Sez. 1, Sentenza n. 3066 del 03/10/1968 (Rv. 335938 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI FABBRICATI - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI)- NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - PRESUPPOSTO - USO IN CONCRETO DELL'EDIFICIO - IRRILEVANZA - DESTINAZIONE OGGETTIVA DELL'EDIFICIO - RILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI FABBRICATI - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI)- NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - PRESUPPOSTO - USO IN CONCRETO DELL'EDIFICIO - IRRILEVANZA - DESTINAZIONE OGGETTIVA DELL'EDIFICIO - RILEVANZA.*
Ai fini dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati accordata dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non si deve considerare l'uso al quale l'edificio venga destinato in concreto dopo il suo completamento, ma occorre avere riguardo alla destinazione oggettiva e funzionale dell'edificio stesso, che si desume dalle sue caratteristiche strutturali.*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)