Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 29 settembre 1977, causa 27/77
Epigrafe
Sentenza della Corte
del 29 settembre 1977
Compagnia Cargill contro Office national interprofessionnel des céréales
(ONIC)
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif di Parigi)
«Importi compensativi monetari»
Causa 27/77
Nel procedimento 27/77,
avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal administratif di Parigi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra:
COMPAGNIA CARGILL, con sede in Parigi,
e
OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CÉRÉALES (ONIC),
domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 27 luglio 1973, n. 2042, recante misure transitorie per l'applicazione del nuovo regime di importi compensativi monetari validi a decorrere dal 4 giugno 1973 (GU n. L 207, pag. 34)
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
Con il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU n. L 106, pag. 1), veniva creato un sistema di importi compensativi monetari all'importazione ed all'esportazione per correggere le oscillazioni più ampie di quelle autorizzate dalla disciplina internazionale. Le modalità d'applicazione del sistema dovevano essere fissate successivamente dalla Commissione mediante regolamento.
paragrafo 2
Il regolamento del Consiglio 30 aprile 1973, n. 1112 (GU n. L 114, pag. 4) modificava e semplificava il sistema precedente adottando, in base a quanto risulta dal suo terzo «considerando», come principio del nuovo sistema la «presa in considerazione, all'atto del calcolo degli importi compensativi per le monete degli Stati membri mantenute tra di esse all'interno d'uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %, dello scarto che esiste tra i tassi di conversione utilizzati nel quadro della politica agricola comune ed il tasso centrale» e aggiungendo che «per quanto riguarda le altre monete è appropriato prendere come base le relazioni con le monete summenzionate».
paragrafo 3
Veniva dunque escluso qualsiasi correttivo nelle relazioni con le monete dei paesi terzi ed in particolare con il dollaro statunitense. Per converso, venivano mantenuti in vigore importi compensativi sia per gli scambi intracomunitari sia per gli scambi con i paesi terzi al fine d'evitare discriminazioni fra Stati membri. A causa della perfetta corrispondenza fra la quotazione ufficiale del franco rispetto all unità di conto e la quotazione effettiva nei limiti del 2,25 %, gli importi compensativi non venivano applicati in Francia né all'esportazione né all'importazione.
paragrafo 4
In conformità al suo art. 3, il regolamento n. 1112/73 si applicava soltanto a decorrere dal 4 giugno 1973, come indicato dal regolamento d'applicazione n. 1463, emanato dalla Commissione il 30 maggio 1973 (GU n. L 146, pag. 1). Il nuovo sistema obbligava gli operatori a correre personalmente i rischi del cambio, mentre nel sistema precedente essi potevano contare su un importo compensativo. Per ovviare a questo pregiudizio la Commissione decideva, con il regolamento n. 2042/73 che è ora in discussione nella causa principale, di far beneficiare del sistema precedente gli operatori cui fossero state rilasciate licenze d'esportazione prima del 4 giugno 1973, con la riserva che i tassi degli importi compensativi fossero quelli in vigore il 3 giugno 1973.
paragrafo 5
Il regolamento n. 2042/73 è già stato discusso dinanzi alla Corte nell'ambito di alcune azioni per risarcimento dei danni (cause riunite 95-98/74, 15 e 100/75, Union nationale des coopératives agricoles de céréales e altri, Racc. 1975, pag. 1615), nelle quali le ricorrenti, fra altre censure, rimproveravano la Commissione di non aver adottato provvedimenti transitori sufficienti.
paragrafo 6
Il 5 aprile 1973 la Compagnia Cargill fissava in anticipo esportazioni di cereali in vari paesi. Dette esportazioni venivano effettuate nel periodo compreso fra il 4 giugno ed il 31 luglio. La ricorrente nella causa principale rivolgeva successivamente all'ONIC una domanda di pagamento di importi compensativi per un totale di 1244407,13 FF. Il 13 dicembre 1973 il convenuto riconosceva alla Cargill, in applicazione del regolamento n. 2042/73, un credito di soli 467583,21 FF.
paragrafo 7
La Cargill proponeva allora ricorso dinanzi al Tribunal administratif di Parigi chiedendo la condanna dell'ONIC al versamento della differenza che essa riteneva esserle ancora dovuta, più gli interessi legali.
paragrafo 8
Di fronte a questo ricorso, il Tribunal administratif di Parigi sospendeva, il 9 febbraio 1977, il procedimento finché la Corte di giustizia non si fosse pronunziata, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, sulle seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 9
1) Se il regolamento comunitario 27 luglio 1973, n. 2042, sia illegittimo per il fatto d'aver creato una discriminazione fra gli esportatori in violazione dei divieti di discriminazione enunciati dagli artt. 7 e 40 del trattato CEE, ponendo gli operatori commerciali che avevano fissato in anticipo le restituzioni prima del 4 giugno 1973 in una situazione diversa a seconda che le esportazioni fossero state effettuate prima del 4 giugno 1973 o dopo tale data, giacché nel primo caso essi ricevevano gli importi compensativi nella loro interezza, nel secondo invece dovevano correre essi stessi i rischi del cambio e subivano le conseguenze della svalutazione del dollaro.
2) Se il predetto regolamento n. 2042/73 sia illegittimo in quanto attribuisce efficacia retroattiva al regolamento del Consiglio 30 aprile 1973, n. 1112, e lede così i diritti quesiti.
3) Quale sarebbe la disciplina, applicabile al caso di specie, più favorevole alla società ricorrente, qualora la Corte dichiarasse illegittimo il regolamento n. 2042/73.
paragrafo 10
Il provvedimento di rinvio è pervenuto alla Corte il 23 febbraio 1977.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte depositate in base all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE
paragrafo 1
La ricorrente nella causa principale nota anzitutto che, sebbene le condizioni e gli effetti formali della pronunzia della Corte non siano gli stessi quando si tratta di accertare in via pregiudiziale la validità d'un atto emanato da un'istituzione comunitaria e quando' si tratta invece di statuire in base all'art. 173, ciò che in entrambi i casi si discute dal punto di vista sostanziale è la conformità dell'atto controverso alla norma giuridica, la sua validità (o legittimità). Di conseguenza, accantonate le differenze formali tra i due procedimenti, è lecito parlare d'un contenzioso di validità (o di legittimità). Il problema è sempre quello di annullare un atto contrario al diritto o di paralizzarne gli effetti. Nel contenzioso di responsabilità, al contrario, si tende ad ottenere la riparazione patrimoniale d'un danno economicamente valutabile.
paragrafo 2
L'autonomia di questi due tipi d'azione è-chiaramente riconosciuta dal diritto comunitario. Essa è menzionata con riferimento all'art. 40 del trattato CECA nelle cause 9 e 12/60 (Vloeberghs, Race. 1961, pag. 379) e con riferimento all'art. 215 del trattato CEE nelle cause 4/69 (Lütticke, Racc. 1971, pag. 325), 5/71 (Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt, Racc. 1971, pag. 975) e 79 e 11/71 (Compagnie d'approvisionnement, Race. 1972, pag. 391). L'azione di danni è stata istituita come azione autonoma, dotata d'una funzione particolare nell'ambito dei rimedi giurisdizionali e subordinata a condizioni d'esercizio appropriate al suo scopo specifico; essa differisce dall'azione d'annullamento in quanto è diretta non già all'eliminazione d'un determinato atto, bensì al risarcimento del danno causato da un'istituzione nell'esercizio delle sue attribuzioni.
paragrafo 3
I motivi di gravame dedotti dinanzi alla Corte nelle summenzionate cause 95-98/74, 15 e 100/75 e nella causa principale non sono gli stessi e la loro logica è profondamente differente. Nella causa principale il motivo di gravame fonda-mentale è quello della discriminazione; quello concernente l'illegittimità del regolamento n. 2042/73 in quanto lesivo dei diritti quesiti non ha funzione autonoma. Nella sua pronunzia 10 dicembre 1975, la Corte ha, in effetti, affermato che le ricorrenti non avevano potuto dimostrare d'aver subito un danno ingiusto, ma ciò non influisce sul caso che forma oggetto della causa principale. Infine sul piano della ricevibilità, è sufficiente constatare che, essendo stato il regolamento n. 2042/73 applicato alla Cargill, tale ditta aveva già solo per questo interesse a contestarne la legittimità, il che non implica necessariamente l'esistenza di tutte le condizioni da cui dipende, sotto l'aspetto della responsabilità, la risarcibilità del danno causatole dal predetto regolamento.
