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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 30 maggio 1984, causa 224/83

Decisione
decisa il 1984-05-30
ECLI
ECLI:EU:C:1984:208

Epigrafe

Nella causa 224/83, Ferriera Vittoria Srl, con sede in Odolo (Italia), via Brescia 22 A, in persona del suo amministratore unico, sig. Vincenzo Bottazzi, assistito dall'aw. Gino Alberto Bergmann, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. André Elvinger, 15, Côte d'Eich, ricorrente, contro Commissione qelle Comunità europee, rappresentata dal sig. Oreste Montako, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione individuale della Commissione 14 luglio 1983, n. C (83) 1022, pag. 5, con cui è stata inflitta un'ammenda alla ricorrente, LA CORTE (terza sezione), composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, U. Everling e C. Kakouris, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: D. Louterman, amministratore ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

punto 1
Con la decisione impugnata, notificata alla ricorrente con raccomandata con ricevuta di ritorno il 21 luglio 1983, la Commissione ha irrogato alla ricorrente un'ammenda di LIT 70200900, in forza dell'art. 64 del trattato CECA, in quanto le sottoquotazioni praticate dall'impresa Ferriera Vittoria costituivano infrazioni all'art. 60 del trattato CECA.
punto 2
Infatti, in occasione di una verifica effettuata dal 3 al 10 novembre 1981 presso la Ferriera Vittoria, gli ispettori della CECA avevano constatato che i prezzi dei listini pubblicati dalla società non erano stati rispettati. Gli ispettori rilevavano che le infrazioni si riferivano a vendite di tondi per cemento armato da 6 a 8 mm effettuate nel periodo lugliosettembre 1981. Con lettera raccomandata 17 maggio 1982, la Commissione comunicava ufficialmente alla società Ferriera Vittoria gli addebiti contestati nei suoi confronti, allegando in una tabella le sottoquotazioni accertate. La Ferriera Vittoria veniva invitata a presentare le sue osservazioni in conformità all'art. 36 del trattato CECA.
punto 3
La Ferriera Vittoria comunicava le sue osservazioni alla Commissione con raccomandata del 1o luglio 1982. Essa faceva valere che la società era di modeste dimensioni, che il prodotto finito veniva ricavato dalla laminazione a caldo di rotaie e che di conseguenza, essendo esso di seconda qualità, il prezzo non poteva che essere inferiore a quello dei prodotti di prima qualità.
punto 4
Il 14 gennaio 1983, le due parti esponevano i rispettivi punti di vista nel corso di un'audizione a Bruxelles, il cui verbale veniva comunicato alla ricorrente con raccomandata del 16 febbraio 1983.

SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta del procedimento

punto 1
Il 6 ottobre 1983, la società Ferriera Vittoria ha depositato nella cancelleria della Corte un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 14 luglio 1983 con cui le è stata inflitta l'ammenda summenzionata.
punto 2
Con domanda incidentale, pervenuta alla Corte il 26 ottobre 1983, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso, chiedendo alla Corte di provvedere sulla domanda stessa senza esaminare il ricorso nel merito.
punto 3
Le osservazioni della ricorrente in ordine all'eccezione di irricevibilità sono pervenute alla Corte il 28 novembre 1983.
punto 4
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso, in applicazione dell'art. 91 del regolamento di procedura, di passare alla fase orale soltanto in ordine all'eccezione di irricevibilità senza entrare nel merito del ricorso.
punto 5
Con ordinanza 29 febbraio 1984, la Corte ha assegnato la causa alla terza sezione.

SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti

punto 1
La ricorrente chiede che la Corte voglia: «— annullare la decisione n. C (83) 1022/5 della Commissione delle Comunità europee del 14 luglio 1983; — in via subordinata, ridurre l'ammenda a cifra puramente simbolica, ed in via ulteriormente subordinata concedere una lunga dilazione, senza interessi, per il pagamento dell'ammenda».
punto 2
La Commissione chiede che la Corte voglia: «— dichiarare il ricorso irricevibile, — condannare la ricorrente alle spese».
punto 3
Nelle sue osservazioni alla domanda incidentale della Commissione, la ricorrente conclude che la Corte voglia: «— dichiarare che il ricorso è stato regolarmente presentato, ed — esaminare la questione nel merito».

