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Sez. 2, Ordinanza n. 289 del 04/02/1976 Cc. (dep. 13/04/1976) Rv. 133243 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - INDULTO APPLICATO DA PIU GIUDICI DI COGNIZIONE IN MISURA COMPLESSIVA SUPERIORE A QUELLA SPETTANTE - RIDUCIBILITA DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE DI CUMULO - REVOCA PER SUCCESSIVE CONDANNE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE COL RITO DEI PROCEDIMENTI INCIDENTALI.*
Stato
decisa il 1976-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133243-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - INDULTO APPLICATO DA PIU GIUDICI DI COGNIZIONE IN MISURA COMPLESSIVA SUPERIORE A QUELLA SPETTANTE - RIDUCIBILITA DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE DI CUMULO - REVOCA PER SUCCESSIVE CONDANNE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE COL RITO DEI PROCEDIMENTI INCIDENTALI.*

Qualora un condono risulti applicato da piu giudici di cognizione in misura complessivamente superiore a quello spettante, alla relativa riduzione (e non revoca) puo legittimamente provvedere il pubblico ministero in Sede di cumulo, senza necessita alcuna di instaurare procedura incidentale. Il pubblico ministero, non puo, invece, revocare il beneficio per la commissione di ulteriori reati nel termine previsto, non operando tale revoca di diritto, ne potendo la stessa essere decisa di ufficio dal predetto organo, che deve richiedere il giudice dell'esecuzione il quale deliberera ai sensi dell'art 596 cod proc pen e con la procedura incidentale ivi richiamata.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 593, Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)