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Sez. 1, Ordinanza n. 1597 del 24/02/1997 Cc. (dep. 05/06/1997) Rv. 207674 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE | Implicazione di magistrati in procedimenti penali - Assenza di discredito per l'ufficio giudiziario nel suo complesso - Grave situazione locale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207674-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE

Il solo fatto dell'apertura di indagini preliminari a carico di magistrati non è sufficiente ad integrare la "grave situazione locale" tassativamente richiesta dall'art. 45 cod. proc. pen. per la rimessione, allorché non risulti che esso, pur nella sua gravità, abbia proiettato un'ombra di indiscriminato sospetto e di generale sfiducia sugli uffici giudiziari nel loro complesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)