Sez. 6, Sentenza n. 5563 del 17/04/2000 Ud. (dep. 11/05/2000) Rv. 216415 - 01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - IN GENERE | Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 - Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 Cost. - Successione di leggi nel tempo - Effetti - Abrogazione della precedente norma costituzionale - Efficacia "ex nunc" - Sussistenza - Incidenza sulla validità degli atti legislativi ordinari adottati sulla base del previgente ordinamento costituzionale - Esclusione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - IN GENERE
In tema di successione di leggi costituzionali (nella specie, la vecchia e la nuova formulazione dell'art. 111 Cost., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2), data la identica collocazione gerarchica di questi atti normativi, la nuova norma costituzionale provoca, secondo i principi costituzionali, l'abrogazione della norma costituzionale precedente. Questa forma di caducazione determina la inefficacia della legge anteriore a partite dal momento in cui entra in vigore la nuova legge, lasciando salvi per il tempo anteriore gli effetti della legge costituzionale abrogata e, conseguentemente, non incidendo retroattivamente sulla validità degli atti legislativi ordinari. (Fattispecie in tema di validità degli atti assunti in base alla disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen., come risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 361 del 1998, precedentemente alla modifica dell'art. 111 Cost.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge Cost. 23/11/1999 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)