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Norme sui contratti agrari

Testo in vigore al

Art. 18 Miglioramenti eseguiti dal proprietario

1. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' sostituito dai seguenti:
"Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualita' e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati all'incremento di produttivita' del fondo conseguente all'investimento eseguito.
Quando le migliorie danno luogo alla revisione catastale, nel periodo intercorrente tra la richiesta di revisione e l'aggiornamento del catasto le commissioni tecniche provinciali adottano la procedura di cui al comma precedente".

Art. 19 Facolta' dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti

1. L'affittuario puo' eseguire piccoli miglioramenti in deroga alle procedure previste dall'articolo 16, previa comunicazione da inviarsi al concedente, venti giorni prima della esecuzione delle opere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Per piccolo miglioramento si intende quello che venga eseguito dall'affittuario con il lavoro proprio e della propria famiglia e che non comporti trasformazioni dell'ordinamento produttivo, ma sia diretto a rendere piu' agevoli e produttivi i sistemi di coltivazione in atto.

Art. 20 Diritto di ritenzione

1. Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, puo' disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennita' di cui al secondo comma dell'articolo 17 da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali oltre al risarcimento del danno derivante dalla eventuale svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento del diritto e quella del pagamento della somma dovuta.

2. Se nel giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione e' fornita prova della sussistenza in generale delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito, salvo che il locatore non presti idonea garanzia da stabilirsi dall'autorita' giudiziaria su istanza del locatore medesimo.

3. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nel caso di riconoscimento giudiziale o stragiudiziale di rimborsi di qualsiasi somma e di indennizzi per risoluzione del rapporto.

Art. 21 Nullita' del subaffitto o della subconcessione - Diritto di surroga

1. Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.

2. La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullita' del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, puo' essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne e' venuto a conoscenza. Se il locatore non si avvale di tale facolta', il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario.

3. Se il locatore fa valere i propri diritti, il subaffittuario o il subconcessionario ha facolta' di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario per tre annate agrarie a partire dalla scadenza di quella in corso e comunque per una durata non eccedente quella del contratto originario.

Capo IV. Norme sull'affitto a conduttore non coltivatore diretto

Art. 22 Computo della durata del contratto

1. La durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, prevista dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' di quindici anni e decorre dalla data di inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti, sia nel caso di nuova convenzione sottoscritta sia nel caso di tacita rinnovazione e proroga del precedente contratto.

2. Qualora l'affittuario non coltivatore diretto sia imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non e' operante il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606. In tale ipotesi, per i contratti in corso la durata non puo' comunque essere inferiore a quella minima stabilita per i contratti d'affitto in corso a coltivatore diretto.

Art. 23 Rinvio

1. Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli articoli 3, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 42, 43 e 45.

Art. 24 Misura del canone

1. I coefficienti fissati dalle tabelle previste dalla presente legge per la determinazione del canone sono maggiorati di dieci punti nel caso in cui si tratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto.

Titolo II. Conversione in affitto dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida

Art. 25 Conversione dei contratti associativi

1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito dagli articoli 28, 29, 36 e 42.

2. La conversione in affitto e' estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante e' inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti.

3. La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria.1

Art. 26 Effetti della conversione

1. La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente.

Art. 27 Riconduzione all'affitto

1. Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici.

Art. 28 Conversione a richiesta del concedente

1. Se la conversione e' chiesta dal concedente, entro l'annata agraria successiva il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario deve comunicare al concedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se aderisca o meno alla richiesta di conversione.

2. In caso di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto si risolve alla fine della terza annata agraria successiva alla comunicazione del concedente. In tale ipotesi spetta al concessionario l'indennizzo di cui all'articolo 43.

Art. 29 Casi di esclusione della conversione

1. La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti:

  1. a) quando, all'atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unita' attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di eta' inferiore ai sessanta anni;

  2. b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attivita' agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo.

Art. 30 Disposizioni particolari

1. Il concedente a mezzadria, colonia, compartecipazione, imprenditore a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ha facolta' di proporre al concessionario forme associative secondo le norme e con i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 36 della presente legge, anche in presenza di due soli soci. Tali forme associative non possono avere durata inferiore ai nove anni.

2. Se il concessionario non accetta la proposta puo' chiedere la conversione in affitto, che ha luogo alle seguenti condizioni:

  1. a) aumento di venti punti dei coefficienti per la determinazione del canone;

  2. b) durata di nove anni del contratto convertito.

3. Ove il concessionario non accetti la proposta di forme associative e non chieda la conversione, il contratto in atto di mezzadria, colonia o compartecipazione ha un'ulteriore durata di nove anni.

4. Le durate vengono computate a far tempo dalle annate agrarie successive all'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei casi contemplati dal presente articolo al mezzadro, colono, compartecipante, che non chiede la conversione, e' riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili a lui spettanti per legge, contratto collettivo, consuetudine, pari al dieci per cento della produzione lorda vendibile.1

Art. 31 Unita' produttive insufficienti

1. Qualora il fondo o il podere oggetto del contratto associativo non costituisca, nelle sue attuali condizioni o a seguito della realizzazione di un piano di sviluppo aziendale, una unita' produttiva idonea a consentire, per condizioni obiettive di redditivita' o produttivita', la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico, la conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo.

2. Per unita' produttiva idonea deve intendersi quella capace di assicurare, alla data della conversione, una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona.

3. Concorrono al raggiungimento dell'unita' produttiva idonea, oltre il fondo oggetto della conversione, anche gli altri fondi condotti a qualsiasi titolo dal concessionario; nel caso di cui all'articolo 33, concorrono anche tutti gli appezzamenti che compongono l'azienda pluripoderale per i quali venga richiesta la conversione.

