Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 8 novembre 1977, causa 26/77
Epigrafe
Nel procedimento 26/77,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht (Tribunale finanziario) di Berlino nella causa dinanzi ad esso pendente fra
BALKAN-IMPORT-EXPORT GMBH, con sede Berlino,
e
HAUPTZOLLAMT BERLIN-PACKHOF (ufficio doganale principale di Berlino-Packhof),
domanda vertente sull'interpretazione e la validità di alcune disposizioni di taluni regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi al calcolo e alla fissazione del prelievo da applicare a un determinato prodotto lattiero-caseario,
LA CORTE (seconda sezione),
composta dai signori: M. Sørensen, presidente di sezione; P. Pescatore e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia possono essere così riassunti:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
Il 28 luglio 1976, la società Balkan-Import-Export GmbH, con sede in Berlino, importava dalla Bulgaria nella Repubblica federale di Germania — in base ad un contratto d'esclusiva a lungo termine stipulato con l'ente statale bulgaro per il commercio, Rodopaimpex — 14460 kg di formaggio pecorino, contemplato dalla voce 04.04 E I b) 4 della tariffa doganale comune.
paragrafo 2
Con accertamento 30 luglio 1976, lo Hauptzollamt (ufficio doganale principale) di Berlin-Packhof esigeva dalla Balkan, oltre agli importi compensativi monetari ed alla tassa sul valore aggiunto all'importazione, un prelievo pari a 27585,34 DM, calcolato in ragione di 59,25 UC il quintale.
paragrafo 3
Il 18 agosto 1976, la Balkan — senza esperire preventivamente alcun rimedio amministrativo — impugnava tale accertamento dinanzi al Finanzgericht di Berlino chiedendone l'annullamento parziale.
paragrafo 4
Essa sostiene che il prelievo richiestole è troppo elevato giacchè è calcolato in funzione di un prezzo franco frontiera troppo basso. A suo avviso, se nel caso di specie si fosse applicato correttamente il diritto comunitario, e in particolare il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 — relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148, pag. 13) —, il regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 823 — che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 151, pag. 3) —, modificato dal regolamento del Consiglio 27 febbraio 1975, n. 467 (GU n. L 52, pag. 10), e il regolamento della Commissione 24 luglio 1968, n. 1073 — che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera e per la fissazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 180, pag. 25) —, il prelievo avrebbe dovuto essere calcolato in ragione di 39,25 UC il quintale ed essere pertanto pari a soli 9306,39 DM.
paragrafo 5
Con ordinanza 10 febbraio 1977, il Finanzgericht di Berlino (III sezione), in forza dell'art. 177 del trattato CEE, ha sospeso il procedimento fintantochè la Corte di giustizia non si sia pronunziata in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:
paragrafo 6
1) Se l'attrice possa pretendere, in base al diritto comunitario e nonostante il mancato adeguamento dei prezzi d'offerta franco frontiera per il «Kaschkaval» ed il pecorino per la campagna lattiera 1976-77, che il prelievo gravante sui prodotti da essa importati il 30 luglio 1976 venga calcolato in ragione d'un tasso di prelievo di 126,41 DM il quintale e non già, come richiesto invece dal convenuto, di 190,77 DM il quintale.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione: se la fissazione dei prezzi franco frontiera nell'ambito dell'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 28 giugno 1968, n. L 148, pag. 13), per prodotti della voce 04.04 - E - I - b - 3/4 della TDC costituisca un regime preferenziale ai sensi dell'art. 14, n. 6, di detto regolamento oppure una disciplina della fissazione dei prelievi ai sensi del suddetto art. 14.
3) Qualora si tratti di una disciplina normale dei prelievi: se la Commissione ed il Consiglio delle Comunità europee abbiano violato il combinato disposto dell'art. 14 del citato regolamento e degli artt. 2-7 del regolamento CEE della Commissione 24 luglio 1968, n. 1073, relativo alle modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi franco-frontiera e per la fissazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 26 luglio 1968, n. L 180, pag. 25), quando, pur essendo a conoscenza dell'andamento dei prezzi d'offerta per i prodotti di cui alla voce 04.04 E - I - b - 3/4 della TDC, hanno trascurato, al momento di fissare i prezzi per la campagna lattiera 1976-77, di fissare il prezzo minimo di detti prodotti ad almeno 150 e, rispettivamente, 135 unità di conto, previa modifica dell'art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 823, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 30 giugno 1968, n. L 151, pag. 3).