paragrafo 4
Circa il merito della controversia, la Cargill ricorda che uno degli obiettivi della politica agricola comune è l'uniformità dei prezzi, garantita fin verso la fine degli anni 60 dai complessi congegni predisposti per l'organizzazione comune di mercato dei principali prodotti agricoli dai regolamenti comunitari. L'abbandono delle parità di Bretton Woods da parte degli Stati Uniti d'America ha condotto all adozione di correttivi immediati, capaci di garantire l'uniformità concreta dei prezzi agricoli comunitari. Le successive traversie del dollaro hanno imposto la modifica del sistema creato dal regolamento n. 974/71 e si è rinunciato in modo definitivo a qualsiasi riferimento alla moneta americana.
paragrafo 5
Sotto il sistema creato dal regolamento n. 974/71, i tassi delle restituzioni all'esportazione erano stati fissati tenendo conto della garanzia di cambio costituita in pratica dagli importi compensativi; dopo la soppressione di questi ultimi, il tasso delle restituzioni avrebbe dovuto aumentare automaticamente in rapporto con la svalutazione effettiva delle altre monete (cfr. art. 16 del regolamento n. 120/67). Così stando le cose, gli operatori economici che avevano stipulato, prima del mutamento di sistema, contratti a termine destinati ad essere eseguiti sotto il nuovo sistema, si sono trovati penalizzati tre volte: in primo luogo, perché non hanno potuto beneficiare degli importi compensativi; in secondo luogo, perché sono stati esposti ad una svalutazione del dollaro ben più notevole di quella verificatasi fino al 4 giugno 1973; infine, perché hanno potuto ottenere soltanto la restituzione prevista, calcolata su una base di cambio fissa, senza ricevere la contropartita degli importi compensativi.
paragrafo 6
Nella sua sentenza 10 dicembre 1975 la Corte ha negato che le nuove disposizioni abbiano violato diritti quesiti e, solo per quanto concerne le fattispecie esaminate, abbiano leso il legittimo affidamento. Tuttavia, essa non ha ancora avuto occasione di esaminare l'eventuale violazione del principio di non discriminazione e, in un caso analogo (causa 74/74, CNTA, Racc. 1975, pag. 533), essa ha riconosciuto la lesione del legittimo affidamento.
paragrafo 7
L'adozione di opportuni provvedimenti transitori rientrava nelle modalità d'applicazione che il Consiglio aveva, in base all'art. 6 del regolamento n. 974/71 ed all'art. 26 del regolamento n. 120/67, delegato alla Commissione, assistita tuttavia da un Comitato di gestione.
paragrafo 8
Anche se fosse legittimo nel suo insieme, il regolamento n. 2042/73 andrebbe considerato invalido sotto il seguente aspetto particolare: esso risolve il problema a favore degli esportatori che avevano eseguito i loro contratti prima del 4 giugno 1973, ma lascia sussistere una notevole discriminazione a danno di coloro che avevano potuto dare esecuzione ai propri contratti solo più tardi. In effetti, esso limita le garanzie di cambio ai contratti eseguiti fino al 3 giugno 1973, malgrado l'ulteriore nettissima svalutazione del dollaro verificatasi proprio nei mesi di giugno e di luglio. D altra parte, il regolamento della Commissione non è stato adottato in coincidenza con la data d'entrata in vigore del nuovo sistema, ma quasi due mesi più tardi (27 luglio 1973), quando la notevole svalutazione successiva del dollaro aveva già avuto luogo. La presunzione di conoscenza e la possibilità pratica di cercare altri rimedi potevano esistere per gli esportatori solo dopo il 4 giugno 1973, giacché non era facile reagire in modo appropriato prima che fossero fornite le precisazioni concernenti l'applicazione del sistema.
paragrafo 9
La ricorrente nella causa principale rimprovera la Commissione non già d'aver omesso d'adottare qualsiasi provvedimento transitorio, bensì d'aver adottato provvedimenti transitori insufficienti e manifestamente discriminatori. Il fatto stesso d'aver riconosciuto la necessità di emanare tali provvedimenti e di averli poi adottati insufficienti e discriminatori costituisce una circostanza aggravante. La semplice lettura dei «considerando» del regolamento n. 2042/73 faceva presagire l'annuncio d'un provvedimento transitorio che concedesse la garanzia di cambio a tutte le licenze d'esportazione con restituzione prefissata rilasciate anteriormente al 30 aprile e sfruttate anche dopo il 4 giugno, ma prima che scadesse il periodo di validità della fissazione anticipata o dell'eventuale proroga. Al contrario, con evidente incoerenza e senza la minima spiegazione, il 4o«considerando», come l'art. 1, limita l'applicazione provvisoria dell'importo compensativo alla data del 3 giugno 1973. Basta questo per dimostrare che è stata posta in essere una flagrante discriminazione.
paragrafo 10
Per quanto riguarda la lesione dei diritti quesiti e del legittimo affidamento, la censura mossa alla Commissione si fonda, a differenza delle cause 95-98/74, 15 e 100/75, semplicemente sul fatto che, emanando i provvedimenti transitori ritenuti necessari, essa ha adottato provvedimenti inadeguati, atti non solo a provocare discriminazioni, ma altresì a ledere i diritti quesiti ed il legittimo affidamento, che la Commissione stessa aveva affermato di dover tutelare.
paragrafo 11
Circa le conseguenze della pronunzia della Corte, la ricorrente nella causa principale osserva che il regolamento n. 2042/73 non va dichiarato nullo in linea di principio né nel suo complesso, bensì unicamente «nella misura» in cui implica una discriminazione. Il punto controverso — che basterebbe correggere per eliminare ogni irregolarità — è la fissazione sconsiderata della data limite del 3 giugno 1973. L'autorità di cosa giudicata della sentenza della Corte deve quindi indurre le autorità competenti non già a rifiutare l'applicazione del regolamento impugnato, bensì ad adottare tutti quei provvedimenti che consentano d'applicarlo senza risultati discriminatori.
paragrafo 12
La Commissione illustra all'inizio alcune caratteristiche del sistema degli importi compensativi monetari nonché le modifiche ad esso apportate nel 1973, modifiche particolarmente rilevanti in relazione alla controversia in esame.
paragrafo 13
L'abbandono del dollaro statunitense come moneta di riferimento per il calcolo degli importi compensativi monetari e la sua sostituzione, nel regolamento n. 1112/73, con il «serpente comunitario» non sono stati in realtà che un adattamento alla nuova situazione n internazionale.
paragrafo 14
Non si riscontra in alcun punto della disciplina comunitaria anteriore al regolamento n. 2042/73 una garanzia di cambio contro un'oscillazione del dollaro verso il basso (il regolamento n. 974/71 si proponeva di evitare una «disorganizzazione del sistema d'intervento» e «movimenti anormali di prezzi atti a compromettere lo sviluppo normale della congiuntura nel settore agricolo». Il fine di compensazione inerente al predetto sistema, concepito in modo astratto e forfettario e senza tener conto dei dati specifici delle singole operazioni commerciali, è stato approvato dalla Corte (causa 5/73, Balkan, Racc. 1973, pag. 1091).
paragrafo 15
Gli importi compensativi monetari non sono mai stati ideati per essere fissati in anticipo, neppure in seno al sistema delle parità fisse. Viceversa, le restituzioni sono fissate in anticipo, e modificare un importo prefissato significherebbe ledere i diritti acquisiti dall operatore.
paragrafo 16
Il regolamento «transitorio» n. 2042/73 riconosce che gli operatori potevano subire un danno «a causa dell'andamento del dollaro al momento del passaggio da un regime all'altro», ma ciò non significa che tale danno sia imputabile alla Comunità. La deroga piuttosto ristretta, scelta come provvedimento equitativo, si spiega con l'incertezza esistente fino al 4 giugno 1973 (data d'entrata in vigore del nuovo sistema) circa le modalità di calcolo degli importi compensativi. Il mantenimento in vigore, in via provvisoria, dell'importo valido il 3 giugno 1973 cristallizzò, a favore degli esportatori e su loro richiesta, l'importo calcolato in base all'andamento del cambio del dollaro fino al 3 giugno. Da tale data in poi, gli esportatori di prodotti agricoli si trovarono in una situazione non privilegiata paragonabile, per esempio, a quella degli esportatori e degli importatori di prodotti industriali.
paragrafo 17
Una soluzione più generosa sarebbe stata inaccettabile per due ragioni. Anzitutto, l'esperienza acquisita dalla Commissione con altri provvedimenti transitori ha mostrato l'esistenza di abusi e di contratti fittizi: per esempio, il fatto d'aver ottenuto la fissazione in anticipo il 30 marzo 1973 non implica per nulla che l'operatore abbia già stipulato il contratto in quel momento. Inoltre, la costruzione d'un simile sistema transitorio avrebbe portato ad un congegno amministrativo molto complicato, lasciando coesistere per parecchi mesi due diversi sistemi di compensazione monetaria.
paragrafo 18
Oltre a quanto disposto dal regolamento n. 2042/73, gli esportatori potevano sfruttare le possibilità concesse dal regolamento della Commissione 24 aprile 1972, n. 837, recante, nel settore dei cereali, disposizioni particolari per i prelievi e le restituzioni fissati in anticipo (GU n. L 98, pag. 10), il quale contempla, nell'ipotesi d'una modifica delle norme di calcolo degli importi compensativi monetari, due alternative: l'applicazione dell'importo monetario in vigore il giorno della fissazione anticipata del prelievo o della restituzione (importo comunque inferiore a quello risultante dall'applicazione del regolamento n. 2042/73) oppure — a richiesta dell'interessato — l'annullamento della fissazione anticipata con la conseguenza che l'importo monetario e la restituzione (o il prelievo) sono fissati in base al giorno dell'esportazione (o dell'importazione). Poiché la restituzione veniva calcolata dopo il 4 giugno, tenendo conto della quotazione effettiva (più bassa) del dollaro, gli esportatori potevano, se necessario, ottenere una restituzione più elevata; la ricorrente avrebbe in tal modo potuto liberarsi dai vincoli d'una restituzione prefissata che, a differenza delle restituzioni fissate dopo il 4 giugno, non rispecchiava le oscillazioni del dollaro.
paragrafo 19
Per quanto concerne il motivo di gravame desunto dall'art. 7 del trattato, il regolamento n. 2042/73 è applicabile «a richiesta dell'interessato» e non contiene alcuna limitazione fondata sulla nazionalità degli interessati.
paragrafo 20
In merito all'asserita violazione dell'art. 40, n. 3, del trattato, la Commissione dubita che detta norma si applichi quando, a causa della modifica apportata ad un sistema esistente, il legislatore è indotto a trattare gli operatori che sono soggetti alla precedente disciplina in modo diverso da quelli soggetti alla nuova. In secondo luogo, tale norma non ha carattere assoluto: occorre valutarla anche alla luce degli altri obiettivi fissati dall'art. 39 del trattato e ricordare che la Corte ha ritenuto di dover riconoscere al legislatore comunitario un ampio potere discrezionale (causa 5/73, già citata, e cause riunite 9 e 11/71, già citate).
paragrafo 21
Per quanto riguarda i diritti quesiti, la risposta è fornita nelle cause 95-98/74, già citate, in cui la Corte ha riconosciuto che «il diritto di fruire di un importo compensativo o l'obbligo di pagarlo sorgono unicamente in funzione dell'effettiva esportazione e solo nel momento in cui essa ha luogo».
paragrafo 22
Ma, in realtà, il motivo concerne piuttosto la lesione del legittimo affidamento. Ora, un simile affidamento dovrebbe fondarsi su una promessa fatta da un'autorità comunitaria. Dalla natura stessa del sistema degli importi compensativi risulta tuttavia che si tratta d'una disciplina che è stata emanata nel pubblico interesse in funzione di determinate circostanze e che non implica affatto un periodo di validità garantito.
paragrafo 23
Per di più, il mutamento delle modalità di calcolo degli importi compensativi era prevedibile già prima del 30 aprile 1974, data d'emanazione del regolamento n. 1112/73 nel quale non s'accennava per nulla ad una deroga in favore dei vecchi contratti, deroga su cui la Cargill non poteva quindi contare nel modo più assoluto. Un esportatore, in tal modo informato del nuovo sistema, avrebbe dovuto adottare le opportune disposizioni commerciali. Le frequenti variazioni del tasso di cambio delle monete comunitarie fra di loro e nei confronti del dollaro e le specifiche norme del regolamento n. 974/71 che obbligavano la Commissione a stabilire importi compensativi unicamente nella misura in cui la situazione monetaria perturbasse gli scambi di prodotti agricoli costituivano altri motivi d'incertezza che avrebbero dovuto indurre gli operatori a non fare i loro calcoli sulla base di un qualsivoglia «automatismo sistematico» degli importi compensativi.
