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Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Testo in vigore al

Art. 49

1. L'iscrizione ai corsi avviene su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con le direzioni dei corsi, provvede alla selezione e all'avviamento, tenendo presenti criteri razionali di orientamento professionale.

2. Gli istituti, gli enti e le associazioni che promuovono corsi sono tenuti a comunicare, almeno dieci giorni prima della data di inizio dei corsi stessi, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, agli Ispettorati del lavoro, ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e alle locali associazioni sindacali, la istituzione dei corsi, e, ad inizio avvenuto, a segnalare i nominativi degli iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 50

1. I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenti agli esami finali e devono rimettere entro 120 giorni dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi.

Art. 51

1. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalita' per il funzionamento dei corsi per disoccupati.

Art. 52

1. Nelle localita' e per quelle categorie per le quali sono stati istituiti corsi, i lavoratori disoccupati, di eta' inferiore ai quaranta anni, sono obbligati alla frequenza per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, e tutte le altre agevolazioni dipendenti dal loro stato di disoccupazione, salvo le eccezioni previste dall'art. 36, secondo comma, n. 3.

2. Tutti gli allievi che frequentino con diligenza i corsi hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad una integrazione di L. 200 per ogni giornata, effettiva di presenza a carico del Fondo di cui all'art. 62.

3. Gli allievi dei corsi che non percepiscano, quantunque disoccupati, ne' l'indennita' giornaliera di disoccupazione, ne' il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla suindicata integrazione giornaliera di L. 200, ricevono un secondo assegno giornaliero pari a L. 100 aumentato di L. 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori, purche' siano a carico.

4. I lavoratori che abbiano frequentato con regolarita' e diligenza i corsi e abbiano superato la prova finale conseguono un attestato ed ottengono un premio di L. 3000.

5. Il predetto attestato, a parita' di altre condizioni, da' diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione.

6. I lavoratori che non frequentano assiduamente i corsi possono essere radiati, e in tal caso decadono dal diritto al sussidio straordinario di disoccupazione.

Capo III. Corsi aziendali di riqualificazione

Art. 53

1. Le imprese industriali, non a ciclo stagionale, che occupano almeno mille dipendenti, e che reputano di avere una minore funzionalita' per effetto di una maestranza in parte non rispondente alle esigenze aziendali o per il mancato adeguamento del carico di mano d'opera, alle proprie possibilita' funzionali ed economiche, possono chiedere di aprire corsi di riqualificazione per maestranze di eta' non superiore ai quarantacinque anni, qualora almeno i due terzi dei lavoratori interessi desiderino di frequentarli. Analogamente piu' imprese industriali, con meno di mille dipendenti ciascuna, possono chiedere di aprire corsi interaziendali, purche' i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. La responsabilita' della gestione dei corsi e' assunta dalla impresa presso la quale i corsi stessi sono attuati.

Art. 54

1. Le imprese previste dall'articolo precedente rivolgono domanda documentata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro competente, che esprime il parere sulla opportunita' del corso e sulla razionalita' della sua organizzazione.

2. La facolta' del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concedere l'autorizzazione e' esercitata d'intesa con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio.

Art. 55

1. I corsi di cui agli articoli precedenti durano da tre a otto mesi e si svolgono in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla normale attivita' secondo le direttive stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

2. Al termine del corso i non qualificati sono licenziati, i qualificati invece sono riassorbiti dall'azienda nei limiti delle sue possibilita'. Alle prove di fine corso presenziera' un tecnico designato dalla Commissione provinciale.

Art. 56

1. Agli operai dei corsi, in deroga al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, e' corrisposta, l'integrazione salariale nella misura dei due terzi della retribuzione globale per le ore da ventiquattro a quaranta settimanali a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria. Ad essi inoltre a carico del Fondo di cui all'art. 62 sara' corrisposta settimanalmente una somma pari alla integrazione di cui sopra, oltre alla, integrazione giornaliera di L. 100. Agli stessi sono corrisposti gli assegni familiari nella misura prevista per la categoria cui il lavoratore appartiene, a carico della rispettiva, Cassa degli assegni familiari.

2. Ad essi non spetta il premio finale di L. 3000.

3. Sono a carico delle imprese promotrici dei corsi la spese per l'istituzione, l'attrezzatura ed il funzionamento dei corsi stessi, quelle per le assicurazioni infortuni, nonche' quelle per l'indennita' di licenziamento nelle ipotesi previste dall'articolo precedente.

Capo IV. Facilitazioni alle piccole aziende ed alle botteghe artigiane

Art. 57

1. Sul fondo costituito ai sensi dell'art. 62 si possono ridurre, fino ad un terzo del loro ammontare, le spese sostenute dalle botteghe artigiane o dalle imprese con non piu' di cinque dipendenti, che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo seguente, per corrispondere i contributi al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali e al Fondo di solidarieta' sociale, per conto degli apprendisti minori dei 18 anni da esse istruiti.

2. Le botteghe e le imprese che intendono ottenere il rimborso di cui al precedente comma, alla scadenza di ogni semestre a partire dal 1 gennaio 1949 trasmettono apposita domanda, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi considerati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali devono accertare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo seguente.

3. I benefici previsti dal presente articolo a favore delle imprese non sono concessi nei casi in cui l'apprendista sia distratto dal tirocinio per lavori non direttamente connessi all'insegnamento e alla pratica del mestiere.

Art. 58

1. Agli effetti del riconoscimento alle botteghe e alle imprese della idoneita' all'insegnamento dei mestiere agli apprendisti per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo precedente, sono istituiti in ogni provincia appositi registri, la cui formazione e tenuta sono affidate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, secondo le norme indicate nel seguente comma.