4) Qualora si tratti invece d'una disciplina speciale (regime preferenziale):
a) Se i prezzi franco-frontiera dei citati prodotti vengano fissati esclusivamente d'accordo con i paesi terzi interessati oppure anche l'attrice possa chiedere, nell'ambito dell'art. 14 del regolamento CEE, n. 804/68 e dei relativi regolamenti d'attuazione, l'adeguamento dei prezzi franco frontiera.
b) Se il regolamento CEE n. 1073/68 valga anche per la fissazione dei prezzi franco frontiera nell'ambito dell'art. 14, n. 6, del regolamento CEE n. 804/68 e dell'art. 8 del regolamento CEE n. 823/68.
c) Se il Consiglio e la Commissione fossero tenuti, al momento della fissazione dei prezzi per la campagna lattiera 1976-77, ad aumentare i prezzi franco frontiera per i prodotti contemplati dalla voce 04.04 - E - I - b - 3/4 della TDC almeno fino a 150 e, rispettivamente, 135 unità di conto.
paragrafo 7
L'ordinanza del Finanzgericht di Berlino è pervenuta in cancelleria il 23 febbraio 1977.
paragrafo 8
In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, la Commissione delle Comunità europee, la società Balkan-Import-Export GmbH, attrice nella causa principale, e il Consiglio delle Comunità europee hanno depositato osservazioni scritte il 25 aprile, il 28 aprile e, rispettivamente, il 3 maggio 1977.
paragrafo 9
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 10
Essa ha tuttavia invitato l'attrice nella causa principale a produrre, prima dell' apertura della fase orale, taluni dati; questi sono stati depositati il 6 luglio 1977.
paragrafo 11
Con ordinanza 22 giugno 1977, la Corte, a norma dell'art. 95, n. 1, del regolamento di procedura, ha rimesso la causa alla seconda sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
La società Balkan-Import-Export GmbH, attrice nella causa principale, deduce sostanzialmente quanto segue:
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione
paragrafo 1
L'attrice precisa che, dinanzi al giudice nazionale, essa si è limitata a sostenere che il prelievo applicato nella fattispecie non le sembra conforme al diritto comunitario; a suo avviso, il tasso di prelievo va calcolato, in base al sistema vigente, in funzione di un prezzo minimo pari a 150 e non a 130 UC e dev'essere pertanto pari a 126,41 anzichè 190,77 DM; essa chiede pertanto l'applicazione di un tasso di prelievo calcolato correttamente.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla seconda questione
paragrafo 1
a) Il prelievo relativo al formaggio pecorino va determinato in base all'art. 8 del regolamento n. 823/68, modificato dal regolamento n. 467/75. Il regolamento n. 823/68 è fondato sul regolamento n. 804/68 e in particolare sull'art. 14, n. 6, di questo; ne consegue che l'art. 8 del regolamento n. 823/68 costituisce una «disposizione speciale relativa al calcolo dei prelievi», di cui al suddetto art. 14.
b) Il regime speciale in materia di prelievi contemplato dall'art. 8 del regolamento n. 823/68 non costituisce tuttavia un regime preferenziale riservato a un determinato paese esportatore. L'art. 14, n. 6, del regolamento n. 804/68 non precisa i criteri di calcolo «speciali» dei prelievi. L'art. 8 del regolamento n. 823/68 si applica ai prodotti che rientrano nel gruppo 11, qualunque sia il paese terzo dal quale provengono. Il carattere «speciale» del sistema di calcolo prescritto da tale articolo non può nemmeno consistere nel fatto che i prelievi non sono calcolati in base alla differenza fra il prezzo d'entrata e il prezzo franco frontiera del prodotto pilota: infatti, è proprio su tale principio, sancito dall'art. 14, n. 3, del regolamento n. 804/68, che si fonda il suddetto art. 8. La peculiarità del regime di cui trattasi potrebbe se mai essere ravvisata nel fatto che i prezzi d'offerta franco frontiera sono fissati per un periodo di tempo abbastanza lungo. A questo proposito l'attrice non ha nulla da obiettare; a suo avviso, comunque, è necessario che i prezzi franco frontiera fissati dalle autorità comunitarie vengano adeguati nella maggior misura possibile a quelli effettivamente praticati.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla terza questione
paragrafo 1
Vi sono buoni motivi per ritenere che l'art. 8 del regolamento n. 823/68 costituisca una «disposizione speciale» ai sensi dell'art. 14, n. 6, del regolamento n. 804/68. Per il resto, la terza questione è assorbita dalla quarta questione sub c).
