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Sez. U, Sentenza n. 2 del 08/05/1965 Ud. (dep. 30/06/1965) Rv. 099755 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE - OMESSA CUSTODIA O ADOZIONE DI MEZZI PROTETTIVI INSUFFICIENTI - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - AUTOVEICOLO INCUSTODITO, APERTO E CON LE CHIAVI AL CRUSCOTTO.*
Stato
decisa il 1965-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/99755-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE - OMESSA CUSTODIA O ADOZIONE DI MEZZI PROTETTIVI INSUFFICIENTI - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - AUTOVEICOLO INCUSTODITO, APERTO E CON LE CHIAVI AL CRUSCOTTO.*

La Mancanza di custodia, la rinuncia a mezzi protettivi e, per equiparazione, l'adozione di mezzi protettivi privi di efficacia in quanto superabili agevolmente, caratterizzano la situazione oggettiva della cosa esposta alla pubblica fede (art 625 n 7 cod pen), appunto perche il concetto di esposizione alla pubblica fede e antitetico a quello di normale custodia. In particolare, si verifica la situazione anzidetta e quindi sussiste l'aggravante del delitto di furto, nel caso di automobile lasciata incustodita sulla pubblica via, aperta e con la chiave di avviamento al cruscotto. Ne ha Rilevanza, ad escludere l'aggravante, che il comportamento del derubato possa essere considerato imprudente quando tale comportamento risulti conforme ad una consuetudine, intesa come pratica di fatto generale e costante.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)