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Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

Testo in vigore al

Art. 57

1. I Parchi nazionali sono parimenti costituiti di diritto in riserva di caccia e godono degli stessi privilegi stabiliti dal precedente articolo per le Riserve Reali, fatta eccezione per l'obbligo delle tabelle.

2. I Parchi nazionali sono gestiti dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i particolari regolamenti.

3. Restano, altresi', ferme, con pari esenzione da qualunque tassa, le riserve di caccia sul Lago Trasimeno, di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1917, n. 2013.

Art. 58

1. Sulle Alpi, per una profondita' non superiore a 30 chilometri dal confine, la caccia non puo' essere esercitata da alcuno senza uno speciale permesso da concedersi dal Prefetto della Provincia, e che e' valevole fino a che non sia revocato. La concessione di riserva in dette zone e' subordinata al nulla osta prefettizio. La delimitazione della zona di confine e' stabilita con decreti dei Prefetti rispettivi sentiti i Comitati provinciali competenti.

2. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.14

Art. 59

1. I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purche' l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 150 ne' superiore a 3.000.

2. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' autorizzare deroghe a tale limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi.

3. La concessione di riserva e' accordata per un periodo non superiore a sei anni ed e' rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

4. Il provvedimento di concessione deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il Comitato provinciale della caccia deve deliberare sulla domanda di rinnovazione entro sei mesi dalla presentazione. Trascorso quest'ultimo termine, qualora il concessionario abbia interposto ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste avverso il mancato rinnovo, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva in attesa delle decisioni del ricorso stesso.

5. Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali.

Art. 60

1. Fermi i limiti di cui all'articolo 59 piu' proprietari e possessori di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva di caccia, anche se i fondi rispettivi, considerati separatamente, non raggiungono l'estensione di 150 ettari

2. In tal caso alla domanda di concessione devono essere uniti, in aggiunta a quelli di cui all'art. 46, i seguenti documenti:

  1. a) atto o atti da cui risulti il consenso dei proprietari dei terreni che entrano a far parte del consorzio con le indicazioni necessarie a identificare i terreni stessi, fra le quali, la estensione ed il numero catastale. Tali atti debbono essere vistati dal podesta' o dal segretario comunale, i quali debbono dichiarare l'autenticita' delle firme o, quando si tratti di analfabeti, l'esistenza del consenso. Tale consenso ha effetto e vincola il proprietario ed i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione:

  2. b) regolamento di esercizio della riserva.

3. In tale regolamento, oltre alle modalita' dell'esercizio della riserva ed ai diritti dei consorziati, dev'essere contenuta la nomina di un direttore, determinandosi i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.

4. Nel decreto di concessione il direttore della riserva e' designato ad ogni effetto di legge come concessionario; la sua eventuale sostituzione va comunicata al Comitato provinciale della caccia per la ratifica e l'annotazione in margine al provvedimento di concessione.

Art. 61

1. La concessione di riserva di caccia sia aperta che chiusa e' soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 200 per ettaro.

2. Nella zona faunistica delle Alpi e nei territori montani o in quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni, la tassa per le riserve e' di lire 25 per ettaro.

3. In caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, e' tenuto a pagare meta' delle tasse stabilite nel primo e nel secondo comma del presente articolo.
Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi di concessionario.

4. Il contratto di affitto di una riserva non e' valido agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato. Per le riserve che interessano i territori di due o piu' Province, la comunicazione e' fatta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede alla approvazione, sentiti i presidenti dei Comitati provinciali della caccia competenti per territorio.

5. Il subaffitto di una riserva non e' ammesso sotto pena di decadenza della concessione.

Art. 62

1. In relazione alle finalita', di cui all'art. 43 il concessionario di bandita o di riserva ha l'obbligo di curare il ripopolamento o di favorire la sosta della selvaggina, adoperandosi, a seconda dei casi, per migliorare le condizioni atte all'incremento faunistico e per eliminare le cause che ostacolino l'incremento medesimo.

