Sez. 5, Sentenza n. 4786 del 16/11/1977 Ud. (dep. 27/04/1978) Rv. 138746 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MOTIVI - MANCATA COMPARIZIONE - INNOCENZA MANIFESTA - OBBLIGO DI ASSOLUZIONE - DEDUZIONE DI OMONIMIA NELL'ATTO DI OPPOSIZIONE - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DELL'IDENTITA DELL'IMPUTATO DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MOTIVI - MANCATA COMPARIZIONE - INNOCENZA MANIFESTA - OBBLIGO DI ASSOLUZIONE - DEDUZIONE DI OMONIMIA NELL'ATTO DI OPPOSIZIONE - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DELL'IDENTITA DELL'IMPUTATO DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
Nel giudizio per decreto, anche in caso di mancata comparizione dell'opponente all'udienza fissata per il dibattimento, il pretore e tenuto all'immediata declaratoria delle cause di Estinzione del reato risultanti dagli Atti processuali e ha l'Obbligo di assolvere l'imputato quando risulti manifesta l'innocenza del medesimo. In particolare, e tenuto a procedere all'accertamento della identita dell'opponente quando questi abbia dedotto con l'atto di opposizione di essere estraneo al fatto per omonimia, purche dagli Atti processuali questa risulti verosimile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)