Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 12 novembre 1992, causa C-123/91
Epigrafe
Sentenza della Corte (Quarta Sezione)
12 novembre 1992
Nel procedimento C-123/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Minalmet GmbH
e
Brandeis Ltd,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione di adesione del 1978 (GU L 304, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori C. N. Kakouris, presidente di sezione, M. Diez de Velasco e P. J. G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: F. G. Jacobs
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
per la Minalmet GmbH, dall'aw. Ekkehart Schott, del foro di Karlsruhe;
per la Brandeis Ltd, dall'aw. Anna-Dorothea Polzer, del foro di Düsseldorf;
per il governo tedesco, dal signor C. Böhmer, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente;
per il governo del Regno Unito, dalla signorina S. Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente;
per la Commissione, dal signor P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'aw. A. Boehlke, del foro di Francoforte,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Brandeis Ltd e della Commissione all'udienza dell'11 giugno 1992,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 luglio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con ordinanza 4 aprile 1991, pervenuta in cancelleria il successivo 26 aprile, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 27, punto 2, della detta convenzione, come modificata dalla Convenzione di adesione del 1978 (GU L 304, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra la Minalmet GmbH, con sede in Düsseldorf, nella Repubblica federale di Germania (in prosieguo: la «Minalmet»), e la Brandeis Ltd, con sede in Londra (in prosieguo: la «Brandeis»).
punto 3
Dal fascicolo emerge che la Brandeis intende fare eseguire nella Repubblica federale di Germania una sentenza contumaciale pronunciata nel Regno Unito, il 15 dicembre 1989, dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, con cui la Minalmet è stata condannata a pagarle una somma di denaro.
punto 4
La domanda giudiziale, che ha portato alla sentenza di cui trattasi, era stata trasmessa dalle competenti autorità del Regno Unito al giudice competente della Repubblica federale di Germania ai fini della notifica ai sensi dell'art. 5, lett. a), della Convezione dell'Aia 15 novembre 1965, relativa alla notifica e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile e commerciale.
punto 5
L'Amtsgericht di Düsseldorf, autorità competente nella Repubblica federale di Germania, disponeva allora la notifica per posta. Non avendo trovato nessuno nella sede della Minalmet, la postina depositava gli atti da notificare presso l'ufficio postale competente e certificava di aver lasciato una comunicazione scritta circa detto deposito all'indirizzo della destinataria, secondo le modalità di distribuzione della corrispondenza ordinaria (notifica non in mani proprie ai sensi dell'art. 182 del codice di procedura civile tedesco). In base a detta certificazione l'Amtsgericht di Düsseldorf attestava la regolare esecuzione della notifica con indicazione del deposito effettuato.
punto 6
Su richiesta della Brandeis, con ordinanza 21 febbraio 1990, il Landgericht di Düsseldorf disponeva che la sentenza fosse munita di formula esecutiva.
punto 7
La Minalmet proponeva opposizione avverso questa ordinanza dinanzi all'Oberlandesgericht di Düsseldorf, sostenendo che la domanda giudiziale non le era stata notificata nelle forme richieste dal diritto tedesco e asserendo, con dichiarazione giurata, di non aver avuto conoscenza né dell'avviso di deposito della postina né del suddetto atto di citazione. Il 14 maggio 1990 l'Oberlandesgericht respingeva l'opposizione.
punto 8
La Minalmet presentava allora un Rechtsbeschwerde (ricorso in cassazione) avverso tale decisione dinanzi al Bundesgerichtshof. Nell'analisi della causa questo organo giurisdizionale constatava l'invalidità della notifica della domanda giudiziale alla quale si applica, ai sensi dell'art. 5, lett. a), della Convenzione dell'Aia, il diritto civile tedesco, in quanto diritto dello Stato in cui era stata richiesta la notifica. Il Bundesgerichtshof precisava che una notifica non in mani proprie poteva essere effettuata regolarmente nei confronti della debitrice solo nel domicilio privato del suo amministratore e non nella sede della debitrice.
punto 9
Ciò considerato, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se una decisione ai sensi dell'art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles, non venga riconosciuta qualora il convenuto sia rimasto contumace e la domanda giudiziale gli sia stata notificata in maniera non comprovabile o, in ogni caso, irregolarmente, benché il convenuto stesso abbia avuto conoscenza della decisione adottata e non abbia contro quest'ultima interposto alcun gravame di per sé ammissibile in base all'ordinamento processuale dello Stato in cui la decisione è stata resa».
punto 10
Per una ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
punto 11
Con la questione pregiudiziale il giudice nazionale intende in sostanza accertare se l'art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles vada interpretato nel senso che esso osta a che una sentenza contumaciale pronunciata in uno Stato contraente venga riconosciuta in un altro Stato contraente quando la domanda giudiziale non è stata regolarmente notificata al convenuto contumace, anche se questi abbia in seguito avuto cognizione della decisione pronunciata ma non abbia esperito i rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi delle norme processuali dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata.
punto 12
Per risolvere tale questione occorre innanzi tutto ricordare che l'art. 27 della Convenzione di Bruxelles elenca le condizioni cui è subordinato in uno Stato contraente il riconoscimento di decisioni pronunciate in un altro Stato contraente. Secondo il punto 2 del suddetto articolo il riconoscimento dev'essere negato «se la domanda giudiziale non è stata notificata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese».
punto 13
Si deve poi rilevare che nella sentenza 3 luglio 1990, causa C-305/88, Lancray (Race. pag. I-2725, punto 18 della motivazione), la Corte ha considerato che la regolarità della notifica e l'obbligo di notificare l'atto in tempo utile costituiscono garanzie distinte e cumulative per il convenuto contumace. Di conseguenza, l'assenza di una di queste due garanzie è sufficiente perché il riconoscimento di una decisione straniera sia rifiutato.
punto 14
Da questa giurisprudenza discende che una decisione pronunciata in contumacia in uno Stato contraente non dev'essere riconosciuta in un altro Stato contraente quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto contumace.
punto 15
Questa interpretazione non può essere invalidata dal fatto che il convenuto ha avuto cognizione della decisione contumaciale e non ha esperito i rimedi giurisdizionali predisposti dalle norme processuali dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata.
punto 16
Infatti, tale ragionamento difficilmente potrebbe conciliarsi con il testo e con lo scopo dell'art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles.
punto 17
Dal testo della norma summenzionata risulta che la notifica regolare e tempestiva della domanda giudiziale al convenuto è prescritta dalla suddetta norma per il riconoscimento di questa decisione in uno Stato contraente.
punto 18
Occorre anche ricordare che, come la Corte ha affermato nella sentenza 16 giugno 1981, causa 166/80, Klomps (Race. pag. 1593, punto 9 della motivazione), l'art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles ha lo scopo di tutelare i diritti della difesa e di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della convenzione qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine.
punto 19
Al riguardo è opportuno sottolineare che, come risulta dalla norma di cui trattasi, il momento pertinente affinché il convenuto possa presentare le proprie difese è quello della proposizione della domanda. La possibilità di impugnare successivamente una sentenza contumaciale, già resa esecutiva, non può costituire un rimedio equivalente ad una difesa prima della decisione.
punto 20
Infatti, come rileva a buon diritto il giudice a quo, qualora sia stata emessa una decisione esecutiva, il convenuto può eventualmente ottenere la sospensione dell'esecuzione di questa decisione solo a condizioni più difficili e può inoltre incontrare difficoltà d'ordine procedurale. Le possibilità di difesa di un convenuto contumace sono quindi sensibilmente ridotte. Orbene, tale conseguenza contrasterebbe lo scopo della norma considerata.
punto 21
Dall'insieme delle considerazioni che precedono emerge che il riconoscimento in uno Stato contraente di una decisione contumaciale pronunciata in un altro Stato contraente dev'essere negato quando la domanda giudiziale non è stata regolarmente notificata al convenuto, indipendentemente dal fatto che questi abbia avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali a sua disposizione.
punto 22
La questione sollevata dal giudice nazionale va quindi risolta dichiarando che l'art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che una sentenza contumaciale pronunciata in uno Stato contraente venga riconosciuta in un altro Stato contraente, quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto contumace, anche se questi abbia in seguito avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi delle norme processuali dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata.
Sulle spese
punto 23
Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 4 aprile 1991, dichiara:
L'art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che una sentenza contumaciale pronunciata in uno Stato contraente venga riconosciuta in un altro Stato contraente, quando la domanda giudiziale non è stata notificata regolarmente al convenuto contumace, anche se questi abbia in seguito avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi delle norme processuali dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata.
Firme
Kakouris
Diez de Velasco
Kapteyn
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 novembre 1992.
Il cancelliere
J.-G. Giraud
Il presidente della Quarta Sezione
C. N. Kakouris