Sez. 5 - , Sentenza n. 12503 del 04/02/2020 Cc. (dep. 20/04/2020) Rv. 279016 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Applicazione cumulativa di misure cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. – Presupposti – Indicazione – Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
L'applicazione cumulativa di misure cautelari personali prevista dal primo alinea del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, presuppone l'indicazione della misura cautelare più grave in luogo della quale appaia più adeguata l'applicazione congiunta di due misure, nel complesso meno cogenti, che, nell'ottica di proporzione e adeguatezza, consentano di preservare le esigenze cautelari con un minor sacrificio della libertà personale dell'interessato.(Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva applicato la sola misura dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282-bis cod. proc. pen. e non anche quella del divieto di avvicinamento di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen. in quanto non erano stati individuati i profili cautelari che sarebbero rimasti privi di tutela a seguito dell'applicazione dell'unica misura cautelare e che avrebbero reso necessaria l'adozione di una misura più afflittiva, suscettibile di essere scongiurata dall'applicazione congiunta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 com. 1 CORTE COST., Legge 05/04/2001 num. 154, Legge 16/04/2015 num. 47 art. 4 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)