Sez. 3, Sentenza n. 2868 del 02/04/1997 (Rv. 503450 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO | Omessa richiesta di risoluzione del contratto - Effetti - Regime giuridico corrispondente all'uso effettivo - Applicabilità - Decorrenza - Dalla stipula del contratto - Esclusione - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO
Se il conduttore muta l'uso pattuito dell'immobile e il locatore non chiede la risoluzione del contratto entro tre mesi da quando ne è venuto a conoscenza, al rapporto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo (art. 80 primo e secondo comma legge 27 luglio 1978 n. 392) con decorrenza dalla scadenza di detto termine perché il consenso del locatore - presunto "iuris et de iure" - al mutamento dell'uso, in conseguenza della rinunzia a chiedere la risoluzione, non può essere più ampio di questa che, per la natura del contratto di locazione, non ha effetti retroattivi (art. 1458 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)