diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 27852 del 29/10/2024 (Rv. 672793-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Ammissione crediti non contestati - Art. 111-bis l.fall. - Nozione di non contestazione - Contegno tenuto nel corso del giudizio di opposizione - Contumacia - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672793-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di ammissione al passivo di crediti non contestati, l'art. 111-bis l.fall. concerne condizioni anteriori al procedimento di verifica che lo rendano inutile ove gli organi della procedura concordino con il creditore circa la collocazione del credito ed il suo ammontare; tale norma non trova invece applicazione quando l'accertamento del passivo sia già avviato e con riguardo al contegno tenuto nel giudizio di opposizione, cosicché, in tale contenzioso, vale il principio secondo cui la contumacia ex artt. 290 e ss. c.p.c. non assume alcun significato sul piano probatorio.

Legge Falliment. art. 99, Legge Falliment. art. 111 bis, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)