2. Il concessionario di riserva, la quale abbia per scopo principale la caccia alla selvaggina migratoria, deve, mediante opportuni apprestamenti tecnici, curare che la localita' sia preparata in modo da favorire la sosta degli animali di passo; esso deve, altresi', regolare l'esercizio della caccia in modo da non disturbare eccessivamente la selvaggina stessa.

Art. 63

1. Nell'interno delle riserve, i rispettivi concessionari e i dipendenti agenti hanno sempre facolta':

  1. a) di portare armi da caccia, anche con munizioni spezzate, per la distruzione degli animali nocivi;

  2. b) di usare come richiamo la starna femmina, in primavera, per la cattura di maschi in soprannumero;

  3. c) di catturare a scopo di ripopolamento, con ogni forma di reti o di ceste a scatto, qualsiasi specie di selvaggina, anche se compresa nel divieto di cui all'art. 38 della presente legge;

  4. d) di raccogliere uova di selvaggina a scopo di ripopolamento e di curare l'allevamento dei piccoli nati;

  5. e) di servirsi di cani da tana per la distruzione dei nocivi e di usare cani da ferma per scoprire i nidi nei prati che vanno in taglio;

  6. f) di provvedere alla lotta contro gli animali nocivi nei modi previsti dall'art. 25.

2. Nelle riserve e' concesso di far ricaricare i fucili durante le battute o in valle da persone pratiche, anche se non munite di licenza e di far portare i fucili di ricambio.

Art. 64

1. La costituzione di riserva di caccia e' consentita di preferenza dove il terreno si presenti particolarmente adatto al rifugio, alla sosta ed al ripopolamento della selvaggina.

2. Non e' ammessa la costituzione di riserva ai confini di una zona di ripopolamento e cattura o di un'altra riserva. La distanza non deve essere inferiore ai metri 500.

3. Intorno alle citta' capoluogo di provincia, per una fascia profonda almeno quindici chilometri, le nuove concessioni di riserva di caccia e gli ampliamenti di quelle esistenti debbono essere accordate con criteri restrittivi, e tenuto conto delle garanzie offerte per l'intensivo allevamento di selvaggina.

4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799.

Art. 65

1. L'estensione complessiva delle bandite e delle riserve non deve superare il quinto del territorio effettivamente utile alla caccia in ciascuna provincia.

2. In detto quinto non vengono calcolate le Riserve Reali, i Parchi nazionali, le bandite demaniali e le zone di ripopolamento e cattura.

3. Le Amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere i loro beni, perche' siano costituiti in bandita o in riserva, per una estensione maggiore della meta'.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla zona delle Alpi, nonche' alle riserve concesse in vista di esigenze relative all'industria della pesca.

Art. 66

1. Nelle provincie nelle quali le concessioni di bandita e di riserva siano prossime a raggiungere il limite di superficie di cui all'articolo precedente, nel caso di piu' domande concorrenti, viene data la preferenza a quelle relative a zone che presentino condizioni d'ambiente piu' favorevoli alla migliore utilizzazione faunistica e venatoria.

2. Nelle localita' di modesta utilizzazione agricola e forestale e notoriamente frequentate in determinate stagioni da selvaggina migratoria e' in facolta' del Comitato provinciale della caccia di negare le nuove concessioni di riserva e di revocare, sospendere, limitare e condizionare le concessioni esistenti.2

Art. 67

1. La zona faunistica delle Alpi e' sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12-bis fatta eccezione per le riserve comunali esistenti al 10 gennaio 1967.

2. Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato, per la relativa gestione, si avvale della collaborazione delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella Provincia, con il concorso delle altre.

3. Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle zone di caccia controllata, a parita' di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilita' faunistiche del territorio di caccia, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento e' reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, e' sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata. E' tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve di privati e di enti pubblici, quando nei territori da riservare si trovi selvaggina tipica della zona delle Alpi che ponga in evidenza il carattere naturalistico delle riserve stesse.

5. Le riserve indicate nel primo comma concesse anteriormente al 1 gennaio 1967 a favore dei comuni o dei loro consorzi su tutto il territorio della loro circoscrizione, possono essere rinnovate e, se scadute, ricostituite dai comitati provinciali della caccia.

6. La gestione delle riserve medesime e' affidata ai comitati provinciali della caccia i quali versano ai comuni interessati un canone annuo determinato dal prefetto sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

7. I titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio nelle riserve comunali, a parita' di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilita' faunistiche di ciascuna riserva, previo pagamento di un tributo non superiore a L. 20 mila determinato nel regolamento che il comitato provinciale della caccia deve emanare, entro il 15 giugno di ogni anno, per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle riserve stesse.

8. Dette riserve sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e soprattassa erariali.

Art. 67-bis

1. Il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentiti il Comitato provinciale della caccia competente per territorio e il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' costituire oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria, nelle quali e' vietata la caccia e l'uccellagione.

2. Il territorio costituito in oasi di protezione e' delimitato a cura del Comitato provinciale della caccia da cartelli indicanti il divieto di caccia e di uccellagione.

3. I cartelli sono esenti da qualsiasi tassa.

4. Il Comitato provinciale della caccia, su richiesta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' autorizzare catture a scopo di studio in dette oasi. Puo' altresi' autorizzare la cattura, anche con mezzi e in tempi vietati, di determinate specie di selvaggina, quando esse arrechino effettivi danni - alle colture agricole.

5. Chi effettua l'esercizio venatorio in dette oasi e' punito con l'ammenda da lire 16.000 a lire 80.000.

Titolo IV. Vigilanza e sanzioni.

Capo I. Agenti di vigilanza.

Art. 68

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei Consorzi idraulici o forestali, e, in particolar modo, ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e di riserve.

2. E' affidata, altresi', alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza ed alle guardie volontarie delle Sezioni della Federazione italiana della caccia.

3. I guardiacaccia dei Comitati provinciali possono esercitare le loro funzioni anche fuori del territorio della rispettiva provincia; e le guardie giurate delle bandite e riserve anche fuori dei confini della rispettiva bandita o della riserva, limitatamente ai territori dei Comuni limitrofi.

Art. 69

1. Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico hanno facolta' di chiedere al prefetto, a termini della legge di pubblica sicurezza, il riconoscimento di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro affidamento di serieta' e di capacita' e che intendono eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria. Dette guardie giurate sono equiparate, ad ogni effetto, alle guardie volontarie.

2. Tali guardie volontarie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'art. 266 del regolamento 21 gennaio 1931-IX, n. 773.

3. Le domande e i documenti necessari per il riconoscimento prefettizio dei guardiacaccia dei Comitati provinciali sono esenti da ogni tassa di bollo e di concessione. Per le guardie giurate volontarie non vi e' obbligo di assicurazione per la invalidita' e la vecchiaia ne' per gli infortuni.

4. La qualita' di guardia giurata volontaria non da' luogo ad agevolazioni fiscali nel rilascio della licenza di caccia.

Art. 70

1. Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve e' vietata la caccia e l'uccellagione nelle localita' in cui esercitano la loro funzione.

2. Essi possono di volta in volta essere autorizzati, dai Comitati o dai concessionari, a cacciare - nei periodi di apertura - determinate specie di selvaggina.

3. Gli agenti di vigilanza, di cui all'articolo 68 - escluse le guardie giurate volontarie - sono autorizzati alla uccisione e alla cattura degli animali nocivi in ogni epoca, e a tale scopo possono portare il fucile da caccia con munizione spezzata anche in tempo di divieto purche' siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi.

Art. 71

1. Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione della licenza o dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia o all'uccellagione o in esercizio o in attitudine di caccia, ai sensi dell'art. 1.

2. In caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le armi o gli arnesi nonche' la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane. I mezzi di trasporto sono considerati, strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia. Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge,possono, altresi', osservate le disposizioni del codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni e a perquisizioni, e in genere valersi dei poteri dallo stesso codice concessi agli agenti di polizia giudiziaria.16

Art. 72

1. Gli agenti che accertino, anche in seguito a denuncia, violazioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale nel quale vanno indicate specificatamente le circostanze dell'accertata contravvenzione, e ne trasmettono copia al Comitato provinciale della caccia, che ne da' comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al contravventore, ove la contravvenzione non sia stata personalmente contestata.

2. Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano al Comitato provinciale della caccia, che provvede a liberare in localita' adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami.
In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sara' tenuto a disposizione di colui contro il quale e' stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto. Nel caso, invece, di condanna o di oblazione, l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato alle casse del Comitato provinciale della caccia a favore del Comitato stesso. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della selvaggina o per ripopolamento
.

3. Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna gli agenti la liberano sul posto.

Capo II. Custodia dei cani.

Art. 73

1. I cani di qualsiasi razza, trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto, devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale ne e' permesso l'uso, la cattura deve aver luogo solo quando non siano accompagnati o non si trovino sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.

2. I cani trovati nelle bandite, nelle riserve o nelle zone di ripopolamento e cattura, devono essere possibilmente catturati; essi possono, altresi', essere uccisi, ma solo nelle ore notturne, ovvero quando arrechino danno reale alla selvaggina, e sempre che non sia possibile la cattura ne' il riconoscimento.

3. I cani catturati devono essere dati in custodia al Comitato provinciale o all'organo locale della Federazione italiana della caccia; quelli catturati in bandita o in riserva possono essere trattenuti dal concessionario che ne da' comunicazione al Comitato o all'organo suddetto.

4. Colui che, essendo obbligato alla custodia, anche temporanea, di un cane, lascia, sia pure per negligenza, che esso vaghi per la campagna od entri in bandita od in riserva o in zona di ripopolamento e cattura, anche se il cane non possa essere catturato, e' punito con l'ammenda da L. 20 a L. 100. La pena e' ridotta alla meta' quando il cane si introduca in bandita o in riserva o in zone di ripopolamento e cattura inseguendo selvaggina scovata o per raccogliere selvaggina colpita fuori delle stesse.14

Art. 74

1. Non si procede contro colui che, entro otto giorni dalla contestazione della contravvenzione, paghi all'Ufficio del Registro una somma corrispondente al minimo dell'ammenda stabilita dal precedente comma, ed in pari tempo rimborsi al Comitato provinciale o all'organo della Federazione italiana della caccia presso cui si trovi il cane, le spese di custodia e mantenimento, nella misura di lire cinque per ogni giorno. Le somme anzidette possono essere corrisposte dal proprietario del cane, anche se egli non sia il contravventore. Quando siano stati eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito.

2. Trascorso inutilmente il termine di otto giorni dalla contestazione della contravvenzione, ovvero quello di quindici giorni dall'accertamento della stessa, nel caso che il contravventore sia sconosciuto, il cane rimane di proprieta' del Comitato provinciale della caccia il quale puo' disporne liberamente. Il verbale di contravvenzione, se il contravventore sia conosciuto, viene trasmesso al pretore per il procedimento penale.

Art. 75

1. I cani da guardia alle abitazioni ed al bestiame non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a piu' di 200 metri dalle abitazioni o dal bestiame.

2. I cani da seguito e da tana devono essere rigorosamente custoditi, e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti a guinzaglio. In difetto sono considerati vaganti a tutti gli effetti dei due precedenti articoli.

3. Per l'addestramento e l'allenamento i cani da ferma possono essere condotti nelle campagne soltanto nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta, nelle localita' preventivamente fissate dal Comitato provinciale e devono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato. E' data facolta' al Comitato provinciale della caccia di consentire, con le modalita' necessarie ad evitare danni alla selvaggina stanziale protetta, l'uso dei cani da ferma per le prove sul terreno, anche nelle zone di ripopolamento e cattura.

4. In caso d'inosservanza delle precedenti disposizioni, i cani sono considerati vaganti e si applicano le norme dei due precedenti articoli.

5. Per la esatta classificazione dei cani da guardia, il Podesta' provvede, sentito il Comitato provinciale della caccia e, nei Comuni fuori del capoluogo sede del Comitato, sentito l'organo della Federazione della caccia alla compilazione dei suoli per la tassa sui cani.

Capo III. Sanzioni.