paragrafo 24
Il tribunale proponente ha osservato che, se il regolamento n. 2042/73 fosse illegittimo, andrebbe applicato non già il vecchio sistema di calcolo degli importi compensativi, bensì piuttosto il nuovo sistema senza regime transitorio; tale prospettiva risulterebbe più sfavorevole alla Cargill che ha infatti chiesto l'applicazione del regolamento pur contestandone la validità. Nella memoria presentata al tribunale nazionale la Cargill ha argomentato che, in caso di accertata illegittimità del regolamento n. 2042/73, il giudice sarebbe sciolto dall'obbligo di applicarlo e dovrebbe accogliere la domanda della ricorrente. Tale argomento appare ancor meno convincente se invocato a favore di importi compensativi monetari calcolati secondo il vecchio sistema, ma concessi alle esportazioni effettuate dopo la data fissata dal legislatore per l'applicazione del nuovo sistema.
paragrafo 25
La Corte ha posto alle parti alcuni quesiti cui esse hanno risposto per iscritto.
paragrafo 26
La ricorrente nella causa principale con l'avv. Nicola Catalano, del foro di Roma, ed il decano Georges Vedel, professore di diritto nell'università di Parigi II, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente sig. J. H. J. Bourgeois, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 28 giugno 1977.
paragrafo 27
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 13 luglio 1977.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 9 febbraio 1977, pervenuta in cancelleria il 23 dello stesso mese, il Tribunal administratif di Parigi ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali vertenti sulla validità del regolamento CEE della Commissione 27 luglio 1973, n. 2042, recante misure transitorie per l'applicazione del nuovo regime di importi compensativi monetari valido a decorrere dal 4 giugno 1973 (GU n. L 207, pag. 34).
punto 2
Le questioni sono state sollevate nell'ambito d'una controversia concernente il calcolo degli importi compensativi monetari per alcune esportazioni di cereali effettuate fra il 4 giugno ed il 31 luglio 1973 dalla Compagnia Cargill, ricorrente nella causa principale, che aveva ottenuto per esse il 5 aprile 1973 delle licenze d'esportazione con restituzione prefissata.
punto 3
Avendo la Cargill presentato all'Office national interprofessionnel des céréales una domanda volta ad ottenere il pagamento di importi compensativi per un totale di 1244407,13 FF, il suddetto ente, in applicazione del regolamento n. 2042/73, le riconosceva soltanto un credito di 467583,21 FF.
punto 4
Con la prima questione si domanda «se il regolamento comunitario 27 luglio 1973, n. 2042, sia illegittimo per il fatto d'aver creato una discriminazione fra gli esportatori in violazione dei divieti di discriminazione enunciati dagli artt. 7 e 40 del trattato CEE, ponendo gli operatori commerciali che avevano fissato in anticipo le restituzioni prima del 4 giugno 1973 in una situazione diversa a seconda che le esportazioni fossero state effettuate prima del 4 giugno 1973 o dopo tale data, giacché nel primo caso essi ricevevano gli importi compensativi nella loro interezza, nel secondo invece dovevano correre essi stessi i rischi del cambio e subivano le conseguenze della svalutazione del dollaro».
punto 5
In secondo luogo, viene chiesto «se il predetto regolamento n. 2042/73 sia illegittimo in quanto attribuisce efficacia retroattiva al regolamento del Consiglio 30 aprile 1973, n. 1112, e lede così i diritti quesiti».
punto 6
Si domanda, infine, «quale sarebbe la disciplina, applicabile al caso di specie, più favorevole alla società ricorrente, qualora la Corte dichiarasse illegittimo il regolamento n. 2042/73».
punto 7
È opportuno esaminare insieme le diverse questioni.
punto 8
Fin dall'instaurazione del sistema degli importi compensativi, questi ultimi venivano calcolati con riferimento allo scarto fra la parità della moneta nazionale dello Stato membro interessato dichiarata al Fondo monetario internazionale, da una parte, ed il corso di cambio in contanti della suddetta moneta rispetto al dollaro statunitense, dall'altra.
