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Sez. 1, Ordinanza n. 295 del 14/03/1966 Cc. (dep. 17/05/1966) Rv. 101429 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - REVOCA - IN GENERE - ISTANZA PROPOSTA AL PM - OBBLIGO DI TRASMETTERLA AL GI - INOSSERVANZA - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA EMESSO DAL PM - IMPUGNABILITA.*
Stato
decisa il 1966-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101429-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - REVOCA - IN GENERE - ISTANZA PROPOSTA AL PM - OBBLIGO DI TRASMETTERLA AL GI - INOSSERVANZA - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA EMESSO DAL PM - IMPUGNABILITA.*

Il PM deve trasmettere gli Atti al giudice istruttore anche quando ritenga di non poter accogliere una istanza di revoca di ordine di cattura non ancora eseguito; il relativo provvedimento del giudice istruttore e soggetto alla medesima impugnazione (ricorso per Cassazione) consentita quando esso e pronunziato nella istruzione formale con riferimento a mandato di cattura emesso dallo stesso giudice istruttore. E, pertanto, impugnabile il provvedimento negativo del PM, in quanto emanato con usurpazione di potere giurisdizionale riservato al giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)