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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 27 giugno 1979, causa 161/78

Decisione
decisa il 1979-06-27
ECLI
ECLI:EU:C:1979:166

Epigrafe

Nel procedimento 161/78 avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Østre Landsret (IV Sezione) nella causa dinanzi ad esso pendente fra ADVOKATRÅDET (Consiglio dell'Ordine degli avvocati), CHE AGISCE SU MANDATO DELLA P. CONRADSEN A/S, e Ministero delle imposte, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, relativa alle imposte indirette sulla raccolta di capitali, LA CORTE, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente; Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Riassunto degli antefatti e del procedimento scritto

punto 1
A norma della legislazione danese in materia di società per azioni, il capitale sociale d'una società di nuova costituzione può essere costituito mediante il conferimento di beni diversi dal denaro, come le scorte di merci e le merci già acquistate e non ancora consegnate («merci ordinate»). Detta legislazione vieta che il valore di tali conferimenti sia stabilito ad un livello più elevato di quello reale, ma non osta all'attribuzione di un valore inferiore al conferimento di beni diversi dal denaro. L'attribuzione di un valore inferiore implica, infatti, l'esistenza d'una riserva occulta, di guisa che al momento della costituzione della società, le azioni hanno un valore reale superiore al loro valore nominale, il che non comporta alcun rischio per i creditori della società. La possibilità, concessa ai fondatori della società, di procedere alla sottovalutazione delle voci attive conferite non può, beninteso, servire ad eludere il principio generale di diritto fiscale secondo il quale essi restano soggetti all'imposta sui redditi che possono ricavare dai conferimenti calcolati secondo il loro valore reale. Quindi nel caso in cui i fondatori procedano alla sottovalutazione delle voci attive conferite, essi sono tenuti a tener conto, nel calcolo del loro reddito imponibile, della differenza tra il valore reale accertato dall'amministrazione fiscale e quello inferiore dichiarato a fini fiscali. Cionondimeno, in caso di trasformazione d'una società a base personale in società per azioni, la legislazione danese ammette, a determinate condizioni, che il valore delle voci attive «può», se il socio conferente — che conserva il diritto di direzione in qualità di principale azionista — lo preferisce, esser fissato al livello del loro valore «contabile», determinato a norma del diritto fiscale, senza che i redditi del socio conferente siano soggetti ad imposizione in relazione al trasferimento dei beni conferiti. In un caso del genere, la società di nuova costituzione subentra nella posizione tributaria dei soci conferenti per quanto riguarda tale sottovalutazione. Ciò significa che, qualora l'attivo di cui trattasi venga successivamente realizzato in misura superiore a quella del suo valore sottovalutato (contabile), la società è debitrice, sino a concorrenza della differenza, dell'imposta sul reddito.
punto 2
Gli ammortamenti e le detrazioni che possono esser praticati sui conferimenti in società e che determinano il valore contabile sono, secondo la legislazione danese, gli ammortamenti fiscali, la costituzione di determinati accantonamenti che fruiscono dell'esenzione fiscale, la sottovalutazione fiscale a) delle scorte di merci e b) delle merci acquistate in base a contratti definitivi o «merci ordinate». Quanto alla sottovalutazione delle «scorte», la legge 10 maggio 1973, n. 255 (lovbekendtgørelse) dispone che «nella denuncia del reddito e del patrimonio imponibile, le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale — ivi comprese le società — possono dichiarare il valore delle merci giacenti in magazzino alla chiusura dell'esercizio finanziario indicandone a scelta il prezzo corrente … o il prezzo d'acquisto … o il prezzo di costo» e praticare sull'importo denunciato una detrazione massima del 30 %. Del pari la summenzionata legge contempla, agli artt. 3, 4 e 5, la possibilità di sottovalutare le «merci ordinate», cioè le merci, acquistate in forza di contratti definitivi (stipulati prima della fine dell'esercizio di cui trattasi), da consegnare nel corso dell'esercizio successivo. Inizialmente, la detrazione autorizzata era essa pure del 30 %, ma in considerazione delle difficoltà connesse alla stima del valore delle merci suddette, veniva poi sostituita con una aliquota decrescente, pari al 25 % nel 1973 e infine uguale a zero nel 1976. Giusta l'art. 5 della legge, l'importo della detrazione praticato su una partita di merci viene inserito nella dichiarazione come una distinta voce passiva (dato che le merci non ancora consegnate non possono figurare nel calcolo delle scorte) e viene poi trasferito all'attivo l'anno seguente. Tuttavia, se le merci consegnate nel corso dell'anno successivo figurano nelle scorte dell'impresa alla fine di tale anno, esse possono, ai fini del bilancio, costituire oggetto d'una detrazione del 30 %, ai sensi delle norme che disciplinano la sottovalutazione delle scorte.
punto 3
A seguito dell'adesione alla Comunità, il 1o gennaio 1973, anche la Danimarca doveva conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 n. 69/335/ CEE (GU 1969, n. L 249, pag. 25), che contempla l'abolizione dell'«imposta di bollo» sul trasferimento di titoli nonché di tutte le imposte indirette diverse dall'imposta sui conferimenti di capitali. La direttiva ha disposto l'armonizzazione in tutti gli Stati membri degli elementi che contribuiscono alla fissazione ed alla riscossione di tale imposta. Secondo la legislazione danese antecedente all'entrata in vigore della direttiva sull'emissione di titoli e sul trasferimento di determinati beni ad una società per azioni veniva riscossa una imposta di bollo; detta legislazione non contemplava invece l'imposta sui conferimenti. L'abolizione delle imposte di bollo incompatibili con la direttiva veniva disposta con la legge 23 maggio 1973, n. 283. L'istituzione dell'imposta sui conferimenti veniva contemplata dalla legge n. 284, di pari data. Entrambe le leggi entravano in vigore il 1o luglio 1973. A termini dell'art. 6, n. 1, della legge: «all'atto della costituzione … e dell'aumento del capitale sociale … viene riscossa un'imposta pari al 2 % del valore dei conferimenti di beni di qualsiasi natura effettuati dai soci, detratti i debiti e le obbligazioni che la società assume in relazione ai conferimenti stessi». Il «valore dei conferimenti» cui si richiama questa disposizione non è il valore ridotto a fini fiscali, o valore «contabile», bensì, quello «reale». Con la direttiva 9 aprile 1973 n. 73/79/ CEE (GU n. L 103, pag. 13), il Consiglio ha contemplato la possibilità della riduzione del 50 % o più dell'imposta sui conferimenti in relazione a determinate operazioni di ristrutturazione di società. In base a tale atto, la direttiva del Consiglio 9 aprile 1973, n. 73/80 (GU 1973, n. L 103, pag. 15), attuata in Danimarca con la legge 26 novembre 1975, n. 583, ha fissato, a partire dal 1o gennaio 1976, l'aliquota dell'imposta sui conferimenti all'1 %.
punto 4
La società per azioni P. Conradsen, con sede in Frederikshavn (Danimarca), veniva costituita il 1o gennaio 1974. All'atto della costituzione, essa riceveva quale conferimento, da parte di due dei soci fondatori, una scorta di merci per un valore di 3925804 corone, nonché merci acquistate nel 1973, e da consegnare nel 1974, per un valore di 3 milioni di corone: ossia merci in magazzino e merci ordinate il cui valore complessivo era di 6925804 corone. Da questo importo venivano detratte complessivamente a fini fiscali, mediante sottovalutazione, 1927740 corone, di cui 1177740 per le scorte (30 %) e 750000 corone per le merci ordinate (25 %). La costituzione della nuova società doveva dar luogo alla riscossione dell'imposta sui conferimenti pari al 2 %, a norma della summenzionata direttiva 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, concernente l'imposta sulla «raccolta di capitali», e dell'art. 6, § 1, della legge danese 24 maggio 1973, n. 284. Nella dichiarazione di conferimento presentata il 16 dicembre 1974, la società calcolava l'imponibile in 1 milione di corone, prescindendo dalle detrazioni fiscali praticate sul valore delle scorte e delle merci ordinate (1927740 corone). L'amministrazione fiscale, però, calcolava l'imponibile in 2927740 corone aggiungendovi l'importo delle suddette detrazioni. Il ministero delle imposte ribatteva che la società non ha assunto nessun onere tributario ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della suddetta direttiva, cioè nessun obbligo «definitivo» di versare l'imposta relativa alle detrazioni fiscali effettuato sull'attivo conferito all'atto della sua costituzione. A suo avviso, la possibilità che il fatto di prendere in considerazione gli importi detratti si traduca per la società in un reddito corrispondente, soggetto ad imposta, dipende da circostanze del tutto incerte: non si può, infatti, valutare su basi obiettive se il realizzo dell'attivo fiscalmente sottovalutato comporti un qualsiasi debito d'imposta per la società ed ancor meno conoscere la data del sorgere di tale debito. La direttiva del Consiglio n. 69/335/CEE — attuata in Danimarca, per quanto riguarda l'imposta sui conferimenti, con la legge 23 maggio 1973, n. 284 — dispone all'art. 5, n. 1, lett. a), quanto segue: «1. L'imposta è liquidata: a) nel caso della costituzione di una società di capitali, dell'aumento del suo capitale sociale o dell'aumento del patrimonio sociale di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettere a), c) e d): sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento; gli Stati membri hanno la facoltà di riscuotere l'imposta soltanto man mano che i conferimenti sono effettuati.» Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha, d'altra parte, sostenuto che tale dispo sizione va interpretata anche alla luce della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, n. 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU 1978, n. L 222, pag. 11), tenuto conto in particolare dell'art. 9, Passivo B, 2 — secondo il quale gli «accantonamenti per rischi ed oneri» tra i quali i «fondi per imposte» vanno iscritti nel passivo del bilancio — e dell'art. 20 che, al. n. 1, così recita: «Gli accantonamenti per rischi ed oneri hanno la funzione di coprire perdite o debiti che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza. Con ordinanza 30 giugno 1978, l'Østre Landsret ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni: “1. Se l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio n. 69/335/CEE, del 17 luglio 1969, concernente le imposte sui conferimenti di capitali, vada interpretato nel senso che uno Stato membro, nel calcolare il conferimento imponibile di capitale in una società per azioni A di nuova costituzione, il cui capitale sociale è apportato da un'impresa già esistente, appartenente ad un individuo B, non può negare la detrazione dall'imponibile di una riserva non tassata sorta a causa del fatto che B ha conferito nella società A scorte e merci già ordinate al loro valore legale (ammesso dalle leggi fiscali) che è inferiore al reale. 2. Se detto art. 5, n. 1, lett. a), vada interpretato nel senso che, nelle circostanze di cui alla questione n. 1, non è lecito concedere la detrazione dell'imposta che la società A dovrebbe pagare, qualora la stessa A abbia trasferito all'attivo, nell'esercizio di fondazione, le riserve non tassate ed abbia così ottenuto un reddito soggetto ad imposta.”
punto 5
Copia dell'ordinanza di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 luglio 1978. Giusta l'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, in persona dell'avv. Niels Th. Kjølbye, il Governo danese, in particolare il ministero delle imposte, nelle persone del sig. Per Lachmann e dell'avv. Gregers Larsen, il Governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal ministro degli affari esteri, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Antonino Abate, assistito dal sig. Bjarne Hoff-Nielsen. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, previo invito rivolto alla Commissione a fornire per iscritto determinate precisazioni, ha deciso di passare alla fase orale.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia.

paragrafo 1
A — Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, dopo aver ricordato le disposizioni, tanto del diritto danese quanto del diritto comunitario, in materia di imposta sui conferimenti, osserva che la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 impone agli Stati membri obblighi tassativi per quanto riguarda, in primo luogo, l'aliquota dell'imposta da riscuotere e, in secondo luogo, l'imponibile. Per quanto concerne l'imponibile, le autorità danesi non adempiono tali obblighi dato che, nel calcolare l'imposta sui conferimenti, non ammettono la detrazione di una voce del passivo deducibile in base alla corretta interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva. Non è l'interpretazione della legge danese che nella fattispecie va considerata come punto di riferimento sostanziale, bensì l'interpretazione della summenzionata direttiva comunitaria. Pur se la direttiva consente una certa discrezionalità quanto alla scelta delle operazioni soggette all'imposta sui conferimenti e quanto alle esenzioni dalla stessa, le disposizioni relative all'imponibile (art. 5) sono invece esaurienti e nel contempo tassative. Niente, nella motivazione dell'art. 5 della direttiva o altrove, può corroborare la tesi secondo cui l'articolo stesso va interpretato restrittivamente nel senso che, malgrado il suo testo, l'amministrazione può rifiutare la detrazione dall'imponibile di una imposta come quella di cui è causa. Un siffatto rifiuto è persino in contrasto coi motivi sui quali riposa la direttiva, esposti dalla Commissione nella proposta a questa relativa, in cui si dichiara auspicabile l'abolizione delle imposte che possono ostacolare l'istituzione d'un mercato libero dei capitali tra gli Stati membri, e da cui risulta che solo la necessità d'affrontare globalmente i problemi relativi alle imposte dirette ha indotto la Commissione a disciplinare, in una prima fase, solo l'imposta sui conferimenti di capitali nell'ambito delle imposte indirette. Ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati critica poi la tesi dell'amministrazione finanziaria secondo cui l'eventuale sorgere del debito d'imposta a carico della società dipende da un certo numero di fattori del tutto incerti. È incontestabile che il conferimento nella nuova società, di scorte e di merci ordinate, sottovalutate a norma del diritto fiscale, implicava che la società avrebbe avuto, l'anno successivo, un reddito imponibile superiore, in misura pari agli importi detratti, a quello che si sarebbe registrato in mancanza di detta sottovalutazione. Ciò risulta, quanto alle merci ordinate, dallo stesso art. 5 della “varelagerlover”, a termini del quale le somme detratte vanno trasferite all'attivo l'anno seguente. Il principio è evidentemente il medesimo per la sottovalutazione delle scorte apportate alla nuova società. Questa constatazione deriva dal fatto che l'utile lordo è pari alla differenza tra la vendita ed il consumo di merci, e che quest'ultimo è pari al valore delle scorte alla fine dell'esercizio, tenuto conto delle merci acquistate nel corso dell'anno e delle scorte esistenti all'inizio dell'esercizio; il reddito relativo ad un esercizio risulta così aumentato in misura corrispondente a questa sottovalutazione rispetto al reddito che la società avrebbe realizzato se le scorte fossero state conferite senza esser sottovalutate. Queste considerazioni circa il significato della sottovalutazione delle scorte possono esser illustrate con l'ausilio dei dati tratti dal caso presente. Nella fattispecie le scorte e le merci ordinate, acquisite dalla società all'atto della sua costituzione, erano destinate alla rivendita immediata da parte di questa, ed era immaginabile che tali beni sarebbero stati rivenduti al valore reale, liquidato nel calcolare l'imposta sui conferimenti, aumentato del margine di utile. Una operazione del genere avrebbe determinato per la società un reddito imponibile e quindi — in una situazione per il resto immutata — un'imposta corrispondente all'obbligazione (sotto forma d'imposta latente afferente alle detrazioni effettuate sul valore delle merci) assunta dalla società all'atto della sua costituzione. Inoltre, è del tutto verosimile che l'imposta latente, relativa a detta sottovalutazione, si traduca in un onere tributario effettivo. Solo qualora dai risultati complessivi dell'impresa derivasse un disavanzo per l'esercizio nel corso del quale la società trasferisce all'attivo l'importo della detrazione praticata sulle scorte e le merci ordinate, non vi sarebbe un'imposizione effettiva per lo stesso esercizio. Ciò non significa, però, che il trasferimento all'attivo dell'importo della detrazione non sia ormai più possibile per i redditi afferenti agli esercizi successivi. Nel caso in cui l'esercizio seguente si chiudesse in attivo, il gettito dell'imposta sarebbe più elevato, giacché il disavanzo registrato negli anni precedenti, e che può essere ammesso in compensazione dell'utile, sarebbe di minore entità a causa del trasferimento all'attivo della detrazione praticata sulle scorte e sulle merci ordinate. A norma della legge danese, un'impresa può ottenere la deduzione di un disavanzo ch'essa può imputare ai cinque esercizi che seguono il suo verificarsi. Solo se l'impresa accusa un disavanzo durante cinque anni consecutivi che seguono quello in cui un deficit ha avuto l'effetto di sospendere l'imposta relativa alla sottovalutazione delle scorte, trasferita all'attivo, il credito d'imposta dovrà considerarsi estinto. Cionondimeno, la possibilità che una impresa registri un serio disavanzo durante cinque esercizi consecutivi — ipotesi, peraltro, poco verosimile ed aberrante, soprattutto nel caso d'una impresa di nuova costituzione, come la “Conradsen” — non può giustificare la tesi dell'amministrazione finanziaria, secondo cui non si deve tener conto dell'imposta virtuale di cui trattasi nella fattispecie che, in tutti gli altri casi, si traduce in una effettiva imposizione. Che un'imposta del genere costituisca una realtà tangibile risulta d'altra parte dal fatto stesso che in caso di vendita, qualsiasi acquirente esige che il prezzo d'acquisto delle scorte conferite dal cedente sia ridotto in misura corrispondente all'imposta ch'esso dovrà pagare l'anno seguente, sulla parte dell'aumento del suo reddito imponibile corrispondente alla sottovalutazione di dette scorte. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati osserva d'altronde che gli interessi fiscali inerenti alla riscossione dell'imposta sul conferimento non possono giustificare il rifiuto dell'amministrazione di detrarre l'imposta latente relativa alla sottovalutazione delle scorte e delle merci ordinate. I fondatori della società debitrice dell'imposta avrebbero infatti potuto decidere di vendere prima le scorte oggetto del conferimento e di conferire poi il ricavato di tale vendita nella nuova società. In una ipotesi del genere, la somma oggetto del conferimento sarebbe stata diminuita dell'importo dell'imposta relativa alla sottovalutazione fiscale delle scorte, la quale sarebbe divenuta riscuotibile a causa della vendita. Non si vede il motivo per il quale l'imposta sui conferimenti dovrebbe invece essere più alta — in quanto non si dovrebbe tener conto dell'onere fiscale virtuale — per il fatto che il fondatore della società debitrice della tassa ha deciso di conferire le scorte ad un valore sottovalutato e di trasferire alla società il debito d'imposta che ne risulta. Beninteso — precisa il Consiglio dell'Ordine degli avvocati — non si tratta di ammettere, nel calcolare l'imposta sui conferimenti, la detrazione di qualsivoglia imposta latente gravante sui conferimenti nelle società soggette a tassazione. Le considerazioni sopra svolte riguardano unicamente gli ammortamenti successivi praticati sull'attivo in circolazione, acquisito direttamente per la rivendita da effettuarsi presumibilmente in un lasso di tempo relativamente breve. L'onere latente che grava su tali ammortamenti diviene effettivo dopo detto periodo, a meno che non intervengano avvenimenti straordinari od eccezionali. Le suddette considerazioni non riguardano, invece, l'imposta latente relativa all'attivo immobilizzato, il quale non viene acquisito per esser rivenduto, ma sarà probabilmente conservato dalla società durante un periodo abbastanza lungo e può esser venduto solo se siano soddisfatte talune particolari condizioni. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati soggiunge ancora che le disposizioni fiscali danesi che contemplano la possibilità, all'atto della trasformazione d'una impresa personale in società per azioni, della sottovalutazione dei conferimenti di scorte e di merci ordinate, trovano la loro giustificazione nel presupposto che, stando alle considerazioni che precedono, la società di nuova costituzione sarà tassata sul margine di utile corrispondente alla sottovalutazione effettuata a scopi fiscali. Conformemente alla prassi contabile, l'imposta latente su sottovalutazioni del genere va considerata alla stessa stregua delle altre obbligazioni, nel calcolo dell'attivo e del passivo della società. E incompatibile con le norme vigenti in materia di valutazione contabile dell'attivo sociale delle società debitrici della tassa rifiutare la detrazione del passivo di cui trattasi all'atto della liquidazione dei valori soggetti all'imposta sui conferimenti. E inoltre incompatibile con la prassi seguita dall'amministrazione fiscale tener conto, all'atto della determinazione del capitale d'una impresa, della sottovalutazione delle scorte e altre riserve analoghe senza procedere allo sgravio delle riserve di cui trattasi. Dopo aver dichiarato che il conto profitti e perdite della società Conradsen, per quanto concerne i periodi 1o gennaio 1974-31 maggio 1975 e 1o giugno 1975-31 maggio 1976, confermano la fondatezza del suo punto di vista, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati termina sottolineando che la sua tesi quanto alla necessità di ammettere la detrazione dell'imposta gravante sugli ammortamenti supplementari praticati sugli elementi dell'attivo circolante, come quelli di cui trattasi, nel calcolare il valore dei conferimenti (diversi da quelli in denaro), soggetti all'imposta, concorda coi principi espressi nella quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU 1978, n. L 222, pag 11). Da tale direttiva risulta infatti, tenuto fra l'altro conio dei suoi art .t. 9, E e 10, J, nonché dell'art. 2, 3o comma, e del principio generale di valutazione di cui all'art.20, che una riserva non tassata che rivesta la forma di un sovrammortamento praticato su scorte a norma del diritto fiscale, non può mai essere iscritta nel capitale della società, senza che nello stesso tempo venga praticata la detrazione dell'impo sta gravante su questa riserva. Orbene, nella fattispecie, l'amministrazione fiscale, nel calcolare l'imposta sui conferimenti, ha imputato al capitale della società la suddetta riserva non tassata senza tener conto del fatto che la società non può essa stessa iscrivere nel suo capitale questa riserva senza detrarre l'obbligo d'imposta ad esso afferente. Tale modo di procedere è incompatibile tanto con la lettera quanto con lo spirito della direttiva, nonché con l'interpretazione “naturale” di tale testo, fondata sulle norme comunitarie vigenti. In base a tali considerazioni, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, conclude che: l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 va interpretata nel senso che nel caso di specie si deve ammettere la detrazione dell'imposta latente che grava sulle sottovalutazioni fiscali di cui trattasi, il cui imponibile è costituito da scorte di merci e da partite di merci già ordinate; di conseguenza, la suddetta direttiva impone al ministero delle imposte, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, di concedere, nel calcolare l'imposta sui conferimenti, la detrazione dell'imposta laterite che grava sulle summenzionate sottovalutazioni fiscali.
paragrafo 2
B — Il Governo danese e in particolare il ministero delle imposte, parte nella causa principale, espone in via preliminare considerazioni di carattere generale. Riassunte le legislazioni comunitaria e danese inerenti alla materia in esame, esso osserva, in primo luogo, che la società Conradsen non ha affatto assunto l'obbligo definitivo di versare l'imposta di cui trattasi. Non è certo infatti che il fatto di prendere in considerazione la detrazione fiscale effettuata sulle scorte e sulle merci ordinate si traduca per la società in un reddito imponibile corrispondente, dato che questa eventualità dipende da circostanze del tutto incerte, tra le quali, in particolare, le decisioni prese dalla stessa società in materia commerciale. Nell'ambito della disciplina fiscale, non è possibile stabilire, in base a criteri obiettivi, se il realizzo dell'attivo fiscalmente sottovalutato comporterà un qualsiasi onere tributario per la società, ed ancor meno determinare la data in cui dovrebbe sorgere il debito. Stando così le cose, non va riconosciuto alla società il diritto di detrarre l'imposta “latente” dal valore dell'imponibile dell'imposta sui conferimenti. Dopo aver ricordato che la legislazione danese, a norma della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, si attiene rigorosamente ai principi enunciati da questa, il Governo danese descrive il sistema delle sottovalutazioni fiscali di cui trattasi, vigente in Danimarca all'epoca dei fatti di causa. A tale proposito, esso si richiama in particolare alla disciplina istituita in tale settore dalla legge relativa all'imposta sulle società (legge 11 giugno 1960, n. 255, successivamente modificata). Secondo questa disciplina, le società per azioni e altre ivi contemplate (nonché le persone fisiche che esercitano un'attività a scopo lucrativo) possono procedere ad ammor tamenti fiscali, alla costituzione di determinati accantonamenti esenti da imposta ed a sottovalutazioni fiscali, tra le quali figura la riduzione del valore reale delle merci in magazzino e delle merci acquistate in base a contratti definitivi (merci ordinate). Il regime delle sottovalutazioni fiscali è in particolare disciplinato dalla legge 10 maggio 1973, n. 255 “Varelagerloven” relativa alla valutazione fiscale delle scorte di merci ed altre. In base a tale legge, la valutazione effettuata alla fine di un esercizio finanziario deve servire a fissare il valore delle medesime scorte all'inizio dell'esercizio finanziario seguente, di