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Sez. 3, Sentenza n. 8382 del 16/11/1987 (Rv. 455941 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455941-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il controllo di legittimità investe soltanto la regolarità formale del processo e le questioni di diritto già sollevate nel corso della lite, rimanendo preclusa la proponibilità di nuove questioni di diritto o di temi di contestazione diversi da quelli proposti nel giudizio di merito, benché in questo ammissibili, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o, nell'ambito dei temi di contestazione trattati, di nuovi profili di diritto fondati sugli elementi di fatto già accertati. (Conf 1624/79, mass n 397970; (Conf 3599/77, mass n 387203).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)