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

punto 1
Nell'atto introduttivo, la ricorrente fa valere, per quanto concerne la ricevibilità del ricorso, di aver preso conoscenza della decisione della Commissione impugnata solo il 30 agosto 1983. Al riguardo, essa allega una dichiarazione giurata del suo amministratore unico, sig. Vincenzo Bottazzi, convalidata per la veridicità dal maresciallo comandante della stazione dei carabinieri di Presceglie da cui risulta che, a seguito della chiusura dello stabilimento e degli uffici della ricorrente, a causa della crisi, dal 6 giugno 1983, e dell'assenza dell'amministratore unico, quest'ultimo ha potuto prendere conoscenza del contenuto della decisione della Commissione 14 luglio 1983 solo alla fine del mese di agosto. Di conseguenza, il termine per la presentazione del ricorso scade il 10 ottobre 1983.
punto 2
La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile per essere stato presentato dopo la scadenza del termine di un mese di cui all'art. 39 dello statuto (CECA) della Corte, prorogato, nella fattispecie, di 10 giorni in ragione della distanza in base all'art. 81 e all'art. 1 dell'allegato II del regolamento di procedura della Corte. Detto termine scadeva quindi il 1o settembre 1983 avendo iniziato a decorrere il 21 luglio 1983, data della notifica alla ricorrente, con lettera raccomandata, della decisione impugnata. Orbene, essendo stato depositato nella cancelleria della Corte il 6 ottobre 1983, il ricorso è tardivo e ciò comporta, in conformità alla giurisprudenza della Corte, la decadenza dal diritto di agire. Per quanto riguarda la dichiarazione dell'amministratore unico della società, autenticata dal comandante della locale stazione dei carabinieri, la Commissione rileva, in via preliminare, che, citando le certificazioni contabili esistenti presso la Ferriera Vittoria, il predetto sottoufficiale ha probabilmente voluto certificare semplicemente che esse erano conformi alle dichiarazioni del sig. Bottazzi. La Commissione non vede come si possa provare che il sig. Bottazzi abbia aperto la sua lettera solo il 26 agosto 1983. Comunque sia, anche supponendo che ciò sia realmente avvenuto, il risultato non cambia per quanto riguarda l'irricevibilità del ricorso. Infatti la lettera della Commissione era una raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzo sufficiente ed adeguato per far decorrere il computo dei termini, come desumibile dalla sentenza della Corte 17 luglio 1959 nelle cause riunite 32 e 33/58 (Race. 1959, pag. 273). D'altro canto, la ricevuta di ritorno è stata regolarmente firmata, all'indirizzo della società Ferriera Vittoria, da una persona a tal fine autorizzata. Se nessuno fosse stato presente all'indirizzo della ricorrente, la raccomandata sarebbe ritornata alla Commissione che avrebbe provveduto ad un'ulteriore notifica. La Commissione aggiunge che sembra strano che l'amministratore unico di una società si allontani per ferie per 37 giorni consecutivi senza neppure incaricare qualcuno di trasmettergli la posta urgente o di comunicargli telefonicamente le notizie più urgenti. Si tratta, in ogni caso, di un comportamento di estrema leggerezza che non è certo imputabile alla Commissione.
punto 3
La ricorrente fa valere, nelle sue osservazioni, che la veridicità delle circostanze attestate dal comandante della stazione dei carabinieri — e cioè che l'impresa era stata chiusa, a causa della crisi, dal 6 giugno a quel momento, che il suo personale aveva usufruito della «Cassa integrazione straordinaria» e che il suo amministratore unico era stato assente dall'impresa dal 19 luglio al 26 agosto 1983 — non può essere smentita, salvo querela di falso, trattandosi di dichiarazioni rese da un pubblico ufficiale. Gli elementi forniti dalla ricorrente hanno quindi un preciso valore probatorio, mentre le eccezioni sollevate dalla Commissione si basano solo su semplici presunzioni che portano alla conclusione secondo cui, quando una raccomandata giunge a destinazione, il suo contenuto sia noto al destinatario. Ma questa circostanza non è comprovata, a parere della ricorrente, da alcun dato di fatto tranne quello che la Commissione ha avuto dalla posta la ricevuta di ritorno della raccomandata, circostanza che non prova certo che la lettera sia stata esaminata dal sig. Bottazzi o da altro responsabile dell'impresa sin dal suo arrivo nella casella postale del destinatario. Inoltre, a quanto asserisce la ricorrente, è appena il caso di rilevare che la Commissione insinua che il maresciallo dei carabinieri di Presceglie si sarebbe limitato a certificare la rispondenza delle dichiarazioni del sig. Bottazzi con le scritture esistenti nell'impresa di cui trattasi. Ciò non è esatto in quanto il pubblico ufficiale «significa che quanto dichiarato (dal Bottazzi) corrisponde a verità». È notorio infatti, secondo la ricorrente, che la stazione dei carabinieri locale ha il compito specifico del controllo dell'ordine pubblico, ed il relativo maresciallo comandante è quotidianamente informato circa i movimenti delle persone, soprattutto in una piccola località come Odolo. Inoltre, alla luce delle circostanze di fatto particolari relative alla situazione dell'impresa, non può imputarsi al suo amministratore unico la leggerezza che la Commissione gli attribuisce. D'altro canto, la ricorrente ribadisce che non esiste alcuna norma giuridica che consenta di presumere che a seguito dell'arrivo di una raccomandata nella casella postale del destinatario, il contenuto di essa sia automaticamente noto al destinatario. Infine, la ricorrente adduce un ulteriore argomento a sostegno della ricevibilità del ricorso asserendo che non vi sarebbe stato motivo per non presentare tempestivamente ricorso nel caso in cui l'amministratore unico avesse avuto notizia, nel mese di luglio, del contenuto della decisione della Commissione.

