Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 523 del 1989
Massime (1)
Massima n. 24519
- Lavoro (collocamento al)
- Assunzioni obbligatorie
- Lavoratori invalidi già occupati nell'impresa ed assunti con il collocamento ordinario
- Computo nelle categorie protette
- Condizione prescritta
- Dedotta violazione degli artt. 3, 4 e 41 Cost.
- Difetto di giurisdizione del giudice 'a quo'
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 Cost., dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), nel testo sostituito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui consente il computo nelle categorie protette dei lavoratori invalidi già occupati nell'impresa ed assunti per il tramite del collocamento ordinario, a condizione che l'invalidità non dipenda da causa di lavoro o di servizio e che comunque il suo grado non sia inferiore al 60 per cento. Invero identica questione, parimenti sollevata dal giudice amministrativo, è stata dichiarata inammissibile con sent. n. 346 del 1987, per essere stata costantemente affermata in materia la giurisdizione del giudice ordinario, talché la pronuncia costituzionale che egualmente ne seguisse resterebbe priva delle positive conseguenze sue proprie. - V. sent. n. 346/1987. red.: M. Maiella
Norme impugnate
- legge 11 novembre 1983, n. 638
- art. 9, comma 3, d.l. 12 settembre 1983, n. 463
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), nel testo sostituito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Ausonia Assicurazioni contro il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altro, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 luglio 1986 (R.O. 146/1989) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Ausonia Assicurazioni contro il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), nel testo sostituito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui consente il computo; nelle categorie protette, dei lavoratori invalidi già occupati nell'impresa, ed assunti per il tramite del collocamento ordinario, a condizione che l'invalidità non dipenda da causa di lavoro o di servizio e che comunque il suo grado non sia inferiore al 60%;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
punto 2
Considerato che identica questione è stata dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 346 del 1987, per esser stata costantemente affermata in materia la giurisdizione del giudice ordinario, talché la pronuncia costituzionale che egualmente ne seguisse resterebbe priva delle positive conseguenze sue proprie;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), nel testo sostituito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze