto 41
Se il giudice del rinvio dovesse ritenere che da tali eventi si può dedurre che le autorità doganali francesi hanno, implicitamente ma necessariamente, constatato che i dazi doganali riscossi in occasione dell’importazione di merci da paesi terzi a destinazione di Andorra erano stati riscossi illegalmente, dato che un parere motivato emesso dalla Commissione non comporta, di per sé, effetti giuridici vincolanti (v., in particolare, sentenza del 29 settembre 1998, Commissione/Germania, C-191/95, EU:C:1998:441, punto 44), un siffatto accertamento dovrebbe ritenersi effettuato da «esse», da tali autorità doganali, cosicché queste ultime avrebbero avuto l’obbligo, al fine di conformarsi all’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79, di procedere d’ufficio al rimborso dei dazi doganali in discussione, dal momento che questi ultimi sono stati riscossi nei tre anni precedenti tale accertamento.
punto 42
Qualora risultasse che, per procedere al rimborso dei dazi doganali in discussione, le autorità doganali francesi avevano bisogno di informazioni supplementari, come quelle di cui al punto 36 della presente sentenza, che non si trovavano né potevano trovarsi in loro possesso, il giudice del rinvio dovrà, al fine di determinare se le autorità in parola si siano a torto astenute dal conformarsi al loro obbligo di procedere d’ufficio a tale rimborso derivante da detto articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, esaminare se, dopo aver accertato che i dazi doganali in discussione erano stati riscossi illegittimamente, dette autorità abbiano allora adottato misure che, senza essere sproporzionate, erano necessarie e appropriate per ottenere tali informazioni. Al riguardo, fatta salva la valutazione del giudice del rinvio, si deve nondimeno constatare che dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che misure del genere siano state adottate.
punto 43
In considerazione del complesso dei i suesposti motivi, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79 deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di un obbligo di procedere d’ufficio al rimborso dei dazi doganali da parte di un’autorità doganale nazionale è subordinata al fatto che quest’ultima abbia accertato essa stessa, prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla contabilizzazione di detti dazi, che questi ultimi sono stati indebitamente riscossi, implicando tale accertamento che l’autorità di cui si tratta è a conoscenza dell’identità delle persone che hanno versato i dazi menzionati nonché dell’importo da rimborsare a ciascuna di esse. Qualora detta autorità non disponga, né potesse disporre, dell’insieme delle informazioni necessarie per effettuare un siffatto rimborso alla persona che ha versato i dazi doganali indebitamente riscossi o alle persone che le sono succedute nei suoi diritti e obblighi, spetta alla stessa autorità, per conformarsi al suo obbligo di rimborso, adottare le misure che, senza essere sproporzionate, siano necessarie e appropriate al fine di ottenere tali informazioni e procedere al rimborso.

Sulle spese

punto 44
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione, come modificato dal regolamento (CEE) n. 3069/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, deve essere interpretato nel senso che: l’esistenza di un obbligo di procedere d’ufficio al rimborso dei dazi doganali da parte di un’autorità doganale nazionale è subordinata al fatto che quest’ultima abbia accertato essa stessa, prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla contabilizzazione di detti dazi, che questi ultimi sono stati indebitamente riscossi, implicando tale accertamento che l’autorità di cui si tratta è a conoscenza dell’identità delle persone che hanno versato i dazi menzionati nonché dell’importo da rimborsare a ciascuna di esse. Qualora detta autorità non disponga, né potesse disporre, dell’insieme delle informazioni necessarie per effettuare un siffatto rimborso alla persona che ha versato i dazi doganali indebitamente riscossi o alle persone che le sono succedute nei suoi diritti e obblighi, spetta alla stessa autorità, per conformarsi al suo obbligo di rimborso, adottare le misure che, senza essere sproporzionate, siano necessarie e appropriate al fine di ottenere tali informazioni e procedere al rimborso.

Firme

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