Sez. 3, Sentenza n. 1615 del 18/11/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152318 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - TETTOIA IN PILASTRI DI ACCIAIO PER IL RIPARO DI ATTREZZI - NECESSITÀ DELLA LICENZA O CONCESSIONE - INAPPLICABILITÀ DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 16 NOVEMBRE 1977 RIGUARDANTE LE SOLE OPERE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - TETTOIA IN PILASTRI DI ACCIAIO PER IL RIPARO DI ATTREZZI - NECESSITÀ DELLA LICENZA O CONCESSIONE - INAPPLICABILITÀ DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 16 NOVEMBRE 1977 RIGUARDANTE LE SOLE OPERE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.*
La costruzione di una tettoia di protezione con pilastri in acciaio destinata al riparo di mezzi e attrezzature, è soggetta all'Obbligo di licenza edilizia. Non è applicabile in tal caso la circolare del 16 novembre 1977 del ministero dei lavori pubblici - direzione generale urbanistica, per la quale sono escluse dall'Obbligo della concessione tutte le opere di ordinaria amministrazione, intese ad assicurare la funzionalità dell'impianto e il suo adeguamento tecnologico. (V mass n 147237; (V mass n 137246; (V mass n 134459; (V mass n 127788).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)