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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza della corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2006, causa C-514/04

Decisione
decisa il 2006-07-13
ECLI
ECLI:EU:C:2006:464

Epigrafe

Sentenza della corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 Nel procedimento C-514/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi), con ordinanza 30 novembre 2004, pervenuta in cancelleria il 15 dicembre 2004, nella causa tra Uroplasty BV e Inspecteur van de Belastingdienst — Douanedistrict Rotterdam, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, R. Schintgen, P. Kūris (relatore) e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig. R. Grass vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per la Uroplasty BV, dal sig. J. Bakker, Adviseur douanezaken; per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster e dal sig. D.J.M. de Grave, in qualità di agenti; per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agente, assistita dal sig. F. Tuytschaever, avocat, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 gennaio 2006, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione delle voci 9021 e 3926 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388 (GU L 264, pag. 1, e, per rettifica, GU L 276, pag. 92).
punto 2
Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la società Uroplasty BV (in prosieguo: la «Uroplasty») e l'Inspecteur van de Belastingdienst — Douanedistrict Rotterdam (ispettore delle dogane del distretto di Rotterdam; in prosieguo: l’«ispettore») in merito alla classificazione doganale di un silicone sotto forma di elastomero in fiocchi concepito e destinato ad essere introdotto e fissato nell'organismo umano per il trattamento dei problemi connessi all'incontinenza.

Sentenza › Contesto normativo

punto 3
La decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198, pag. 1), ha approvato, a nome della Comunità, la detta convenzione, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, come modificata dal relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986.
punto 4
La NC si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), istituito dalla detta convenzione del 14 giugno 1983. Ciascuna sottovoce della NC è provvista di un codice numerico, le cui prime sei cifre corrispondono ai codici assegnati alle voci e sottovoci del SA, alle quali sono aggiunte due cifre che formano suddivisioni proprie della detta nomenclatura.
punto 5
La versione della NC applicabile all'epoca dei fatti della causa principale è quella introdotta dal regolamento n. 2388/2000.
punto 6
Il capitolo 30 della sezione VI della seconda parte della NC è intitolato «Prodotti farmaceutici».
punto 7
La voce 3004 della NC è formulata come segue: «Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto: (…) 300490 — altri: (…) 30049099 — — altri».
punto 8
Il capitolo 39 della sezione VII della seconda parte della NC è intitolato «Materie plastiche e lavori di tali materie».
punto 9
La sottovoce 39100000 della NC riguarda i «Siliconi, in forme primarie».
punto 10
La voce 3926 della NC è così formulata: «Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914: (…) 392690 — altri: (…) 39269099 — — — altri».
punto 11
La nota 2 del capitolo 39 della NC dichiara quanto segue: «Questo capitolo non comprende: (…) r) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno); (…)».
punto 12
La nota 3 del capitolo 39 della NC aggiunge: «Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie: (…) d) i siliconi (voce 3910); (…)».
punto 13
La nota 6 del capitolo 39 della NC precisa quanto segue: «Ai sensi delle voci da 3901 a 3914 l'espressione “forme primarie” si applica unicamente alle seguenti forme: a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni; b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili».
punto 14
Il capitolo 90 della sezione XVIII della seconda parte della NC è intitolato «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi».
punto 15
La voce 9021 della NC è formulata come segue: «Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità: (…) 902130 — altri oggetti ed apparecchi di protesi: (…) 90213090 — altri (…) 902190 — altri: 90219090 — altri».
punto 16
La nota 1 del capitolo 90 della NC così recita: «Questo capitolo non comprende: (…) f) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39); (…)».
punto 17
La nota 2 del capitolo 90 della NC precisa quanto segue: «Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole: (…) b) le parti ed accessori, (…) se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi; (…)».
punto 18
Le regole generali per l'interpretazione della NC, contenute nella prima parte di quest'ultima, al titolo I, parte A, prevedono, in particolare, quanto segue: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. (…) 6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e [delle] note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

Sentenza › Causa principale e questioni pregiudiziali

punto 19
La Uroplasty è una società con sede nei Paesi Bassi che sviluppa, fabbrica e vende prodotti nel settore dell'urologia e dell'uroginecologia; tra questi, quello recante il nome commerciale di «Macroplastique-implantaat» viene utilizzato nel trattamento dell'incontinenza da sforzo e del reflusso vescico-ureterale. Tale prodotto viene fornito pronto all'impiego ai medici e agli ospedali. A tal fine, la Uroplasty importa fiocchi di polidimetilsilossano prodotti negli Stati Uniti.
punto 20
Il polidimetilsilossano è un silicone sotto forma di elastomero, nel quale i fiocchi che lo compongono differiscono per struttura e dimensioni, variabili da 0,01 mm a 5,0 mm circa. Essi vengono confezionati in ambiente sterile e «sigillati» in sacchetti del peso complessivo di 1 kg circa. Dopo l'importazione, la confezione viene aperta mediante un bisturi sterile in una zona sterile di un locale della Uroplasty.
punto 21
I fiocchi vengono poi inseriti in siringhe monouso e quindi mischiati ad un idrogel sterile, consistente in una miscela sotto forma di gelatina di polivinilpirrolidone e acqua.
punto 22
Grazie alla gelatina, i fiocchi si distribuiscono uniformemente nel liquido e scivolano facilmente nell'ago per l'impianto. L'idrogel viene eliminato dall'organismo mediante i reni, mentre i fiocchi permangono in loco, trattenuti dal tessuto connettivo sviluppatosi a tal fine.
punto 23
Il 22 febbraio 2001 la Uroplasty ha chiesto all'ispettore il rilascio di un'informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: l’«ITV») per il prodotto «polidimetilsilossano sotto forma di fiocchi bianchi», che è stato riconosciuto come tale dalle analisi del laboratorio fiscale. Essa ne ha chiesto la classificazione nella sottovoce 90219000 della NC.
punto 24
Il 26 aprile 2001 l'ispettore ha rilasciato una ITV, recante il numero NL-RTD-2001-000743, che classificava il prodotto nella sottovoce 39100000 della NC. La Uroplasty ha contestato tale classificazione.
punto 25
Inoltre, un'altra ITV recante il numero NL-RTD-2001-000909, che è stata fornita alla Uroplasty il 7 maggio 2001, riguarda le siringhe che vengono riempite con una sospensione del prodotto in questione in un idrogel. Esse sono state classificate dall'ispettore nella sottovoce 90219090 della NC.
punto 26
Il 2 ottobre 2001 l'ispettore ha respinto il reclamo proposto dalla Uroplasty contro l'ITV recante il numero NL-RTD-2001-000743.
punto 27
Il 13 novembre 2001 la Tariefcommissie, divenuta la Sezione per gli affari doganali del Gerechtshof te Amsterdam, è stata adita con un ricorso proposto dalla Uroplasty contro la decisione di rigetto dell'ispettore.
punto 28
La Uroplasty sostiene che il polidimetilsilossano è riconoscibile grazie alla sua forma speciale e alla sua purezza. Si tratterebbe di un prodotto medico il cui prezzo elevato è dovuto al processo di fabbricazione e al brevetto. Il polidimetilsilossano corrisponderebbe alla descrizione «siliconi, in forme primarie» contenuta alla nota 6, lett. b), del capitolo 39 della NC. Tuttavia, dato che la nota 2, lett. r), del detto capitolo 39 precisa che in quest'ultimo non rientrano gli articoli contemplati al capitolo 90 (che comprendono, in particolare, gli strumenti ed apparecchi medicochirurgici), il detto prodotto non sarebbe classificato nel capitolo 39.
punto 29
Il polidimetilsilossano, pur essendo il composto attivo, sarebbe destinato esclusivamente alla siringa da impianto. Pertanto, in applicazione della nota 2, lett. b), del capitolo 90 della NC, esso dovrebbe essere classificato nella sottovoce 90219090 della NC in quanto «parte» del prodotto pronto all'uso.