2. Spetta alla Commissione centrale di determinare, ai fini della formazione e della tenuta dei registri delle botteghe e imprese:

  1. a) l'elenco dei mestieri per cui e' ammessa l'iscrizione nei registri;

  2. b) le modalita' per la tenuta dei registri e i requisiti per stabilire l'idoneita' delle imprese all'insegnamento del mestiere ai fini del conseguimento dei benefici previsti nell'articolo precedente;

  3. c) le modalita' necessarie per l'azione di vigilanza e di controllo sull'efficienza dell'insegnamento agli apprendisti da parte delle botteghe e imprese iscritte nei registri.

Capo V. Cantieri-scuola

Art. 59

1. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con quello per i lavori pubblici, a seconda della materia, promuove direttamente o autorizza, in zone ove la disoccupazione sia particolarmente accentuata, l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attivita' forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilita'.

2. Ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed ai loro uffici periferici, nell'ambito delle rispettive competenze, e' demandato il compito dell'approvazione dei progetti, della sorveglianza tecnica e del collaudo delle opere eseguite nei cantieri di cui al presente articolo.

3. I detti Ministeri ed uffici periferici, a richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, forniranno altresi' l'assistenza tecnica, ai detti cantieri.

4. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalita' organizzative dei cantieri-scuola.

Art. 60

1. Il proprietario di terreno idoneo a lavori di rimboschimento, di bonifica o di sistemazione montana, puo' chiedere l'autorizzazione ad aprire cantieri-scuola al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha facolta' di concederla. La stessa concessione puo' essere accordata anche ad Amministrazioni pubbliche, Enti o Consorzi nell'ambito delle leggi vigenti.

2. Qualora il rimboschimento non venga effettuato dal proprietario del suolo, il terreno dopo l'esecuzione delle semine o delle piantagioni e' consegnato al Corpo forestale dello Stato per gli ulteriori interventi necessari ad assicurare il buon esito dei lavori. In tale caso la cessione temporanea del terreno e' disciplinata con le norme stabilite dagli articoli 76 e 78 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

3. Alle spese occorrenti per le indennita' di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento, per la fornitura di semi e piantine e per gli interventi atti ad assicurare il buon esito dei lavori e' provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Analogamente per le spese occorrenti per la costruzione di opere di pubblica utilita', di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e non previste nell'articolo seguente, e' provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici stesso.

Art. 61

1. I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualita' di lavoratori volontari, entro il numero massimo di posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con la direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.

2. I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere.

3. Qualora non abbiano diritto a tale sussidio percepiranno, oltre le lire 300, un assegno di lire 200 giornaliere ed un assegno integrativo di lire 60 per i familiari previsti dal secondo comma dell'art. 35 della presente legge.

4. Ai lavoratori coniugati deve essere comunque assicurato un trattamento complessivo non inferiore a lire 600 giornaliere.

5. Ai lavoratori spetta, inoltre, per ogni mese di servizio assiduo ed operoso, un premio di lire 1000, corrisposto a giudizio insindacabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennita' ai lavoratori in essi avviati sono a carico del fondo di cui all'articolo 62.

Capo VI. Finanziamenti

Art. 62

1. Il "Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani", di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, proveniente dall'assorbimento del Fondo di cui al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, assume la denominazione di "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori". Esso costituisce un fondo speciale gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e depositato presso un istituto di credito di diritto pubblico.

2. Il Fondo e' alimentato:

  1. a) da contributi straordinari da stabilirsi sulle gestioni della assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

  2. b) da un contributo annuo dello Stato fissato in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1948-49;

  3. c) da contribuzioni ed erogazioni eventualmente effettuate da privati, enti e associazioni o da organismi o da amministrazioni di qualsiasi natura;

  4. d) da recuperi sui finanziamenti ai corsi ed altre eventuali entrate.

3. Al Fondo restano devolute le attivita' del Fondo nazionale per l'addestramento professionale, costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1 marzo 1943, tra l'ex Federazione nazionale dei costruttori edili e l'ex Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme per l'amministrazione e l'erogazione delle disponibilita' del Fondo, di cui al primo comma del presente articolo, e per l'incasso dei contributi.12

Art. 63

1. Sul fondo di cui all'articolo precedente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, provvede:

  1. a) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi di cui alla presente legge;

  2. b) al finanziamento dei cantieri-scuola di cui alla presente legge;

  3. c) ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'art. 57;

  4. d) all'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori;

  5. e) alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria di cui all'art. 3.

Art. 64

1. Le disponibilita' del fondo, di cui all'art. 62, dovranno essere annualmente impiegate, almeno per la meta', nel Mezzogiorno e nelle Isole per le finalita' previste dal presente titolo.

Titolo V. Disposizioni generali

Art. 66

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge, attingendo al "Fondo-lire" le somme occorrenti per fronteggiare gli oneri previsti ai titoli III e IV e per quelli previsti al titolo II provvedendo con le entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni al bilancio dell'entrata.

Art. 67

1. Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o con essa incompatibili.

Art. 68

1. Fino al 30 aprile 1949, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e gli organi da lui dipendenti sono autorizzati a provvedere alla istituzione dei corsi previsti dal titolo IV, anche prima che siano costituite le Commissioni di cui all'art. 25.

Art. 69

1. La presente legge entra in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - SCELBA - GRASSI -
PELLA - GONELLA -
TUPINI - SEGNI
LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI