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Sez. 5, Sentenza n. 50659 del 18/10/2016 Ud. (dep. 29/11/2016) Rv. 268604 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Espressione "omosessuale" - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268604-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

Non integra il reato di diffamazione il mero riferirsi ad una persona indicandola con il termine "omosessuale", trattandosi di espressione che, a differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio, si limita ad attribuire una qualità personale attinente alle preferenze sessuali, ed è in tal senso entrata nell'uso comune. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il termine, di per sé neutro, non può ritenersi effettivamente lesivo della reputazione nemmeno se valutato in un contesto evocativo dell'intenzione offensiva del soggetto attivo, circostanza eventualmente idonea a ricondurre la sua condotta ad una lesione dell'identità personale della persona offesa, integrante esclusivamente un illecito civile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)