Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 129 del 1994
Massime (2)
Massima n. 20689
- Legge ed atti equiparati
- Norma di principio
- Caratteri essenziali
- Suscettibilità di sviluppi ulteriori.
Leggi la massima
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale non può essere definita come norma di principio una norma che non sia suscettibile di sviluppi o svolgimenti ulteriori e richieda, ai fini della sua concreta applicazione, soltanto un'attività di materiale esecuzione. - In questo senso, S. n. 177/1988. red.: E.M. rev.: S.P.
Parametri
- art. 117 Cost.
Massima n. 23442
- Regione liguria
- Inquinamento
- Rifiuti speciali
- Obbligo, previsto con legge regionale, per i produttori e i titolari di impianti di smaltimento, di comunicare, sia alla regione che alla provincia, anziché, come previsto dalla legge statale, alla sola regione, le qualità e le quantità di rifiuti prodotti o smaltiti
- Prospettata violazione dei limiti della competenza regionale
- Esclusione, non potendo la suddetta norma della legge statale venire considerata "norma di principio"
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La divergenza fra la impugnata disposizione della legge regionale e la legge statale (art. 3, terzo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 97, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475) per quanto riguarda gli enti (per la prima sia la Regione che la Provincia e per la seconda solo la Regione) ai quali i produttori di rifiuti speciali ed i titolari di impianti di smaltimento sono tenuti a comunicare le qualità e le quantità dei rifiuti prodotti o smaltiti, non dà luogo a violazione dei limiti della potestà legislativa regionale. La disposizione della legge statale, infatti, richiedendo, ai fini della sua concreta applicazione, soltanto un'attività di materiale esecuzione, non è qualificabile ai sensi dell'art. 117 Cost., secondo i principi stabiliti al riguardo dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, come "norma di principio" dalla quale possa farsi derivare, per la legge regionale, un divieto di estendere il suddetto obbligo di comunicazione a soggetti diversi dalla Regione, e tanto più nei confronti della Provincia, cui la stessa legge impugnata (art. 3, sesto comma) affida funzioni di controllo in tema di catasto regionale dei rifiuti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 3, quarto comma, legge Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1). - V. massima precedente. red.: E.M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 3, comma 4, legge regionale Liguria 8 gennaio 1990, n. 1
Parametri
- art. 117 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento) promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Costa Franco, nella qualità di amministratore della "Costa" S.r.l., e l'Amministrazione provinciale di La Spezia, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento della Regione Liguria;
Udito nella Camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di La Spezia ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge della Regione Liguria 9 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento) nella parte in cui prevede, a carico dei produttori di rifiuti speciali nonché dei titolari di impianti di smaltimento, l'obbligo di comunicare, entro certe date, sia alla Regione, sia alla Provincia, le qualità e le quantità dei rifiuti prodotti o smaltiti;
che, secondo il giudice a quo, la previsione di un obbligo di comunicazione, oltreché alla Regione, anche alla Provincia, contrasterebbe con la normativa statale (art. 3, terzo comma, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 97, contenente disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475) che prevede l'obbligo di comunicazione alla sola Regione, con conseguente violazione dell'art. 117 della Costituzione;
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente della Giunta regionale della Liguria chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo sia dichiarata manifestamente infondata, dal momento che nella materia in esame, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. sent. n. 192 del 1987), norme di principio sarebbero stabilite soltanto dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 in attuazione di varie direttive comunitarie in materia di rifiuti.
punto 2
Considerato che il Pretore di La Spezia ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, nella parte in cui prevede, a carico dei produttori di rifiuti speciali e dei titolari d'impianti di smaltimento, l'obbligo di comunicare, entro certe date, sia alla Regione, sia alla Provincia, le qualità e le quantità dei rifiuti prodotti o smaltiti;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non può essere definita come norma di principio una norma che non sia suscettibile di sviluppi o svolgimenti ulteriori e richieda, ai fini della sua concreta applicazione, soltanto un'attività di materiale esecuzione (v., in questo senso, la sent. n. 177 del 1988);
che, conseguentemente, dalla previsione statale di un obbligo di comunicazione alla Regione, non può assolutamente farsi derivare un divieto, per la legge regionale, di imporre obblighi di comunicazione anche a soggetti diversi, tanto più nei confronti della Provincia, cui la legge impugnata affida funzioni di controllo in tema di catasto regionale dei rifiuti (art. 3, sesto comma, della legge regionale impugnata);
che, pertanto, la dedotta questione di costituzionalità appare manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Pretore di La Spezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze