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Sez. U, Sentenza n. 7578 del 30/03/2009 (Rv. 607452 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Controversia concernente la nullità parziale di un atto di compravendita - Asserita illegittimità della convenzione urbanistica fra il comune e la società cooperativa venditrice - Accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto da parte del giudice ordinario - Possibilità - Conseguenze in tema di giurisdizione.
Stato
decisa il 2009-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607452-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

Sussiste la giurisdizione ordinaria allorchè gli acquirenti di un immobile agiscano in giudizio per l'accertamento della nullità parziale del negozio di compravendita, fondata sull'illegittimità della convenzione urbanistica stipulata tra la società cooperativa alienante ed il comune, e per vedere applicato al contratto, ex art. 1419 cod. civ, il minor prezzo di vendita risultante dall'applicazione delle prescrizioni del bando concorrenziale (ex art. 18 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), cui aveva partecipato vittoriosamente la società venditrice. La nullità della predetta convenzione, infatti, ben può formare oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice ordinario, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento "in parte qua" ad opera del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)