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REGOLAMENTO (CEE) N. 3508/92 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1992 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune4, gli Stati membri prendono le misure necessarie per accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), nonché per prevenire e perseguire le irregolarità; che l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro5, prevede lo stesso tipo di obbligo per quanto concerne la politica delle strutture agricole;

considerando che finora, date le strutture eterogenee dei vari regimi di aiuto, la gestione e il controllo dei medesimi da parte degli Stati membri si effettuano secondo norme proprie a ciascun regime; che, tuttavia, nel quadro della riforma della politica agricola comune, nel riorientare le misure di mercato esistenti la Comunità ricorre in ampia misura agli aiuti diretti al produttore, sia nel settore della produzione vegetale che in quello della produzione animale;

considerando che, nell'intento di adeguare i meccanismi di gestione e di controllo alla nuova situazione e di rafforzarne l'efficacia e la redditività, occorre creare un nuovo sistema integrato di gestione e di controllo per quanto concerne i regimi di sostegno finanziario nei settori dei seminativi, delle carni bovine, ovine e caprine nonché alcune misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate; che è opportuno prevedere la possibilità di includere, in una fase ulteriore, altri regimi di aiuto legati alla superficie;

considerando che i dati del sistema integrato possono contribuire a rendere più efficaci le attività di gestione e di controllo contemplate da regimi comunitari non soggetti alle disposizioni del presente regolamento; che appare pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a ricorrervi senza tuttavia pregiudicare, in qualsiasi modo, le disposizioni interessate;

considerando che, data la complessità di questo tipo di sistema ed il cospicuo numero di domande di aiuto da trattare, è indispensabile utilizzare i mezzi tecnici e i metodi di gestione e di controllo appropriati; che, conseguentemente, il sistema integrato deve comprendere, a livello di ciascuno Stato membro, una base di dati informatizzata, un sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole, domande degli imprenditori, un sistema armonizzato di controllo e, nel settore della produzione animale, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali;

considerando che la gestione dei dati raccolti e la loro utilizzazione per la verifica delle domande di aiuto richiedono la creazione di efficienti basi di dati informatizzate le quali consentano, in particolare, controlli incrociati;

considerando che l'identificazione delle parcelle agricole costituisce un elemento essenziale per la corretta applicazione di un regime legato alla superficie; che l'esperienza acquisita ha dimostrato alcune carenze nei metodi esistenti; che è quindi opportuno prevedere un sistema alfanumerico di identificazione eleborato, se necessario, mediante la tecnica del telerilevamento;

considerando che per garantire la possibilità di un controllo effettivo, la domanda di aiuti «superfici» deve essere presentata al più tardi nel corso del primo trimestre dell'anno; che tuttavia lo Stato membro può in casi da esso giustificati, essere autorizzato ad applicare una data ulteriore; che, per il 1993, è ammessa una data ulteriore, in considerazione delle difficoltà di attuazione del sistema integrato;

considerando che nel settore della produzione animale qualsiasi controllo efficace presuppone l'identificazione e la registrazione degli animali; che a tal fine la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (6), prevede disposizioni in materia; che è pertanto opportuno ricorrere a tali disposizioni;

considerando che le modalità relative alle domande di aiuto restano disciplinate dalle disposizioni settoriali; che, per maggior semplicità, occorre tuttavia autorizzare gli Stati membri a prevedere la presentazione di un'unica domanda per più regimi di aiuto;

considerando che uno dei principali vantaggi del nuovo sistema consiste nell'istituzione di un sistema integrato di controllo in ciascuno Stato membro, il quale eviti cumuli di controlli settoriali dello stesso tipo; che di conseguenza si dovrebbe poter ottenere il rafforzamento dei controlli reso necessario dalla riforma della politica agricola comune senza aumentare considerevolmente il numero dei controlli; che le domande di aiuto inoltrate devono essere sottoposte a un rigoroso controllo amministrativo effettuato mediante basi di dati informatizzate; che finora i controlli amministrativi sono stati completati da controlli in loco; che, per quanto concerne le superfici, questi ultimi possono essere sostituiti in ampia misura da controlli mediante telerilevamento;

considerando che l'impegno finanziario rappresentato dall'introduzione del sistema integrato può costituire per gli Stati membri un notevole onere supplementare in termini di bilancio; che è quindi opportuno prevedere per un certo periodo una partecipazione finanziaria della Comunità; che si deve tener conto della diversità delle strutture di produzione esistenti negli Stati membri; che occorre quindi stabilire una ripartizione della partecipazione finanziaria tenendo conto, in particolare, del numero di aziende agricole, della dimensione delle mandrie e della superficie agricola negli Stati membri;

considerando che conviene prevedere un periodo di graduale attuazione di tutti gli elementi del sistema integrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. PATTEN