SENTENZA › In fatto › V — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 29 marzo 1984 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. O. Montako, in qualità di agente, ha svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni alla stessa udienza del 29 marzo 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 ottobre 1983, la società Ferriera Vittoria srl, con sede in Odolo (Italia), ha proposto, a norma dell'art. 36 del trattato CECA, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 14 luglio 1983 n. C (83) 1022/5 con cui le è stata inflitta un'ammenda di LIT 70200900 per aver violato l'art. 60 del trattato CECA, praticando sottoquotazioni rispetto ai prezzi, fissati dalla Commissione, dei trafilati tondi. In subordine, la ricorrente chiede alla Corte di ridurre l'ammenda a cifra puramente simbolica e, in ulteriore subordine, di concederle una lunga di dilazione, senza interessi, per il pagamento dell'ammenda.
punto 2
La decisione litigiosa è stata spedita alla ricorrente con lettera raccomandata del 19 luglio 1983 la cui ricevuta di ritorno è stata firmata il 21 luglio 1983 all'indirizzo della Ferriera Vittoria in Odolo.
punto 3
La Commissione, con domanda incidentale, ha sollevato un'eccezione di irricevibilità per la tardiva presentazione del ricorso. Infatti, la ricorrente ha depositato il ricorso soltanto il 6 ottobre 1983, mentre la decisione di cui è causa le era stata notificata il 21 luglio 1983. Orbene, a norma del combinato disposto dell'art. 39 dello statuto (CECA) della Corte e dell'art. 33 del trattato CECA, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di un mese da quest'ultima data, prolungato di dieci giorni in ragione della distanza in conformità all'art. 81 del regolamento di procedura della Corte e all'art. 1 del relativo allegato IL A parere della Commissione il termine per la proposizione del presente ricorso sarebbe quindi scaduto il 1o settembre 1983.
punto 4
La ricorrente sostiene invece che il ricorso è ricevibile in quanto essa ha potuto prendere effettivamente conoscenza della decisione della Commissione solo alla fine del mese di agosto. In particolare, essa fa valere che l'impresa e i suoi uffici erano chiusi dal 6 giugno, a causa della crisi, e che, da tale data, il personale aveva beneficiato della «Cassa integrazione straordinaria». Inoltre, l'amministratore unico dell'impresa sarebbe stato assente dal 19 luglio al 26 agosto 1983 e avrebbe quindi potuto prendere conoscenza della decisione solo alla fine del mese di agosto, al momento del suo ritorno. A riprova di tali affermazioni, essa produce una dichiarazione giurata del suo amministratore unico, autenticata dal maresciallo della locale stazione dei carabinieri, che ha certificato «che quanto dichiarato» (dall'amministratore) «corrisponde a verità».
punto 5
La ricorrente fa inoltre valere che non esiste alcuna norma giuridica che consenta di presumere che, a seguito dell'arrivo di una raccomandata nella casella postale del destinatario, il contenuto di essa sia automaticamente noto al destinatario.
punto 6
Va ricordato che, in forza del combinato disposto degli artt. 33, 3o comma, e 36 del trattato CECA e dell'art. 39 dello statuto della Corte di giustizia CECA, i ricorsi di annullamento contro decisioni della Commissione fondate sull'art. 64 del trattato CECA vanno presentati entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della decisione.
punto 7