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla quarta questione
paragrafo 1
a) In base al regolamento n. 1073/68, la Commissione è obbligata a tener conto di qualsiasi informazione ch'essa acquisisca direttamente o tramite gli Stati membri; ne consegue che, nell'esercizio del potere di valutazione discrezionale attribuitole in materia di fissazione dei prezzi d'offerta franco frontiera, essa è tenuta a prendere obiettivamente in considerazione tutti i dati di fatto che le sono comunicati, anche dagli importatori interessati, circa i prezzi franco frontiera effettivamente praticati.
I prelievi contemplati dall'art. 8 del regolamento n. 823/68 sono del pari fissati in base a criteri obiettivi, cioè in funzione della differenza fra il prezzo d'entrata e il prezzo d'offerta franco frontiera. I cittadini di uno Stato membro i quali ritengano che il criterio obbiettivo del prezzo d'offerta franco frontiera non sia stato valutato correttamente hanno il diritto — giacchè le norme che fissano il tasso del prelievo hanno efficacia immediata — di chiedere alla Commissione di adeguare il fattore prezzo alla situazione reale. Gli artt. 14 del regolamento n. 804/68 e 8 del regolamento n. 823/68 non prescrivono, a questo proposito, alcuna domanda da parte dei paesi terzi interessati né alcun accordo con questi. La Commissione fissa i prelievi contemplati dalle disposizioni speciali di cui all'art. 14, n. 6, del regolamento n. 804/68, in modo autonomo e in base a criteri di prezzo obbiettivi. Pertanto non è esatta l'opinione espressa dall'avvocato generale nelle conclusioni presentate nell'ambito della causa 55/75, Balkan (Racc. 1976, pag. 34), secondo cui spetta al paese esportatore adoperarsi per ottenere il necessario adeguamento dei prezzi minimi fissati dalle autorità comunitarie ai prezzi d'offerta reali.
b) Il regolamento della Commissione n. 1073/68 è fondato in particolare sull'art. 14, n. 7, del regolamento n. 804/68; esso non ha pertanto alcuna rilevanza per quanto concerne gli atti emanati dal Consiglio in base all'art. 14, n. 6, del regolamento n. 804/68; tuttavia, la Commissione deve tenerne conto quando esercita il diritto di formulare proposte in merito alla modifica dell'art. 8 del regolamento n. 823/68. Ciò vale sopprattutto nel caso in cui il prelievo va calcolato in base alla differenza fra il prezzo d'entrata e il prezzo d'offerta franco frontiera: in tal caso, la Commissione deve conformarsi ai criteri obbiettivi indicati dal regolamento n. 1073/68 per quanto concerne la fissazione dei prezzi franco frontiera e tener conto, in particolare, dell'effettivo andamento dei prezzi sui mercati rappresentativi, come il mercato bulgaro.
Peraltro, la Commissione stessa ammette di essere tenuta a stabilire i prezzi d'offerta franco frontiera in base a criteri obiettivi anche qualora il regolamento n. 1073/68 non potesse essere applicato in relazione alla fissazione dei prezzi suddetti nell'ambito dell'art. 8 del regolamento n. 823/68.
c) La Commissione e il Consiglio dispongono di un potere discrezionale in materia d'adeguamento dei prezzi d'offerta franco frontiera ai prezzi d'offerta reali; nell'esercizio di tale potere, la Commissione ha però l'obbligo di tener conto dell'effettivo andamento di tali prezzi e di prendere in considerazione le ripercussioni dell'aumento dei prezzi d'entrata sul calcolo dei prelievi. Orbene, nel fissare i prezzi per la stagione 1976/77, essa non ha fatto né l'una né l'altra cosa, sebbene non ignorasse che i prezzi d'offerta erano aumentati sin dal 1975 e che i prezzi d'entrata erano passati da 173,80 UC (1o febbraio 1975) a 194 UC il quintale (16 settembre 1976). Poiché, per di più, i prezzi minimi fissati dalle autorità comunitarie erano rimasti immutati, i prelievi hanno subito un costante aumento, passando da 170,80 UC nel gennaio 1974 a 202,05 UC nel novembre 1976. Tale aumento ha avuto ripercussioni estremamente negative sull'andamento degli affari dell'attrice nel settore del formaggio pecorino.