4. L'accertamento dall'idoneita' e' effettuato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nel cui ambito territoriale e' sito il fondo oggetto di conversione.

5. E' altresi' idonea l'unita' produttiva che sia dichiarata tale dall'ispettorato sulla base di un piano di sviluppo aziendale, presentato dalla parte interessata, in grado di assicurare la produzione prevista dal secondo comma. Le determinazioni dell'ispettorato sono adottate entro novanta giorni dalla richiesta.

6. Nel caso previsto dal comma precedente, la conversione del contratto associativo in affitto ha luogo al termine dell'annata agraria in corso alla data della decisione dell'ispettorato ed il proponente e' tenuto a realizzare il piano entro il termine fissato dall'ispettorato medesimo.

7. La mancata attuazione del piano comporta la risoluzione del rapporto.

Art. 32 Aziende pluripoderali

1. Nel caso in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso costituito da piu' poderi o fondi, la conversione ha luogo in favore dei richiedenti, singoli o associati. La richiesta puo' essere avanzata anche da uno solo dei coltivatori per il fondo da lui condotto.

2. Per l'utilizzazione economica e l'eventuale gestione degli impianti e delle attrezzature esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale possono essere stipulate dalle parti, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali a rappresentanza nazionale, apposite convenzioni. In caso di mancato accordo, ciascuna delle parti puo' proporre un piano di utilizzazione delle attrezzature all'ispettorato provinciale dell'agricoltura che, nel termine di novanta giorni, sentiti gli interessati e le loro organizzazioni, decide con provvedimento motivato.

3. Qualora il podere o fondo oggetto della domanda di conversione si estenda su una superficie del complesso aziendale e sia in esso intercluso, e' data facolta' al concedente di dare in affitto al concessionario, in alternativa, terreni, siti fuori o ai margini dell'azienda, di corrispondente valore e con analoghe caratteristiche colturali.

Art. 33 Conversione in affitto richiesta da piu' concessionari

1. Nella ipotesi di aziende pluripoderali di cui all'articolo 32 e nel caso in cui un'unica azienda agricola od un'unica proprieta' fondiaria siano suddivise in piu' appezzamenti di terreno ciascuno dei quali sia oggetto di un autonomo contratto associativo, qualora la conversione in affitto di tali contratti sia richiesta da piu' concessionari associati tra loro, l'unita' produttiva da prendere in considerazione ai fini della valutazione di idoneita', secondo il criterio di cui all'articolo 31, e' costituita dalla complessiva superficie agricola oggetto delle domande di conversione.

2. Nei casi previsti dal comma precedente, in deroga a quanto stabilito dalla lettera b) dell'articolo 29, e' sufficiente, per far luogo alla conversione in affitto, che ciascun concessionario richiedente la trasformazione sia lavoratore agricolo abituale.

Art. 34 Durata dei contratti associativi non convertiti

1. I contratti associativi previsti dall'articolo 25 che non vengono trasformati in affitto hanno la seguente durata:

  1. a) sei anni sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone i requisiti ai sensi della presente legge, non abbia luogo per mancata richiesta delle parti sia nella ipotesi in cui la conversione stessa non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera a) dell'articolo 29;

  2. b) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorche' richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 31 ovvero in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera b) dell'articolo 29.1

2. In tutti i casi previsti dal comma precedente, la durata e' computata a far tempo dal termine dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

3. Restano tuttavia valide le clausole contrattuali verbali o scritte che prevedano una piu' lunga durata del rapporto associativo.

4. Ai contratti di cui al primo comma si applicano le norme sul recesso dal contratto e sui casi di risoluzione di cui all'articolo 5.

Art. 35 Prelazione per l'acquisto delle scorte

1. Nel caso di vendita di scorte vive o morte o, nella soccida, di capi di bestiame, il concessionario o il concedente ha il diritto di prelazione nell'acquisto, anche parziale. Il concessionario puo' pagare il prezzo anche in quattro rate trimestrali con gli interessi legali. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Qualora le parti si accordino sulla locazione anche delle scorte, vive o morte, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1640 e seguenti del codice civile.

Art. 36 Forme associative di concedenti e concessionari

1. Qualora almeno tre concedenti, ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari, si associno tra loro per la conduzione in comune dei fondi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge a mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida, a tali forme associative si estendono i benefici previsti dalle vigenti norme a favore delle cooperative agricole costituite per la conduzione associata dei terreni.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle ipotesi di forme associative, costituite da non meno di tre membri, fra concedenti e concessionari che, avendo ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari o concedenti, si accordino tra loro per tale conduzione comune, oppure fra soli concessionari che abbiano ottenuto al riguardo il consenso dei loro concedenti.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti deve essere in primo luogo garantita al concessionario una adeguata remunerazione per il lavoro prestato pari quanto meno al trattamento minimo contrattuale per i salariati fissi specializzati. L'amministrazione della forma associativa compete congiuntamente a tutti i componenti la stessa, ove non sia diversamente disposto dall'atto costitutivo. Il concessionario ha comunque diritto di usufruire dell'abitazione in godimento all'atto della costituzione della forma associativa.

Art. 37 Modificazioni della quota di riparto

1. Al mezzadro, colono, compartecipante o soccidario che non puo' ottenere, o che comunque non richiede, la conversione del contratto in affitto e' riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili alla quale ha diritto per legge, patto individuale, contratto collettivo o consuetudine, pari al sei per cento della produzione lorda vendibile.

2. Nei casi previsti dal comma precedente, il colono, compartecipante o soccidario ha diritto ad una quota non inferiore al sessanta per cento della produzione lorda vendibile, sempreche' partecipi o intenda partecipare a non meno del cinquanta per cento delle spese di conduzione, escluse quelle per la mano d'opera estranea.