Tale termine, avendo un carattere rigido, come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 9 febbraio 1984 (causa 284/82, Busseni, Race. 1984, pag. 557), può essere prolungato solo in base alle proroghe per la distanza di cui all'art. 39, 2o comma, dello statuto (CECA) della Corte di giustizia. Nella fattispecie, il termine relativo alla distanza concesso ai cittadini italiani è di dieci giorni in conformità all'allegato II del regolamento di procedura della Corte.
punto 8
A norma del summenzionato art. 33, 3o comma, del trattato CECA, il termine di ricorso decorre dalla data della notifica dell'atto impugnato. Ai sensi dell'art. 81, par. 1, del regolamento di procedura della Corte, tale termine decorre, «se l'atto è stato comunicato, dal giorno successivo a quello in cui l'interessato ne ha avuto comunicazione ...».
punto 9
La notifica è avvenuta, nella fattispecie, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno sottoscritta il 21 luglio 1983, mezzo che consente di determinare con certezza il dies a quo per il computo del termine di cui trattasi, come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 17 luglio 1959 (cause 32 e 33/58, Snupat/Alta Autorità, Race. pag. 269).
punto 10
La ricorrente sostiene tuttavia che il termine poteva decorrere solo dalla data in cui il suo amministratore unico ha materialmente preso conoscenza del contenuto dell'atto notificato, il che si rendeva possibile solo dopo il 26 agosto 1983.
punto 11
Tale argomento va respinto in quanto infondato. Risulta infatti dalle disposizioni precitate che la conoscenza effettiva del contenuto dell'atto notificato da parte dell'amministratore unico della ricorrente non può avere influenza sul momento da cui decorre il termine di ricorso.
punto 12
Va tuttavia esaminato se le suddette circostanze che la ricorrente invoca non configurino un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell'art. 39, 3o comma, dello statuto (CECA) della Corte di giustizia e se, per questo motivo, essa sia stata impossibilitata a presentare tempestivamente il ricorso.
punto 13
Va rilevato, su questo punto, che la nozione di forza maggiore riguarda essenzialmente, a prescindere dalle caratteristiche particolari degli ambiti specifici in cui essa viene impiegata, circostanze che rendono impossibile la realizzazione dell'atto litigioso. Anche se non presuppone un'impossibilità assoluta, essa richiede tuttavia che si tratti di difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà della persona interessata e che risultino inevitabili malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (sentenza 9.2.1984, causa 284/82, Busseni).
punto 14
Nella fattispecie, risulta dagli atti che l'impresa Vittoria era chiusa, che il suo personale beneficiava della «Cassa integrazione straordinaria» e che il suo amministratore unico si era assentato per motivi personali. Tali circostanze non dispensavano l'amministratore unico dal compiere gli atti di amministrazione necessari durante la sua assenza. Di conseguenza, la presentazione tardiva del ricorso non può essere considerata imputabile a caso fortuito o di forza maggiore.
punto 15
Da quanto precede risulta che il ricorso è stato presentato tardivamente e che va quindi respinto in quanto irricevibile.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 16
A norma dell'art. 69, par. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (terza sezione) dichiara e statuisce: 1. Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2. La ricorrente è condannata alle spese.

Firme

Galmot Everling Kakouris Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 30 maggio 1984. Per il cancelliere D. Louterman amministratore Il presidente della terza sezione Y. Galmot

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