Sez. 1, Sentenza n. 2830 del 27/02/2001 (Rv. 544227 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Nozione - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE
Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza di detto stato, da un lato considerando non eccessivo lo scarto tra partite passive ed attive e desumendo dall'altro la capacità dell'impresa di risanarsi sia dalla estinzione di numerose passività durante la istruzione prefallimentare sia dalle potenzialità produttive dell'azienda e dalla sua vitalità).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)