Sez. 4, Sentenza n. 6511 del 24/02/2000 Ud. (dep. 02/06/2000) Rv. 216732 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE | Reato di pura condotta - Esclusione - Evento dannoso - Necessità - Nesso causale - Accertamento - Colpa professionale - Nesso causale - Criterio di individuazione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE
Il delitto di lesioni colpose è reato con evento di danno, la cui sanzionabilità non può prescindere dal danno stesso e dall'accertamento del relativo rapporto causale riconoscibile in termini di certezza, ovvero, nel caso di condotta omissiva, di serie ed apprezzabili probabilità. Pertanto, qualora un medico ometta di praticare accertamenti diagnostici imposti dai protocolli professionali (esami istologici su noduli asportati) e successivamente venga riscontrato un carcinoma, non può affermarsi la sua responsabilità sulla base della detta omissione, ove non sia certo, o almeno probabile che, al momento in cui gli esami avrebbero dovuto essere effettuati, la malattia fosse già diagnosticabile. (Nella specie, il carcinoma mammario era stato diagnosticato dopo circa due anni dalla asportazione di noduli ed il giudice di merito aveva ritenuto non solo dubbio, ma addirittura improbabile la possibilità di diagnosticare la malattia all'epoca degli omessi esami).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)