guisa che la sottovalutazione effettuata alla fine dell'esercizio finanziario è trasferita all'attivo l'anno seguente. Cionondimeno, se l'impresa dispone anche di merci in deposito alla fine di tale esercizio, essa può procedere di nuovo ad una detrazione e, di conseguenza, qualora l'entità delle scorte resti costante, la sottovalutazione non incide sul reddito imponibile se l'impresa continua a praticare la medesima detrazione alla fine di ciascun esercizio finanziario. Nel caso in cui l'impresa continui la sua politica di sottovalutazione e l'entità delle scorte resti costante, le detrazioni operate non hanno l'effetto di aumentare il reddito imponibile. Le norme relative alla sottovalutazione delle scorte si applicano solo alle merci consegnate prima della fine dell'esercizio di cui trattasi. Tali norme erano integrate, fino al 1975, da quelle relative alla sottovalutazione fiscale delle merci acquistate in base a contratti definitivi (merci ordinate). Queste disposizioni implicano che nel caso in cui venga stipulato, prima della fine dell'esercizio, un contratto per la consegna di merci all'impresa nel corso dell'esercizio successivo, l'impresa può sottovalutare in certa misura percentuale il prezzo d'acquisto di tali merci. Inizialmente, la sottovalutazione autorizzata raggiungeva il 30 %. La facoltà di sottovalutare le merci ordinate è però stata soppressa, a seguito dell'applicazione d'una aliquota decrescente, divenuta pari a zero dal 1976. Un siffatto regime fiscale, basato su questa sottovalutazione, può anche venir praticato nel caso di trasformazione, come nella fattispecie, d'una società in nome collettivo in società per azioni. In forza della circolare del “Ligningsdirektorat” (Direzione generale delle imposte) 12 ottobre 1962, relativa alla tassazione afferente alla trasformazione d'una impresa personale in società per azioni, l'amministrazione fiscale non si oppone, se sono soddisfatte determinate condizioni, a che il conferimento (di beni diversi dal denaro) venga calcolato secondo il valore contabile presso il socio conferente. Quando il socio conferente decide di far uso di questa facoltà, le detrazioni praticale sul valore reale del conferimento non hanno alcuna influenza sulla sua posizione dal punto di vista fiscale. La presa in considerazione di riserve non tassate, dopo il conferimento, è rilevante solo rispetto all'importo del reddito imponibile della società, la quale pertanto subentra, a tale scopo, al socio conferente. Ove gli elementi dell'attivo vengano conferiti previa sottovalutazione, il valore contabile costituisce il prezzo d'acquisto per la società. In caso di vendita a terzi ad un prezzo superiore a tale valore, la società per azioni è debitrice, per l'importo della differenza, dell'imposta sul reddito. Per quanto riguarda le scorte sottovalutate, le norme sopracitate implicano che la società per azioni deve in via di principio calcolare, alla chiusura del primo esercizio, il valore reale della scorta; tuttavia, la società può essa stessa sottovalutare la scorta. Se l'entità delle scorte è costante, il conferimento di una scorta sottovalutata non si traduce, quindi, in un aumento del reddito imponibile della società. Del pari, per quanto riguarda la sottovalutazione praticata sulle merci ordinate, la società può evitare l'aumento del reddito imponibile nel primo anno successivo alla propria costituzione, se ed in quanto queste merci vengano imputate alle scorte e vi figurino alla fine del suddetto anno, di guisa che la società pratica la detrazione su tali merci, in base alle norme che disciplinano la sottovalutazione delle scorte. Ove le scorte rimangano costanti, le detrazioni possono essere effettuate d'anno in anno, in misura identica. Quindi, il fatto che una società per azioni subentri al socio conferente per quanto riguarda l'imposta relativa alla sottovalutazione di taluni conferimenti non comporta necessariamente l'aumento del reddito imponibile della società, fintantoché la scorta non diminuisce. Quanto alle merci ordinate, dalla “varela-gerloven” risulta che l'importo della detrazione fiscale praticata su tali merci viene inserito nella dichiarazione del patrimonio imponibile come una distinta voce passiva e viene poi trasferito all'attivo l'anno seguente. Tuttavia, questa circostanza non comporta necessariamente l'aumento del reddito imponibile della società. La detrazione di cui trattasi è in effetti subordinata alla consegna delle merci, in conformità al contratto, nel corso dell'anno seguente l'esercizio nel quale viene praticata la detrazione. Orbene, se le merci si trovano nei magazzini dell'impresa alla fine del suddetto anno, l'impresa può praticare una detrazione fino al 30 %. La società può quindi, facendo ricorso in misura accentuata alla detrazione sulle scorte, compensarne il trasferimento all'attivo dell'importo che risulta dalla detrazione fiscale praticata sulle merci ordinate. Ciò premesso, il Governo danese, constatato che, secondo l'art. 13 della legge 10 aprile 1922, n. 149, successivamente modificata, “nel calcolare il capitale imponibile, vanno dedotti dalla base imponibile: a) i debiti del soggetto passivo dell'imposta …”, precisa che, secondo una parte autorevole della dottrina, la possibilità di detrarre un debito dall'imponibile è subordinata all'esistenza di un'obbligazione giuridica “certa e definitiva”. Esso osserva, d'altra parte, che dalle informazioni richieste nel 1974 dal Governo danese risulta che nessuno Stato membro — ad eccezione, in parte, dei Paesi Bassi — ammette la detrazione controversa. Certo, può darsi che le norme vigenti in taluni Stati membri in materia d'imposta sul reddito non contemplino la possibilità del conferimento di riserve non tassate in caso di costituzione d'una società per azioni, ed è pertanto difficile porre direttamente a raffronto le informazioni fornite da tali Stati con la situazione in esame. Ciò non toglie, tuttavia, che le risposte ricevute contengano elementi che possono rivelarsi utili nella fattispecie. Il Governo danese osserva infine che la sua tesi non viene smentita né dal diritto danese in materia di società per azioni, né dalla quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società. Quanto al primo punto, esso ricorda che, secondo l'art. 105, 13o comma, della legge sulla società per azioni, “qualora un realizzo di elementi dell'attivo, liquidati al loro valore di bilancio, determini un'imposizione e l'onere fiscale corrispondente non risulti in una voce distinta nell'ambito delle somme dovute, va fatta menzione della sua esistenza”. Trattasi qui di casi in cui i bilanci pubblicati dalla società fanno risultare elementi dell'attivo rivalutati rispetto al loro valore contabile, dichiarato a fini fiscali. Cionondimeno, anche se lo scopo della disposizione di cui è causa è di impedire che ai terzi venga fornita una immagine troppo ottimistica della società, non sussiste alcun obbligo, in forza di questa stessa disposizione, di iscrivere l'onere fiscale latente di cui trattasi nel passivo della società. Va semplicemente segnalato, con una nota, che una imposta del genere — ipotetica — potrà eventualmente esser riscossa. Per questo, secondo la dottrina “non è necessario dare indicazioni sull'importo di tale ipotetica imposta. La società può, ove lo desideri, iscrivere nel passivo tale importo, ma questo si distingue da una partita debitoria ordinaria, fra l'altro, per il fatto che la sua entità dipende da norme fiscali che vanno applicate in caso di ulteriore cessione, che il bene non sarà forse mai ceduto e, infine, che la società per azioni sfuggirà forse all'imposta iscrivendo l'utile in un esercizio deficitario”. Quanto al secondo punto, la menzionata quarta direttiva del Consiglio non consente nemmeno di considerare come “debito” un'imposta latente. Dato che lo scopo perseguito dalla quarta direttiva è notevolmente diverso da quello della direttiva relativa all'imposta sul conferimento, niente potrebbe ostare a che la quarta direttiva imponesse di far figurare l'imposta latente nei bilanci annuali, in quanto debito a carico dell'impresa, senza che tale imposta debba considerarsi per questo come un debito per la determinazione del valore del conferimento di capitale, soggetto a tassazione. Orbene, la direttiva di cui trattasi non ha sancito alcun obbligo in tal senso. Risulta infatti dall'art. 39, n. 1, lett. e), che una società può, avendo ricevuto un conferimento di beni diversi dal danaro ad un valore sottovalutato, contabilizzare questo valore nel bilancio. La differenza rispetto alle norme danesi attualmente vigenti, per quanto riguarda la situazione in esame, consiste, a quanto sembra, unicamente nel fatto che l'importo della detrazione deve costituire oggetto d'una nota (allegato) unita al bilancio. Nel caso in cui riserve non tassate vengono prese in considerazione nella contabilità ufficiale, la quarta direttiva non prescrive che l'eventuale imposta sia iscritta come debito della società, ma gli accanto-namenti destinati a coprire un eventuale debito d'imposta devono essere indicati alla voce “accantonamenti per rischi ed oneri” (cfr. l'art. 9, Passivo B, 2, e C, 8, nonché l'art. 10, J, 2, e I, 8). Per quanto riguarda la voce “accantonamenti per oneri”, l'art. 20, n. 1, dispone che “gli accantonamenti per rischi ed oneri hanno la funzione di coprire perdite o debiti che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro-importo o alla data della loro sopravvenienza”. Al n. 3, questo stesso articolo precisa, in proposito, che “gli accantonamenti per rischi ed oneri non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell'attivo”. Pur tenendo conto dello scopo di tutela perseguito dalla quarta direttiva, non si vede quindi alcun elemento che consenta di considerare un'imposta “latente” come un vero e proprio debito gravante sulla società. Dopo aver svolto