Sez. 3, Sentenza n. 10391 del 04/10/1991 (Rv. 474106 - 01)
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - Fatto dannoso costituente reato | Reato estinto per amnistia - Pronuncia di sentenza di proscioglimento nel merito ex art. 152 cod. proc. pen. del 1930 - Per causa non preclusiva dell'azione civile - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno - Decorrenza - Data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza - Ammissibilità.
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - Fatto dannoso costituente reato
Qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato la prescrizione del diritto al risarcimento - nel caso di estinzione del reato per amnistia - comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza e non da quella della sentenza che lo applichi. Tale principio, che costituisce corollario della norma di cui all'art. 183 cod. pen., secondo cui le cause di estinzione del reato e della pena operano nel momento in cui esse intervengono, rendendo irrilevante il momento in cui l'estinzione viene dichiarata dal giudice, trova applicazione anche nel caso in cui, nonostante l'estinzione del reato per amnistia, il giudice abbia pronunciato, ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. del 1930, sentenza di proscioglimento nel merito per una causa non preclusiva della azione civile, non potendosi configurare una reviviscenza del termine prescrizionale ed attenendo detta pronuncia, ispirata al "favor innocentiae", esclusivamente alla pretesa punitiva dello Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)