punto 30
Al contrario, secondo l'ispettore, il polidimetilsilossano non potrebbe essere una parte di un prodotto, in quanto si presenta sotto forma di fiocchi, i quali, alla luce della nota 6, lett. b), del capitolo 39 della NC, costituiscono una forma generica. I fiocchi suddetti non sarebbero presenti come tali nel prodotto finale. Essi costituirebbero un prodotto semi-finito rientrante nella voce 3910 della NC quali siliconi in forma primaria. Solo la loro miscelatura con un idrogel consentirebbe di ottenere un impianto configurante un prodotto nuovo.
punto 31
Inoltre, la composizione e la presentazione del polidimetilsilossano corrisponderebbero a quanto indicato nelle note del capitolo 39 della NC. Parimenti, il prezzo di tale prodotto sarebbe irrilevante ai fini della sua classificazione, così come la sua purezza o il suo carattere sterile. Anche il suo impiego finale sarebbe irrilevante ai fini della sua classificazione come silicone.
punto 32
L'ispettore ha aggiunto che è possibile che il polidimetilsilossano, essendo importato e trattato in maniera sterile, venga utilizzato unicamente a scopi medici. Infine, dato che tale prodotto permane nell'organismo, non è possibile classificarlo nel capitolo 30 della NC come prodotto farmaceutico.
punto 33
Risulta dalla descrizione fornita dal giudice del rinvio che il miscuglio del polidimetilsilossano con l'idrogel è temporaneo e mira unicamente a far sì che esso possa essere iniettato nell'organismo umano senza alcuna modifica delle sue caratteristiche e proprietà. Il polidimetilsilossano deve essere considerato come un prodotto finito, in quanto è concepito e destinato per essere impiegato come impianto medico-chirurgico.
punto 34
Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice del rinvio ritiene che il polidimetilsilossano ricada sotto la voce 9021 della NC, ma si interroga nondimeno sulle regole generali di classificazione che devono essere applicate, nonché sulla sottovoce da prescegliere ai fini della classificazione del detto prodotto.
punto 35
Dunque, in applicazione delle regole generali di classificazione enunciate, il detto giudice ritiene che il polidimetilsilossano dovrebbe essere classificato nella sottovoce 902130 della NC e più precisamente, in applicazione della regola generale n. 6 per l'interpretazione della NC, nella sottovoce 90213090.
punto 36
Tuttavia, qualora fosse esclusa la classificazione nel capitolo 90, il polidimetilsilossano non potrebbe neppure essere considerato come facente parte dei siliconi in forma primaria ai sensi della voce 3910, bensì dovrebbe essere classificato, a motivo delle sue modalità di produzione, come prodotto della voce 3926 rientrante tra gli «altri lavori» di una materia contemplata alla voce 3910.
punto 37
Alla luce di tali fatti, il Gerechtshof te Amsterdam ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1) «a) Se la voce 9021 della [NC] debba essere interpretata nel senso che un prodotto consistente in fiocchi bianchi sterili di polidimetilsilossano, specificamente concepito e destinato unicamente all'impiego come impianto medico-chirurgico, può essere classificato nella voce suddetta. b) In caso di soluzione affermativa, in quale sottovoce della voce 9021 della [NC] debba rientrare tale prodotto. 2) Nell'ipotesi in cui la voce 9021 non sia possibile, se per il prodotto sia possibile la classificazione nella voce 3926 della [NC]. 3) In caso di soluzione negativa, alla classificazione sotto quale altra voce conduca l'interpretazione della [NC]».

Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali

punto 38
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se un prodotto quale quello oggetto della causa principale, che per la natura, la qualità e la forma sue proprie è specificamente concepito ed esclusivamente utilizzato per un'applicazione medica, possa o no essere classificato nella voce 9021 della NC e, in caso affermativo, in quale sottovoce debba ricadere.
punto 39
Il governo olandese ritiene che il polidimetilsilossano debba essere classificato nella voce 3910 della NC riguardante i siliconi in forme primarie, mentre la Commissione delle Comunità europee propone una classificazione nella voce 3004 della NC relativa ai medicamenti. Infine, la Uroplasty suggerisce una classificazione nella sottovoce 90219090 della NC riguardante gli altri articoli di ortopedia da inserire nell'organismo.
punto 40
Secondo una costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note della sezione o del capitolo (v., in particolare, sentenze 26 settembre 2000, causa C-42/99, Eru Portuguesa, Racc. pag. I-7691, punto 13; 15 settembre 2005, causa C-495/03, Intermodal Transports, Racc. pag. I-8151, punto 47; 8 dicembre 2005, causa C-445/04, Possehl Erzkontor, Racc. pag. I-10721, punto 19, e 16 febbraio 2006, causa C-500/04, Proxxon, Racc. pag. I-1545, punto 21).
punto 41
Le note esplicative della NC, come quelle del SA, forniscono per parte loro un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti. Il tenore letterale delle dette note deve dunque essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (v., segnatamente, sentenze 4 marzo 2004, causa C-130/02, Krings, Racc. pag. I-2121, punto 28; 17 marzo 2005, causa C-467/03, Ikegami, Racc. pag. I-2389, punto 17, e Proxxon, cit., punto 22).
punto 42
Ai fini della classificazione nella voce corretta, è importante infine ricordare che la destinazione del prodotto può costituire, in materia di classificazione doganale, un criterio oggettivo, sempreché essa sia inerente al prodotto stesso, laddove tale inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto in questione (v. sentenze Krings, cit., punto 30; Ikegami, cit., punto 23, e Proxxon, cit., punto 31).
punto 43
Nella fattispecie, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, si può ipotizzare di classificare il polidimetilsilossano — in base alle sue caratteristiche fisiche oppure, in alternativa, in base all'uso oggettivo cui è destinato — in una delle voci 3910, 3926, 3004 o 9021 della NC.
punto 44
Quale silicone sotto forma di elastomero in fiocchi, il polidimetilsilossano si presenta nella forma contemplata alle note 3 e 6, lett. b), del capitolo 39 della NC. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal governo olandese, un silicone sotto forma di elastomero in fiocchi non può essere classificato nella voce 3910 come «forma primaria».
punto 45
Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, dall'economia sistematica del capitolo 39 della NC e dalla nota 1, lett. f), del capitolo 90 della NC risulta che la nozione di «forma primaria» comprende unicamente i siliconi destinati a una successiva lavorazione. Le forme primarie sono forme grezze che si prestano particolarmente ad una trasformazione e sono destinate a tale scopo.
punto 46
Orbene, il polidimetilsilossano presenta le caratteristiche e le proprietà oggettive di un prodotto che, da un lato, è sterile e, dall'altro, dopo il suo inserimento nell'organismo, conserva le proprie particolari dimensioni, variabili da 0,01 mm a 5,0 mm circa. Tale prodotto è concepito specificamente e destinato esclusivamente per essere impiantato nell'organismo per il trattamento di una insufficienza sfinterica. Ne consegue che il polidimetilsilossano è un prodotto finito, che, per questa sua qualità, non può pertanto essere classificato nella voce 3910 della NC.
punto 47
Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Uroplasty, occorre ritenere che il polidimetilsilossano non sia una parte o un accessorio di una macchina, di uno strumento o di un apparecchio ai sensi della nota 2, lett. b), del capitolo 90 della NC.
punto 48
Alla luce di quanto precede, il polidimetilsilossano presenta un profilo terapeutico. Tuttavia, tenuto conto della formulazione della regola generale n. 1 per l'interpretazione della NC e contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il polidimetilsilossano non può essere classificato nella voce 3004 della NC tra i «medicamenti».
punto 49
Infatti, dal tenore letterale della voce 3004 della NC risulta che la classificazione di un prodotto in tale voce è subordinata alla presentazione del medesimo in forma di dosi o per la vendita al dettaglio. Orbene, è giocoforza constatare che il polidimetilsilossano viene importato in sacchetti del peso totale di 1 kg. Il suo confezionamento in forma di unità in siringhe monouso è il risultato di un'operazione effettuata dopo l'importazione. Ne consegue che il polidimetilsilossano, così come si presenta alla dogana, non corrisponde alla definizione fornita dalla voce 3004 della NC.
punto 50
Poiché il detto prodotto non può essere classificato nelle voci che precedono, occorre stabilire se, come ritiene il giudice del rinvio, un prodotto finito concepito e destinato per essere applicato come impianto medico-chirurgico possa essere classificato nella voce 9021 della NC.
punto 51
Occorre rilevare come la formulazione della voce 9021 della NC comprenda, in particolare, gli apparecchi da inserire nell'organismo.
punto 52
Come illustrato dall'avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, la nozione di «apparecchio» non limita la configurazione tecnica del prodotto. Occorre dunque ritenere che tale nozione comprenda i prodotti il cui inserimento nell'organismo è destinato a compensare una deficienza ai sensi della voce 9021 della NC.
punto 53
Risulta dal punto 46 della presente sentenza che le caratteristiche e le proprietà oggettive del polidimetilsilossano sono quelle di un prodotto finito che è concepito specificamente e destinato unicamente per essere inserito nell'organismo. Fissandosi definitivamente nel muscolo deficitario, il polidimetilsilossano consente lo sviluppo di tessuti connettivi che compensano l'insufficienza sfinterica. Ne consegue che tale prodotto deve essere considerato come un apparecchio da inserire nell'organismo ai sensi della voce 9021 della NC.
punto 54
Quanto in secondo luogo alla sottovoce della voce 9021 della NC da scegliere per la classificazione del polidimetilsilossano, occorre rilevare come dalla regola generale n. 6 per l'interpretazione della NC risulti che la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce deve essere effettuata in base al testo di queste sottovoci e delle note di sottovoci.
punto 55
Sì è constatato al punto 46 della presente sentenza che, dopo l'introduzione del polidimetilsilossano nell'organismo, lo sviluppo di tessuti connettivi ha come effetto di rafforzare lo sfintere incapace di garantire una funzione autonoma. Pertanto, come ricordato al punto 53 della presente sentenza, il polidimetilsilossano non ha la funzione di sostituire un muscolo deficitario dell'organismo umano come farebbe una protesi, bensì quella di consentirgli di sviluppare nuovi tessuti che attenuino i problemi connessi all'incontinenza. Ne consegue che la funzione dei fiocchi non corrisponde al testo della sottovoce 90213090 della NC, come giustamente ritenuto dal giudice del rinvio.
punto 56
Risulta altresì dai punti 52 e 53 della presente sentenza che tale prodotto è un apparecchio da inserire nell'organismo che, non corrispondendo ad alcuna delle altre sottovoci della voce 9021 della NC, deve dunque essere classificato nella sottovoce 90219090 della NC tra gli «altri apparecchi».
punto 57
Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la prima questione dichiarando che l'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 2388/2000, dev'essere interpretato nel senso che un prodotto, come il polidimetilsilossano, che sia composto di fiocchi sterili, sia concepito specificamente e destinato unicamente per essere inserito nell'organismo per il trattamento di una patologia e sia confezionato al momento della sua presentazione in dogana in sacchetti da 1 kg deve essere considerato come un apparecchio da inserire nell'organismo che va classificato nella voce 9021 della NC. Un prodotto di questo tipo, non essendo diretto a sostituire un organo, bensì a consentire ad un muscolo deficitario di creare dei tessuti connettivi, deve essere classificato nella sottovoce 90219090 della NC.
punto 58
Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alle altre questioni.

Sentenza › Sulle spese

punto 59
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: L'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388, dev'essere interpretato nel senso che un prodotto, come il polidimetilsilossano, che sia composto di fiocchi sterili, sia concepito specificamente e destinato unicamente per essere inserito nell'organismo per il trattamento di una patologia e sia confezionato al momento della sua presentazione in dogana in sacchetti da 1 kg deve essere considerato come un apparecchio da inserire nell'organismo che va classificato nella voce 9021 della nomenclatura combinata. Un prodotto di questo tipo, non essendo diretto a sostituire un organo, bensì a consentire ad un muscolo deficitario di creare dei tessuti connettivi, deve essere classificato nella sottovoce 90219090 della nomenclatura combinata.

Firme

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