paragrafo 2
Nonostante numerose domande della Balkan e i dati prodotti a sostegno delle stesse, la Commissione ha omesso di adeguare i prezzi minimi nell'ambito della fissazione dei prezzi per la stagione 1976-77. Di conseguenza, il pecorino importato dall'attrice è stato assoggettato a un onere tributario eccessivo.
paragrafo 3
L'attrice ravvisa nel comportamento della Commissione uno sviamento di potere per i seguenti motivi:
paragrafo 4
il prelievo relativo al formaggio pecorino è calcolato in base a criteri obbiettivi, fra cui il prezzo d'offerta franco frontiera; questo prezzo ha superato le 160 UC il quintale; il mantenimento del livello del prezzo minimo a 115 UC non è obbiettivamente giustificato;
nel rissare il prelievo, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione non solo l'aumento dei prezzi d'offerta reali, ma anche quello, non trascurabile, dei prezzi d'entrata; in spregio alla prassi consolidata che impone di conservare un certo equilibrio fra i prezzi d'offerta e i prezzi d'entrata, essa, all'atto della fissazione dei prezzi per la stagione 1976-77, ha proposto due volte l'aumento dei prezzi d'entrata senza tuttavia modificare i prezzi d'offerta franco frontiera per il pecorino, che erano effettivamente aumentati;
a norma dell'art. 33 del regolamento n. 804/68, la Commissione deve tener conto, nel fissare i prelievi, degli obbiettivi indicati dall art. 110 del trattato; orbene, essa ha violato tale obbligo rifiutandosi di proporre al Consiglio l'adeguamento dei prezzi minimi ai prezzi d'offerta reali.
paragrafo 5
L'attrice ha calcolato la riduzione del prelievo chiesta al giudice nazionale partendo da un prezzo minimo pari a 150 UC: a norma dell'art. 8 del regolamento n. 823/68, la Commissione, in forza del suo potere discrezionale, avrebbe dovuto portare il prezzo d'offerta franco frontiera per la stagione lattiera 1976/77 ad almeno 150 UC, per tener conto dell'aumento dei prezzi d'offerta effettivamente praticati e compensare quello dei prezzi d'entrata.
paragrafo 6
Il Consiglio osserva che, nel formulare e motivare le questioni sottoposte alla Corte, il Finanzgericht di Berlino si è largamente ispirato alle tesi e agli argomenti esposti nell'atto di citazione, incorrendo così in numerosi errori.
paragrafo 7
Nella causa principale si tratta unicamente di formaggio pecorino, contemplato dalla voce tariffaria 04.04 E - I - b) 4, e non di «Kaschkaval», compreso nella voce 04.04 E - I - b) 3. Poiché le norme in materia di prelievo relative a questi due gruppi di prodotti non sono del tutto identiche fra loro, la Corte di giustizia deve limitarsi a risolvere le questioni sottopostele nella parte in cui concernono il pecorino.
paragrafo 8
Le suddette questioni contengono talune imprecisioni per quanto riguarda la stessa nozione dei due sistemi di prelievo che, a norma del regolamento di base n. 804/68, possono essere applicati, a discrezione, dalle autorità comunitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
paragrafo 9
Il sistema «generale» di calcolo del prelievo è contemplato dall'art. 14, n. 3, 2o comma, del suddetto regolamento, ai termini del quale, «il prelievo per i prodotti di un gruppo, quando non è fissato da disposizioni speciali, è uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera». Questo sistema, a norma dello stesso art. 14, n. 3, 1o comma, è fondato sulla ripartizione dei prodotti in gruppi che comprendono un «prodotto pilota» e «prodotti assimilati», i quali «presentino, dal punto di vista del regime degli scambi, caratteristiche sufficientemente paragonabili». La determinazione dei suddetti gruppi è stata effettuata dal Consiglio, in base all'art. 14, n. 6, primo trattino, con il regolamento n. 823/68. Gli elementi determinanti per il calcolo del prelievo — anche per quanto concerne i «prodotti assimilati» — sono il prezzo d'entrata fissato annualmente dal Consiglio per il solo prodotto pilota e il prezzo franco frontiera della Comunità, stabilito anch'esso per il solo prodotto pilota. Il prezzo d'offerta franco frontiera dei «prodotti assimilati» effettivamente praticato è, in via di principio, irrilevante ai fini del calcolo del prelievo da riscuotere su tali prodotti.