punto 9
A causa della continua pressione cui il dollaro statunitense risultava sottoposto agli inizi del 1973, nonostante fosse stato svalutato nel febbraio di quell'anno, il Consiglio decideva la creazione d'un sistema in base al quale le monete dei sei Stati membri avrebbero fluttuato liberamente verso l'esterno, pur non andando, nei loro reciproci rapporti, oltre certi margini d'oscillazione (il «serpente»), ed invitava la Commissione a proporgli una riforma del sistema degli importi compensativi monetari per tener conto della nuova situazione.
punto 10
In base alle proposte della Commissione, il Consiglio emanava il 30 aprile 1973 il regolamento n. 1112, che modificava l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 974/71, stabilendo che gli importi compensativi fossero calcolati non più con riferimento al dollaro statunitense, bensì con riferimento ai tassi centrali delle monete incluse nel «serpente».
punto 11
Come prescrive l'art. 3 del regolamento n. 1112/73, quest'ultimo si applica «a decorrere dal giorno in cui entrano in vigore le modalità necessarie per la sua applicazione».
punto 12
Le modalità d'applicazione sono state fissate dalla Commissione con il regolamento 30 maggio 1973, n. 1463.
punto 13
In forza dell'art. 19 del suddetto regolamento, esse sono entrate in vigore soltanto il 4 giugno 1973.
punto 14
Durante il periodo in cui i predetti importi compensativi erano calcolati con riferimento al dollaro, le restituzioni all'esportazione venivano calcolate con riferimento ai prezzi mondiali stabiliti in dollari cambiati alla pari, il che avrebbe potuto portare ad una riduzione delle restituzioni, rischio compensato dalla circostanza che gli importi compensativi, da parte loro, erano calcolati con riferimento al tasso ufficiale del dollaro.
punto 15
Secondo la ricorrente nella causa principale, il regolamento n. 2042/73 è invalido in quanto riserva agli esportatori che hanno eseguito il loro contratto prima del 4 giugno 1973 un trattamento diverso da quello applicato a coloro che hanno potuto eseguirlo solo più tardi.
punto 16
L'effetto combinato dei regolamenti nn. 1112/73 e 1463/73 è consistito nel sopprimere il pagamento degli importi compensativi monetari per le esportazioni provenienti dalla Francia a partire dal 4 giugno 1973.
punto 17
Il regolamento n. 2042/73 non tocca le esportazioni anteriori al 4 giugno che rimangono evidentemente disciplinate dalla normativa in vigore fino a tale data, ma costituisce un provvedimento provvisorio favorevole agli operatori che, avendo ottenuto in precedenza la prefissazione, esportino a partire dal 4 giugno, giacché concede loro, a richiesta, gli importi compensativi monetari applicabili il 3 giugno.
punto 18
Non si può dunque ritenere che un provvedimento provvisorio di questo tipo favorisca gli esportatori che hanno dato esecuzione ai loro contratti prima del 4 giugno 1973, né che sia discriminatorio, come afferma la ricorrente nella causa principale.
punto 19
Quest'ultima, per di più, ha scelto di veder applicata nei propri confronti la suddetta normativa anziché il regolamento n. 837/72, nel quale, in caso di modifica delle norme di calcolo degli importi compensativi monetari, sono contemplate due possibilità: l'applicazione dell'importo in vigore il giorno della fissazione anticipata della restituzione oppure, a richiesta dell'interessato, l'annullamento della fissazione anticipata, con la conseguenza che l'importo monetario e la restituzione vengono stabiliti in relazione alla data dell'esportazione.
punto 20
Di conseguenza, dall'esame delle questioni proposte dal Tribunal administratif di Parigi non è emerso alcun elemento atto a porre in dubbio la validità del regolamento n. 2042/73.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
21/22 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal administratif di Parigi con sentenza 9 febbraio 1977, dichiara:
Dall'esame delle questioni proposte dal Tribunal administratif di Parigi non è emerso alcun elemento atto a porre in dubbio la validità del regolamento n. 2042/73.
Firme
Kutscher
Donner
Pescatore
Mertens de Wilmars
Sørensen
Mackenzié Stuart
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 settembre 1977.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher