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Sez. 5, Sentenza n. 4786 del 16/11/1977 Ud. (dep. 27/04/1978) Rv. 138746 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MOTIVI - MANCATA COMPARIZIONE - INNOCENZA MANIFESTA - OBBLIGO DI ASSOLUZIONE - DEDUZIONE DI OMONIMIA NELL'ATTO DI OPPOSIZIONE - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DELL'IDENTITA DELL'IMPUTATO DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138746-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MOTIVI - MANCATA COMPARIZIONE - INNOCENZA MANIFESTA - OBBLIGO DI ASSOLUZIONE - DEDUZIONE DI OMONIMIA NELL'ATTO DI OPPOSIZIONE - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DELL'IDENTITA DELL'IMPUTATO DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*

Nel giudizio per decreto, anche in caso di mancata comparizione dell'opponente all'udienza fissata per il dibattimento, il pretore e tenuto all'immediata declaratoria delle cause di Estinzione del reato risultanti dagli Atti processuali e ha l'Obbligo di assolvere l'imputato quando risulti manifesta l'innocenza del medesimo. In particolare, e tenuto a procedere all'accertamento della identita dell'opponente quando questi abbia dedotto con l'atto di opposizione di essere estraneo al fatto per omonimia, purche dagli Atti processuali questa risulti verosimile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)