paragrafo 10
A norma dell'art. 14, n. 3, 2o comma, del regolamento n. 804/68, il prelievo può essere fissato, per determinati prodotti — in pratica si tratta solo di «prodotti assimilati» — , mediante «disposizioni speciali». Competente ad emanare siffatte disposizioni è il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione; esso dispone, a questo proposito, di un ampio potere discrezionale, limitato unicamente dagli obiettivi generali perseguiti dal regolamento di base e dalle norme del trattato su cui questo è fondato.
paragrafo 11
In forza di tale potere, il Consiglio ha emanato — artt. 2-8 del regolamento n. 823/68 — talune disposizioni speciali, di contenuto molto vario, per il calcolo del prelievo da applicare a un certo numero di «prodotti assimilati» appartenenti a gruppi diversi. Per quanto concerne il formaggio pecorino, siffatte disposizioni furono emanate per la prima volta nell'ambito del regolamento del Consiglio 10 novembre 1970, n. 2307 (GU n. L 249, pag. 13), che modificava il regolamento n. 823/68; esse miravano a consentire l'applicazione a tale varietà di formaggio — tenuto conto delle sue «caratteristiche tipiche» di un tasso di prelievo inferiore a quello calcolato in base al sistema generale vigente per il prodotto pilota. Successivamente, tali norme sono state più volte modificate in funzione della situazione del mercato e dell'andamento dei prezzi, conservando tuttavia la struttura e la funzione fondamentale (riduzione del prelievo) originarie. Nell'estate del 1976, il testo in vigore era quello modificato dal regolamento n. 467/75; a norma dell'art. 2 di tale regolamento, nel caso in cui risulti che il prezzo praticato all'importazione nella Comunità di una merce contemplata dalla voce tariffaria 04.04 E - I - b) 4, originaria e in provenienza da un determinato paese terzo, non è inferiore a 115 UC il quintale, il prelievo da riscuotere su ogni quintale di detta merce importata da tale paese è pari al prezzo d'entrata diminuito di 130 UC. Orbene, il tasso di prelievo applicato nella fattispecie (59,25 UC) è stato appunto calcolato in funzione del prezzo d'entrata vigente nell'estate del 1976, pari a 189,25 UC.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione
paragrafo 1
a) L'applicazione del diritto comunitario a un caso concreto spetta al giudice nazionale; pertanto la Corte non può risolvere la prima questione così com'è formulata.
b) Detta questione mira in realtà a stabilire se — come sostiene l'attrice — ai fini del calcolo del prelievo da applicare al formaggio pecorino dalla stagione 1976-77 in poi, occorresse detrarre dal prezzo d'entrata un importo fisso pari a 150 UC e non già a 130 UC, come prescritto dall'art. 2 del regolamento n. 467/75.
paragrafo 2
Gli argomenti dedotti a questo proposito dalla Balkan sono fondati sul sistema generale di prelievi, mentre nel caso di specie va applicata una normativa speciale. Essa chiede l'applicazione della formula: prelievo = prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera del prodotto assimilato.
paragrafo 3
Ora, il prelievo ha la funzione di portare il prezzo d'offerta franco frontiera di un determinato prodotto al livello auspicato nella Comunità; in quanto differenza fra questi due valori, esso va calcolato in relazione allo stesso prodotto. È quindi coerentemente che l'art. 14, n. 3, 2o comma, del regolamento n. 804/68 fa riferimento al prezzo d'entrata e al prezzo franco frontiera del prodotto pilota. Estendendo — per semplificare le formalità amministrative e in ragione di «caratteristiche commerciali sufficientemente paragonabili» — i suddetti valori ai «prodotti assimilati» per quanto concerne il calcolo del prelievo, il legislatore ha semplicemente voluto sottolineare che il prelievo da applicare a tali prodotti dev'essere uguale a quello applicato al prodotto pilota; esso, tuttavia, ha lasciata aperta la possibilità di una oscillazione più o meno sensibile del prezzo d'offerta franco frontiera effettivo dei prodotti assimilati al di sopra o al di sotto di quello del prodotto pilota.
paragrafo 4
È quindi contrario al sistema calcolare il prelievo da riscuotere all'importazione di un determinato prodotto assimilato in base alla differenza fra il prezzo d'entrata del prodotto pilota e il prezzo d'offerta franco frontiera effettivo del prodotto assimilato.
paragrafo 5
Occorre sottolineare che il regime speciali di prelievi vigente per il formaggio pecorino prescinde completamente dalla nozione di «prezzo franco frontiera» ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 804/68. L'importo di 130 UC — fissato dall'art. 2 del regolamento n. 467/75 — da detrarre dal prezzo d'entrata ai fini del calcolo del prelievo non ha giuridicamente alcuna relazione con il prezzo franco frontiera accertato. Lo stesso vale per quanto concerne il «prezzo minimo» di 115 UC fissato dalla stessa norma. Il «prezzo franco frontiera», pertanto, non ha alcuna rilevanza per il calcolo del prelievo di cui trattasi, al pari — del resto — del prezzo d'offerta franco frontiera effettivamente pagato dall'attrice o del prezzo di mercato praticato alla frontiera di paesi terzi.
paragrafo 6
La caratteristica delle «disposizioni speciali» emanate dal Consiglio risiede nel fatto che esse possono derogare al principio generale (prelievo = prezzo d'entrata diminuito del prezzo franco frontiera); l'ampiezza di tale deroga è lasciata alla discrezione del Consiglio. Questo ha del pari la facoltà di influenzare la formazione del prezzo di un prodotto all'interno della Comunità mediante una normativa speciale concernente il prelievo da applicare a un determinato prodotto, a patto, tuttavia, di non scostarsi dai principi stabiliti dal regolamento di base e di rispettare gli artt. 39, 42, 43 e 110 del trattato CEE. Il Consiglio non ha alcun motivo per ritenere di aver ecceduto i limiti del suo potere discrezionale nell'emanare e modificare le disposizioni speciali, o semplicemente nell'astenersi dal procedere ad adeguamenti assertivamente necessari.
paragrafo 7
La normativa speciale relativa al formaggio pecorino, così come la cadenza e la misura delle modifiche successivamente apportatele, è stata influenzata non solo dalle «caratteristiche tipiche» del prodotto, ma anche dagli interessi politico-commerciali della Comunità nei confronti di taluni paesi produttori. Siffatte considerazioni inducono spesso il Consiglio a ridurre in determinati casi, mediante l'emanazione di norme speciali, il prelievo contemplato dalla normativa generale; se in seguito esso si astiene deliberatamente dal modificare tali norme speciali in funzione dell'andamento dei prezzi è perchè la Comunità ha, dal punto di vista commerciale, minore interesse a fare concessioni ai paesi terzi produttori.
paragrafo 8
Comunque, la differenza fra il prelievo relativo al formaggio pecorino calcolato in base al sistema generale e quello ridotto, da applicare in forza della normativa speciale di cui al regolamento n. 467/75, non è affatto diminuita nel periodo antecedente l'estate del 1976, ma ha continuato ad aggirarsi sulle 60 UC.
paragrafo 9
La prima questione va pertanto risolta, in ogni caso, in senso negativo.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla seconda questione
paragrafo 1
Le disposizioni dell'art. 8 del regolamento n. 823/68 concernenti il prelievo da riscuotere all'importazione di formaggio pecorino costituiscono disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi ai sensi dell'art. 14, nn. 3, 2o comma, e 6, 2o trattino, del regolamento n. 804/68.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla terza questione
paragrafo 1
Tale questione è priva di oggetto giacché è fondata sul presupposto che l'art. 8 del regolamento n. 823/68 costituisca una norma appartenente al sistema generale di prelievi.
