Sez. 1, Ordinanza n. 32279 del 11/12/2025 (Rv. 676699-01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF) - Nullità - Disposizione sulla forma scritta - Estensione alla consegna del documento contrattuale - Esclusione - Ragioni.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di contratti relativi a prestazioni di servizi di investimento, la nullità comminata dall'art. 23, comma 1, TUF presidia l'osservanza della disposizione attinente alla forma scritta dell'accordo, mentre l'inadempimento dell'obbligo di consegna del documento contrattuale, previsto dal medesimo articolo, non incide sulla validità del vincolo negoziale, trattandosi di incombente relativo alla fase successiva alla formazione dello stesso.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)