Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3082 del 16/02/2015 (Rv. 634395 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danno cagionato ad un autoveicolo - Domanda risarcitoria - Legittimazione - Legittimazione esclusiva del proprietario o titolare di altro diritto reale - Esclusione - Legittimazione del detentore o possessore - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)