tali considerazioni di carattere generale, il Governo danese si pronuncia su ciascuna delle questioni sollevate dal giudice nazionale, osservando, fra l'altro, quanto segue: Sulla prima questione Tale questione tende in sostanza ad accertare se la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 vada interpretata nel senso che essa esclude un regime nazionale che vieta la detrazione dell'imposta virtuale relativa a riserve non tassate conferite ad una società per azioni. Orbene, dal testo dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva ed in particolare dall'espressione “valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci”, ivi figurante, risulta chiaramente che il punto di partenza per la fissazione del valore dei beni conferiti è il valore oggettivo di questi. D'altra parte, quanto all'espressione “obbligazioni assunte e … oneri sopportati”, contenuta nella stessa disposizione, è evidente che, considerato il suo contesto, essa può riferirsi, nella materia di cui trattasi, solo ad obbligazioni “giuridiche”. Nelle summenzionate disposizioni, infatti, i termini “obbligazioni” e “oneri” non sono usati isolatamente, ma nel contesto delle “obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento”. L'evento generatore dell'obbligazione deve, di conseguenza, verificarsi al più tardi al momento del conferimento, di guisa che l'obbligazione non può più nascere da una ulteriore disposizione adottata dalla società. Questa interpretazione trova conforto nel testo dell'art. 5, n. 1, lett. b), da cui risulta chiaramente che in caso di trasformazione in società di capitali, possono esclusivamente detrarsi “le obbligazioni assunte e gli oneri sopportati dalla società a tale momento”. L'obbligazione deve quindi esser definitiva nel momento in cui i beni sono conferiti alla società. Così stando le cose, è pure opportuno chiedersi se l'obbligazione giuridica e de-initiva non debba inoltre esser “assoluta”, nel senso che deve prescindere da circostanze future e incerte. Orbene, per risolvere tale questione non si deve dimenticare che la detrazione che può eventualmente esser ammessa viene praticata sul valore “reale” del bene. Affinché la detrazione possa aver luogo, occorre quindi che sussista del pari una base reale ai fini della determinazione dell'importo della detrazione. Ciò implica per l'appunto che si deve in ogni caso prescindere da obbligazioni legate fin dall'inizio a fatti del tutto indeterminabili e, di conseguenza, da obbligazioni condizionate da eventi sui quali la stessa società esercita un'influenza, attraverso provvedimenti ch'essa può essere indotta ad adottare: in tali casi non vi sarebbe, infatti, base oggettiva per prevedere le future operazioni della società. Stando così le cose, non si può quindi ammettere la riduzione dell'imponibile (del conferimento) per il semplice fatto che la società è soggetta, dopo la sua costituzione, all'imposta sul reddito a norma di legge. L'obbligazione relativa all'imposta, considerata in sé e per sé, non costituisce, al momento del conferimento, un obbligo esistente, definitivo, di pagare un dato importo; solo le operazioni effettuate dalla società posteriormente alla sua costituzione determinano, eventualmente, un redditto effettivo imponibile e il suo importo. Questa conclusione si applica del pari al caso in cui si può prevedere con certezza che la società pagherà l'imposta sul reddito, tenuto conto, ad esempio, del fatto che essa ha sempre realizzato degli utili. L'obbligo di pagare l'imposta sorge solo a partire dal momento in cui l'imposta è liquidata, cioè dopo la costituzione della società. Se invece, la società assume a carico, all'atto della sua costituzione e come contropartita del conferimento, un arretrato d'imposta non ancora pagato dal socio conferente, è chiaro che essa prende a suo carico un debito considerato definitivo, che può essere detratto dall'imponibile. Il presente caso non rientra in una ipotesi del genere. Invero, il fatto che all'atto della costituzione della società una riserva non tassata figuri nel conferimento non significa che la società si assuma l'onere di pagare un arretrato d'imposta dovuto dal socio conferente: nessuna imposta viene, nemmeno successivamente, recuperata in relazione alla riserva non tassata, per quanto riguarda il socio conferente. L'imposta che la società dovrà eventualmente pagare deriva dal fatto che essa è soggetta, dopo la sua costituzione, alle norme generali in materia tributaria. In primo luogo, è il risultato complessivo dell'attività dell'impresa nel corso degli anni seguenti che determina se la presa in considerazione delle riserve non tassate si traduce in un'eccedenza corrispondente dal punto di vista contabile. Inoltre, sono le disposizioni d'ordine fiscale adottate dalla società in materia d'ammortamento, sottovalutazione, o accantonamenti esenti da imposte che saranno, in larga misura, decisive per la determinazione d'un reddito imponibile corrispondente al trasferimento all'attivo dell'importo delle riserve non tassate. Sussistono in proposito vaste possibilità di pareggiare i redditi imponibili e di differire l'imposizione sino a che i redditi possano esser imputati ad un esercizio deficitario. Inoltre, l'imposizione relativa ad un eventuale reddito imponibile della società dipende anche dal mantenimento in vigore della disciplina fiscale vigente nel settore di cui trattasi. Queste considerazioni si applicano del pari a riserve non tassate, che assumono la forma di sottovalutazioni di scorte e di merci ordinate. Queste non differiscono da altre riserve non tassate eventualmente conferite alla società. L'eventuale tassazione della società dipende, anche in tal caso, da operazioni effettuate dalla società successivamente alla sua costituzione. Il Governo danese osserva, d'altra parte, che ammettere nella fattispecie una detrazione in ragione d'un onere fiscale “latente” non solo sarebbe incompatibile coi principi generali del diritto fiscale danese nonché con la vigente legislazione danese sulle società per azioni e con la direttiva del Consiglio 25 luglio 1978 — dato che l'onere latente di cui trattasi non può nemmeno esser considerato come un onere in senso proprio — ma sarebbe in contrasto anche con lo stesso scopo della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969. Tale direttiva persegue, infatti, l'armonizzazione delle imposte indirette che gravano sui conferimenti di capitali. Ora, tale scopo non potrebbe esser piena mente raggiunto se, nel calcolare l'imponibile, si dovesse tener conto dei futuri oneri tributari, nell'ambito nazionale, della società. Dato che i sistemi tributari variano notevolmente da un paese all'altro, potrebbero aversi differenze nel calcolo dell'imposta sui conferimenti se la direttiva dovesse interpretarsi nel senso che gli Stati membri sono tenuti ad ammettere una detrazione per l'onere fiscale latente. Il fatto che la facoltà di praticare le detrazioni fiscali sia stata gradualmente ridotta e soppressa a partire dal 1976 non modifica minimamente le considerazioni che precedono. La facoltà di sottovalutare le merci ordinate è stata, infatti, sostituita dalla facoltà di sottovalutare le stesse merci, a termini delle norme relative alle scorte, purché esse si trovino in magazzino alla chiusura dell'esercizio. Così, già per questo motivo, le disposizioni adottate dalle società sono, anche in tal caso, determinanti per quanto riguarda la questione del se un'imposta vada o no posta a carico della società, in relazione alla progressiva diminuzione della detrazione consentita sulle merci di cui trattasi. Il Governo danese osserva infine che il giudice nazionale si richiama nelle questioni, all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 17 luglio 1969 che contempla, fra l'altro, il caso “della costituzione di una società di capitali”, mentre nella fattispecie si dovrebbe piuttosto parlare di “trasformazione” (d'una società in nome collettivo in società per azioni) ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, cosicche l'imposta sui conferimenti andrebbe liquidata secondo i criteri di cui alla lett. b) dell'art. 5, n. 1. Tuttavia, siccome, la Danimarca si è avvalsa della facoltà offerta dall'art. 3, n. 2, della direttiva di non considerare le società in nome collettivo come società di capitali, la trasformazione in società per azioni d'una società in accomandita è soggetta alle norme generali relative alla costituzione delle società per azioni. È quindi a buon diritto che il giudice nazionale fa riferimento all'art. 5, n. 1, lett. a), e non alla lett. b), dello stesso articolo. Del resto, le due disposizioni danno adito alla stessa soluzione. In base alle considerazioni che precedono, il Governo danese ritiene quindi che la prima questione vada risolta in senso negativo. Tuttavia, anche ammettendo che la Corte non condivida la suesposta interpretazione, non è certo, per questo, che la prima questione debba esser risolta in senso affermativo. La direttiva non contiene, in ogni caso, alcuna disposizione che definisca i termini “oneri” e “obbligazioni”. In base alla giurisprudenza della Corte, e in particolare alla sentenza nella causa 51/76 (Verbond van Nederlandse Ondernemingen c/ Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Racc. 1977, pag. 113) qualora una direttiva non contenga tutte le indicazioni necessarie per definire, in maniera uniforme e precisa, una determinata nozione, gli Stati membri godono in proposito d'un certo margine di discrezionalità. Stando così le cose, va lasciata agli Stati membri la cura di valutare se il carattere virtuale dell'imposta possa legittimarne la detrazione. Sulla seconda questione Qualora la Corte ritenesse che la direttiva esclude la possibilità d'accordare la detrazione di cui trattasi, la seconda questione dovrebbe esser risolta in senso affermativo. Lo stesso varrebbe