Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 27/10/2016 (Rv. 641610 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. - Invalidità del procedimento decisorio - Ricorso per cassazione avverso tale vizio - Inammissibilità per difetto di interesse - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO
Qualora il giudice d'appello abbia correttamente ritenuto applicabile l'art. 354 c.p.c., ma abbia disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado attraverso un percorso processuale invalido, è inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo del ricorso per cassazione volto a far valere tale ultimo vizio, perché la Suprema Corte, rilevandolo, sarebbe tenuta a pronunciare nuovamente la medesima nullità processuale dichiarata dal giudice d'appello ai fini della rimessione della causa al primo giudice, determinando così - mediante il rinvio della causa a quest'ultimo in base all'art. 383, comma 3, c.p.c. estensivamente applicato - lo stesso effetto che quel motivo intende evitare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)