per il caso in cui la Corte decidesse che spetta agli Stati membri valutare se si debba o no ammettere una detrazione del genere. Secondo le informazioni fornite dagli altri Stati membri, non sussistono elementi che facciano risultare, in casi analoghi, un livello di realizzo degli oneri fiscali latenti tale che la libertà degli Stati membri debba del pari estendersi all'organizzazione d'un sistema che equipari l'onere fiscale latente all'arretrato d'imposta dovuto dal socio conferente e assunto dalla società a suo carico. La prassi olandese si limita infatti ad accordare uno sgravio d'imposta inferiore alla metà dell'imposta, calcolata in funzione dei criteri accennati nella seconda questione. Lo stesso dovrebbe dirsi per l'ipotesi in cui la prima questione fosse risolta in senso affermativo. Infatti, anche ammettendo che la direttiva abbia imposto agli Stati membri l'obbligo di accordare la detrazione dell'imposta virtuale, tale detrazione non potrebbe comunque venir effettuata sull'imponibile complessivo dell'imposta sulle società. Si potrebbe tutt'al più prevedere una detrazione concernente una certa quota (da valutare) dell'imposta. In proposito, va anche ricordato che, pure nella disposizione speciale dell'art. 33 A della “Kildeskatteloven” (legge relativa all'imposta riscossa all'origine), il legislatore ha ritenuto di fare una valutazione esatta dell'imposta latente di cui è ammessa la detrazione, autorizzando semplicemente la riduzione d'una metà circa dell'importo dell'imposta. In Governo danese ritiene quindi che la seconda questione debba, comunque, essere risolta in senso affermativo.
paragrafo 3
C — Il Governo dei Paesi Bassi osserva, quanto alla prima questione, che al momento dell'adeguamento della legislazione nazionale alla direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, esso ha ritenuto che l'art. 5, n. 1, lett. a), di questa consentisse in via di principio agli Stati membri, nella situazione illustrata dal giudice proponente, di autorizzare, nel calcolare il capitale conferito imponibile, la detrazione delle eventuali imposte sulle riserve non tassate. I debiti d'imposta che gravano su tali riserve possono infatti considerarsi oneri ai sensi della direttiva. Per tale motivo, l'art. 35, n. 1, della legge olandese relativa all'imposta su talune operazioni ha espressamente autorizzato questa detrazione. Quanto alla seconda questione, Il Governo dei Paesi Bassi precisa che la legislazione olandese ha fissato la detrazione nel 20 % delle riserve. La fissazione di tale aliquota forfettaria si spiega col fatto che non si sa se e quando le riserve saranno realizzate. L'entità della detrazione dipende dal complesso delle disposizioni fiscali vigenti nello Stato membro di cui trattasi.
paragrafo 4
D — La Commissione espone, anzitutto, il contesto normativo comunitario e quello danese in cui si collocano le questioni sollevate dal giudice nazionale. Essa osserva, in particolare, che la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 mira sostanzialmente a creare, sul piano fiscale, i presupposti necessari per l'attuazione della libera circolazione dei capitali, voluta dal Trattato CEE. È infatti necessario, a tal fine, evitare che una società che ricerca dei capitali in uno Stato membro sia svantaggiata rispetto ad una società che li ricerca in un altro Stato membro, in cui gli oneri fiscali risultino meno gravosi. È proprio questo lo scopo concreto della direttiva che, sopprimendo l'imposta di bollo sulle negoziazioni di titoli nonché tutte le imposte indirette diverse dall'imposta sui conferimenti, ha proceduto all'armonizzazione di tutti gli elementi che contribuiscono alla fissazione ed alla riscossione di tale imposta. La Commissione riassume i tratti essenziali della disciplina stabilita a tale scopo dalla direttiva. Soffermandosi in particolare sull'art. 5, n. 1, lett. a), essa sostiene che i debiti o obbligazioni a carico della società, ivi menzionati, sono — com'è confermato anche dalle versioni francese, italiana e inglese, di tale disposizione — in primo luogo, le obbligazioni e gli oneri che derivano da atti già compiuti che danno luogo a debiti certi e liquidi al momento del conferimento, in secondo luogo, le spese, nonché qualsiasi altra somma dovuta dalla società di nuova costituzione a causa dei conferimenti. Ne consegue che il “valore reale” dei beni cui si riferisce la stessa disposizione è il loro valore commerciale al momento del conferimento, al netto delle summenzionate somme. Il valore contabile non viene preso in considerazione, ove si discosti, nell'uno o nell'altro senso, dal valore commerciale. La direttiva istituisce infatti criteri uniformi ed autonomi per la determinazione della base imponibile dell'imposta sui conferimenti. Diversamente, l'armonizzazione perseguita dalla direttiva non potrebbe realizzarsi in ragione delle divergenze esistenti fra le legislazioni fiscali degli Stati membri. I criteri che presiedono alla determinazione dell'imponibile per fini diversi da quello dell'applicazione dell'imposta sui conferimenti non posono quindi esser presi in considerazione; per contro, i criteri che servono alla determinazione dell'imponibile ai fini di detta imposta sono stati del tutto armonizzati e non possono affatto esser influenzati dai diritti nazionali. Beninteso, nella valutazione dei diversi elementi che compongono tale imponibile, le somme detraibili dal valore reale dei beni vengono prese in considerazione solo se lo stesso diritto nazionale attribuisce loro una natura che consente di considerarli come “obbligazioni” o “oneri” ai sensi della direttiva. Orbene, è evidente che un'imposta avente, per' il diritto nazionale, il carattere d'imposta virtuale non può in alcun caso costituire un debito certo e liquido ed esser quindi annoverato tra le “obbligazioni… e gli oneri”. Quest'imposta virtuale grava infatti su una plusvalenza relativa a beni temporaneamente sottovalutati, conformemente ad un determinato regime fiscale, mentre la direttiva contempla la riscossione dell'imposta sui conferimenti in base al valore “reale” dei beni al momento del conferimento (e non in base ad un qualsivoglia valore determinato a scopi diversi dalla liquidazione dell'imposta sui conferimenti). Svolte tali considerazioni generali, la Commissione esamina poi le due questioni sollevate dal giudice nazionale, osservando fra l'altro quanto segue: Sulla prima questione La presa in considerazione di un'imposta virtuale o latente è incompatibile con la base imponibile armonizzata istituita dalla direttiva. Naturalmente, spetta al giudice nazionale determinare in concreto se la prassi ammessa dalla legisla zione fiscale danese in materia di ammortamenti implichi che la società di capitali ha assunto un onere fiscale qualificabile come un debito o un'obbligazione certi e liquidi. Il fatto che la società paghi effettivamente imposte sulle riserve non tassate, riportate all'esercizio successivo dipende — secondo le informazioni ricevute — da circostanze incerte, come la politica dell'impresa in materia di sottovalutazione e d'ammortamenti ed i risultati dell'attività della stessa negli anni futuri. Qualora il debito o l'obbligazione di cui trattasi non possano considerarsi come un'obbligazione certa e liquida, sarebbe incompatibile con la lettera o lo spirito della direttiva detrarla dall'imponibile dell'imposta sui conferimenti. Delle due l'una: o il conferimento dei beni sottovalutati va considerato come un realizzo dal punto di vista fiscale che comporti, in quanto tale, l'imposizione dei redditi corrispondenti e, in tal caso, se la società di capitali ha preso a carico, all'atto della sua costituzione, l'imposta che grava sul conferimento, l'importo dell'imposta può detrarsi dalla base imponibile; oppure il conferimento non va considerato come un realizzo dal punto di vista fiscale e, in tal caso, il debito d'imposta non potrebbe detrarsi dalla base imponibile, qualora, secondo il diritto nazionale, esso non possa considerarsi certo e liquido al momento del conferimento. Diversamente, la società di capitali cumulerebbe il vantaggio di non pagare l'imposta sulle società con quello della riduzione della base imponibile dell'imposta sui conferimenti. Sulla seconda questione Ammesso che la detrazione di cui trattasi possa in via di principio essere ammessa, occorrerebbe fissarne l'importo. La direttiva osta a che venga praticata una detrazione pari all'importo dell'imposta che il socio conferente avrebbe dovuto pagare in caso di realizzo a suo profitto, nell'anno durante il quale la società è stata costituita, ottenendo in tal modo un corrispondente reddito effettivo soggetto ad imposta. Una detrazione calcolata secondo un criterio del genere favorirebbe la società di capitali in misura ingiustificata. Infatti, la base imponibile si troverebbe ridotta dell'importo massimo sul quale la società sarebbe eventualmente tassata in seguito. È comunque ozioso soffermarsi ulteriormente su tale questione, dato che l'art. 5, n. 1, della direttiva di cui trattasi osta a che il valore reale dei conferimenti sia ridotto in misura pari all'imposta virtuale che, al momento della valutazione, non può esser considerata come un debito certo e liquido. Ciò premesso, la Commissione propone di risolvere le due questioni del giudice nazionale come segue: “L'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, va interpretato nel senso che il valore reale dei beni che costituiscono oggetto dell'imposta sui conferimenti è il valore commerciale dei beni valutato al momento del conferimento alla società di capitali di nuova costituzione. Possono venir detratti da tale valore solo i debiti e le obbligazioni presi a carico dalla società e che danno luogo a debiti certi e liquidi al momento del conferimento nonché le spese e/o tutte le somme effettivamente dovute in ragione del conferimento.”

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale

paragrafo 1
Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, rappresentato dall'avv. Niels Th. Kjølbye, il Governo danese, in particolare il ministero delle imposte, parte nella causa principale, rappresentato dall'avv. Gregers Larsen, e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 3 aprile 1979.
paragrafo 2
Nel corso della fase orale, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha, tra l'altro, prodotto a sostegno della sua tesi un provvedimento dell'amministrazione fiscale danese, pubblicato nel 1978, e si è richiamato a due dichiarazioni dell'amministrazione danese del registro delle società per azioni concernenti l'iscrizione nel passivo dell'imposta latente. Esso ha, in particolare, sottolineato che da queste dichiarazioni risulta che l'imposta latente va considerata come l'equivalente d'una obbligazione fiscale e che si deve accordare una detrazione pari all'aliquota dell'imposta sulle società da applicarsi quando trattasi di attivo circolante, cioè quando ci si appresta a vendere merci detenute in magazzino. L'amministrazione del registro dimostra invece maggior riserbo per quanto riguarda l'entità della percentuale nel caso della sottovalutazione praticata sull'attivo immobilizzato e quindi di plusvalori relativi a tale attivo, giacché in questi casi non si può presumere con altrettanta certezza che ciò si tradurrà nel sorgere del debito d'imposta in ragione dell'eventuale cessione d'attivo. Di conseguenza, l'amministrazione del registro fa una distinzione tra l'imposta latente differita che grava sull'attivo circolante e l' imposta latente eventuale che grava sull'attivo immobilizzato. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati si richiama, inoltre, su questo stesso punto, alle dichiarazioni di principio dell'associazione danese dei periti contabili, le quali sono espressione di norme consuetudinarie in materia di contabilità e di perizia contabile, che si applicano tanto in Danimarca quanto a livello internazionale.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 maggio 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 30 giugno 1978, pervenuta in cancelleria il 28 luglio successivo, l'Østre Landsret di Copenaghen ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpre tazione di talune disposizioni della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 1969, n. L 249, pag. 25).
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito d'una controversia fra l'Advokatrådet (Consiglio dell'Ordine degli avvocati), che agisce su mandato della società “P. Conradsen A/S”, ed il ministero delle imposte in merito alla determinazione dell'imponibile dell'imposta sui conferimenti di cui all'art. 5, n. 1, lett. a), della suddetta direttiva.
punto 3
Risulta dal fascicolo di causa che la P. Conradsen A/S è stata costituita, con atto 28 luglio 1974, in società per azioni con capitale sociale di 1 milione di corone. L'atto costitutivo stabiliva, fra l'altro, che due dei tre soci fondatori dovevano conferire la ditta P. Conradsen, da essi detenuta e amministrata fino ad allora sotto forma di società in nome collettivo, e che il valore del conferimento veniva fissato secondo il bilancio d'apertura compilato il 1o gennaio 1974. Tale bilancio faceva risultare, tra gli elementi dell'attivo, delle merci in magazzino e delle merci ordinate in base a contratti definitivi e da consegnare nel 1974, per un valore complessivo d'acquisto di 6925804 corone, contabilizzato previa detrazione di 1927740 corone.
punto 4
Tale detrazione corrispondeva alla sottovalutazione del 30 % per quanto riguarda le scorte e del 25 % per quanto riguarda le merci ordinate, ammessa dalla legge danese (testo unico) 10 maggio 1973, n. 255, relativa alla valutazione fiscale delle scorte di merci e altre (“Varelagerloven”) — integrata fino al 1975, dalle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 — che offre a coloro che esercitano un'attività industriale e commerciale, ivi comprese le società la possibilità, nel calcolare il reddito ed il patrimonio imponibile, di dichiarare il valore contabile delle merci in magazzino e delle merci ordinate, sottovalutandone il valore d'acquisto.
punto 5
La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE ha soppresso, fra l'altro, le imposte di bollo sui titoli èd ha assoggettato i conferimenti alle società di capitali ad un'imposta la cui aliquota non può, di regola, superare il 2 %, né esser inferiore all'1 %. Questa direttiva è stata posta in vigore in Danimarca con la legge 23 marzo 1973, n. 283, che ha abolito l'imposta di bollo fino ad allora vigente e con la legge n. 284, di pari data, che ha istituito un'imposta sui conferimenti del 2 %. L'aliquota di tale imposta è stata poi ridotta all'1 %, a partire dal 1o gennaio 1976, dalla legge 26 novembre 1975, n. 583, in conformità alla direttiva del Consiglio 9 aprile 1973, n. 73/80/CEE (GU 1973, n. L 103, pag. 13).
punto 6
Nella dichiarazione 16 dicembre 1974, presentata all'amministrazione fiscale a norma della suddetta legge n. 284, ed in particolare dell'art. 4 di questa, la società P. Conradsen A/S valutava l'imponibile dell'imposta sui conferimenti in una somma corrispondente al valore dei conferimenti indicato nell'atto costitutivo.
punto 7
L'amministrazione fiscale modificava tale valutazione, aggiungendo all'importo dichiarato le detrazioni effettuate sulle merci in magazzino e sulle merci ordinate, ossia 1927740 corone.
punto 8
La società P. Conradsen A/S, rappresentata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, sosteneva, fra l'altro, che l'imponibile doveva comunque esser ridotto in misura pari all'onere fiscale gravante sulla sottovalutazione delle scorte di magazzino e delle merci ordinate in base a contratti definitivi.
punto 9
L'amministrazione fiscale respingeva questa tesi deducendo che l'eventuale tassazione degli importi detratti costituisce una fase dell'imposizione generale dei redditi delle società successivamente alla loro costituzione e che, d'altra parte, non è certo che il fatto di prendere in considerazione detti importi si traduca per la società in un reddito equivalente soggetto ad imposta, dato che una eventualità del genere dipende da circostanze del tutto incerte, tra le quali, in particolare, le disposizioni adottate dalla società in materia commerciale. A suo avviso, l'onere fiscale derivante eventualmente da tali detrazioni non costituisce una “obbligazione” ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva n. 69/335 e non può esser dedotto dall'imponibile dell'imposta sui conferimenti.
punto 10
Allo scopo di risolvere questo problema, l'Østre Landsret ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni: “1. Se l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio n. 69/335/CEE, del 17 luglio 1969, concernente le imposte sui conferimenti di capitali, vada interpretato nel senso che uno Stato membro, nel calcolare il conferimento imponibile di capitale in una società per azioni A di nuova costituzione, il cui capitale sociale è apportato da un'impresa già esistente, appartenente ad un individuo B, non può negare la detrazione dall'imponibile di una riserva non tassata sorta a causa del fatto che B ha conferito nella società A scorte e merci già ordinate al loro valore legale (ammesso dalle leggi fiscali) che è inferiore al reale. 2. Se detto art. 5, n. 1, lett. a), vada interpretato nel senso che, nelle circostanze di cui alla questione n. 1, non è lecito concedere la detrazione dell'imposta che la società A dovrebbe pagare, qualora la stessa A abbia trasferito all'attivo, nell'esercizio di fondazione, le riserve non tassate ed abbia così ottenuto un reddito soggetto ad imposta.”
punto 11
Poiché tali questioni sono fra loro connesse, occorre esaminarle congiuntamente. Per risolverle, è opportuno prendere in considerazione tanto il testo dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio n. 69/335, quanto gli scopi essenziali che tale disposizione persegue nell'ambito della stessa direttiva. Come risulta dal preambolo, quest'ultima è intesa a promuovere la libera circolazione di capitali, considerata presupposto essenziale della creazione d'una unione economica avente caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno. Il perseguimento di tale scopo richiede, per quanto riguarda l'onere tributario gravante sui conferimenti di capitali, la soppressione delle imposte indirette vigenti negli Stati membri, fino al momento dell'emanazione della direttiva e l'applicazione, al loro posto, d'una imposta riscossa una sola volta nel mercato comune e di pari livello in tutti gli Stati membri. A tale scopo, la direttiva contempla la riscossione d'una imposta sui conferimenti di capitali, la quale, a termini del settimo punto del preambolo, deve, al fine di non perturbare la circolazione dei capitali, essere armonizzata nell'ambito della Comunità per quanto riguarda non solo le aliquote, ma anche la “struttura”.
punto 12
L'armonizzazione d'una imposta del genere, in particolare per quanto riguarda la struttura, implica in primo luogo che l'imponibile venga, in ciascuno btato membro, determinato in base a criteri obiettivi, aventi una portata uniforme nell'ambito della Comunità e sottratti all'influenza dei diritti nazionali. A tale scopo, l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva n. 69/335 precisa espressamente gli elementi essenziali costitutivi dell'imposizione, disponendo che “l'imposta è liquidata … sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento …”.
punto 13
Risulta da tale norma, considerata alla luce delle sue finalità, che l'imposta sui conferimenti viene liquidata in base al “valore reale” dei beni al momento del conferimento e non in base al loro valore contabile, e che le “obbligazioni” e gli “oneri” i quali, in base alla stessa disposizione, vanno dedotti dal valore reale dei conferimenti possono essere solo quelli la cui esistenza e il cui importo sono certi.
punto 14
La necessità di fondare, per i motivi sopra esposti, l'imposizione dei conferimenti di capitali su criteri obiettivi e uniformi per l'intera Comunità osta, infatti, a che vengano presi in considerazione il valore contabile dei beni conferiti e le obbligazioni virtuali gravanti sui redditi della società. Obbligazioni del genere, in ragione per l'appunto del loro carattere incerto, non consentono di accertare il valore reale dei beni conferiti, al momento del conferimento, e di determinare così un elemento costitutivo sostanziale dell'imposizione, quale l'imponibile.
punto 15
Il fatto che l'art. 9, Passivo, B, 2, della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, n. 78/660, fondata sull'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU 1978, n. L 222, pag. 11) contempli l'iscrizione nel passivo di “fondi per imposte”, in quanto “accantonamenti per rischi ed oneri”, non è determinante. Tale direttiva, i termini per la cui attuazione negli Stati membri non sono, peraltro, ancora scaduti, persegue uno scopo notevolmente diverso da quello della direttiva 17 luglio 1969, n. 69/335; essa non mira ad armonizzare l'imposizione dei conferimenti di capitali, ma, a termini del summenzionato art. 54, n. 3, lett. g), rientra tra i provvedimenti che, nell'ambito del diritto di stabilimento, tendono a coordinare“nella necessaria misura ed al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 58, secondo comma, per proteggere gli interesse tanto dei soci quanto dei terzi”.
punto 16
Stando così le cose, l'iscrizione nel passivo di “fondi per imposte”, se risponde alle esigenze della presentazione del bilancio delle società, conforme agli interessi tanto dei soci quanto dei terzi, non implica un'incidenza sul valore dell'attivo conferito, cui va applicata l'imposta sui conferimenti istituita dalla direttiva n. 69/335.
punto 17
L'art. 20 della quarta direttiva, pur non escludendo, al n. 1, che gli accantonamenti per rischi ed oneri concernano perdite o debiti nettamente individuati nella loro natura, ma che, alla data di chiusura del bilancio, siano probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza, precisa cionondimeno, al n. 3, che i suddetti accantonamenti “non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell'attivo”; ne risulta pertanto che l'eventuale iscrizione di tali accantonamenti attiene alle esigenze della presentazione del bilancio di taluni tipi di società, ma non può avere l'effetto di modificare l'imponibile di un tributo, come l'imposta sui conferimenti, basata essenzialmente sul valore reale dell'attivo.
punto 18
Per gli stessi motivi, non si possono invocare nella fattispecie le dichiarazioni dell'amministrazione del Registro nazionale delle società per azioni, menzionate in udienza dalla ricorrente nella causa principale. Tali dichiarazioni — sulla cui portata, peraltro, le parti sono in contrasto fra loro — non sono determinanti ai fini della valutazione dell'imponibile dell'imposta sui conferimenti che, per le ragioni già esposte, risponde a principi autonomi e deve essere applicata, in tutti gli Stati membri, secondo criteri obiettivi ed uniformi.
punto 19
Comunque, dato che il giudice nazionale ha esso stesso definito l'obbligazione di cui trattasi imposta “virtuale”, le peculiarità della legislazione nazionale cui si sono richiamate, nel corso del procedimento avanti questa Corte, le parti nella causa principale sono irrilevanti ai fini della determinazione della portata dell'art. 5, n. 1, lett. a).
punto 20
Per questi motivi, le questioni sollevate vanno risolte nel senso che l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335, concernente le imposte sulla raccolta di capitali, va interpretato nel senso che, nel calcolare l'imponibile del conferimento, in caso di raccolta di capitali in una società per azioni di nuova costituzione il cui capitale sociale viene conferito da un'impresa già esistente appartenente ad uno dei fondatori, gli Stati membri non possono accordare una detrazione per l'imposta virtuale relativa ad una riserva non tassata, la quale trae origine dal fatto che detto fondatore ha conferito alla nuova società merci in magazzino detenute da detta impresa e merci ordinate in base a contratti definitivi, fiscalmente sottovalutate, le une e le altre, rispetto al loro valore reale. Del pari l'art. 5, n. 1, lett. a), di detta direttiva osta, nella situazione sopra indicata, a che possa essere praticata una detrazione per l'importo dell'imposta virtuale che la società di nuova costituzione dovrebbe pagare in caso di realizzo a proprio profitto, nel corso del primo esercizio, della riserva derivante dalla sottovalutazione fiscale dei conferimenti, realizzo che le arrecherebbe un reddito effettivo e come tale imponibile.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 21
Le spese sostenute dal Governo danese, dal Governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dall'Østre Landsret con ordinanza 30 giugno 1978, dichiara: L'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335, concernente le imposte sulla raccolta di capitali, va interpretato nel senso che, nel calcolare l'imponibile del conferimento, in caso di raccolta di capitali in una società per azioni di nuova costituzione il cui capitale sociale viene conferito da un'impresa già esistente appartenente ad uno dei fondatori, gli Stati membri non possono accordare una detrazione per l'imposta virtuale relativa ad una riserva non tassata, la quale trae origine dal fatto che detto fondatore ha conferito alla nuova società merci in magazzino detenute da detta impresa e merci ordinate in base a contratti definitivi, fiscalmente sottovalutate, le une e le altre, rispetto al loro valore reale. Del pari l'art. 5, n. 1, lett. a), di detta direttiva osta, nella situazione sopra indicata, a che possa essere praticata una detrazione per l'importo dell'imposta virtuale che la società di nuova costituzione dovrebbe pagare in caso di realizzo a proprio profitto, nel corso del primo esercizio, della riserva derivante dalla sottovalutazione fiscale dei conferimenti, realizzo che le arrecherebbe un reddito effettivo e come tale imponibile.

Firme

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Pescatore Sarensen O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 giugno 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione ff. di presidente J. Mertens de Wilmars

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