paragrafo 2
Essa, peraltro, mira a far constatare che le istituzioni comunitarie hanno violato determinati obblighi loro incombenti e quindi non concerne né la validità né l'interpretazione di un atto giuridico ai sensi dell'art. 177 del trattato.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla quarta questione
paragrafo 1
a) Spetta alle istituzioni comunitarie competenti modificare, se del caso, le disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento n. 823/68 relative al prelievo da riscuotere sul formaggio pecorino; né i paesi terzi produttori, né i privati hanno il diritto di presentare domande in tal senso.
b) Il regolamento n. 1073/68 non può trovare applicazione in relazione al prelievo all'importazione di formaggio pecorino, il quale è fissato dall'art. 8 del regolamento n. 823/68.
c) Tale questione non può essere esaminata nell'ambito di un procedimento pregiudiziale.
paragrafo 2
La Commissione sottolinea che il Finanzgericht di Berlino nel formulare le questioni pregiudiziali, non è riuscito ad evitare per intero gli equivoci materiali e gli errori di terminologia figuranti nella domanda dell'attrice; essa, pertanto, ricorda le caratteristiche principali del regime di prelievi di cui trattasi, quali risultano, in particolare, dai regolamenti nn. 804/68, 823/68 e 1073/68.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione
paragrafo 1
Tenuto conto dei criteri in base ai quali vanno calcolati i prelievi da applicare ai formaggi di latte di pecora, la Commissione e il Consiglio non sono obbligati a tener conto dei prezzi d'acquisto o dei prezzi d'offerta effettivamente pagati dall'attrice.
paragrafo 2
Il pecorino da questa importato costituisce un prodotto assimilato appartenente al gruppo n. 11. Il prelievo da riscuotere normalmente in forza dell'art. 14 del regolamento n. 804/68 è calcolato unicamente in funzione della situazione del mercato e dei prezzi franco frontiera del prodotto pilota del suddetto gruppo (formaggio del tipo «Gouda»), e non in base alla differenza fra il prezzo d'entrata vigente per questo tipo di formaggio e i prezzi all'importazione pagati dall'attrice per il pecorino.
paragrafo 3
Il regime di prelievi contemplato dall'art. 8 del regolamento n. 823/68, da applicare al pecorino dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 2307/70, prescinde completamente dai suddetti prezzi all'importazione. L'importo da riscuotere è un importo forfettario fissato a lungo termine e calcolato in modo da proteggere il mercato comunitario. L'adeguamento costante di tale importo alle fluttuazioni dei prezzi all'importazione pagati dall'attrice non è prescritto dalla normativa in materia, non è necessario né è mai stato finora effettuato.
paragrafo 4
I prezzi minimi di cui all'art. 8 hanno unicamente la funzione di determinare il livello dei prezzi all'importazione ritenuto necessario per la protezione del mercato comunitario; essi non pregiudicano affatto la libertà dei paesi esportatori di tentare di ottenere ricavi o prezzi all' esportazione più elevati.
paragrafo 5
Fra la Bulgaria e la Comunità non esiste alcun accordo commerciale che possa obbligare il Consiglio a modificare i valori fissati dall'art. 8. Comunque, l'attrice non potrebbe fondare sull' esistenza di siffatti obblighi un diritto soggettivo.
paragrafo 6
Del pari, dal mezzo relativo allo sviamento di potere, dedotto dall'attrice, non è possibile ricavare l'esistenza del diritto di questa ad ottenere la riduzione dei prelievi.
paragrafo 7
In primo luogo, infatti, l'art. 8 costituisce uno strumento della politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi, con il quale la Comunità prende favorevolmente in considerazione gli interessi di taluni paesi esportatori. Esso non rappresenta una disposizione con cui la Comunità adempie obblighi assertivamente incombentile nei confronti di determinati importatori e dei quali questi possano esigere in giudizio il rispetto. Il Consiglio, nel decidere — discrezionalmente — se e in quale misura sia opportuno favorire l'importazione di pecorino bulgaro mediante l'applicazione di un prelievo preferenziale, deve tener conto degli interessi della Comunità sul piano della politica commerciale e degli obiettivi perseguiti attraverso la politica agricola comune, ma non è tenuto a conformarsi ai desiderata dei singoli importatori.
paragrafo 8
Comunque, non sussiste il minimo elemento che dimostri che vi sia stato sviamento di potere. La situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari non è affatto migliorata negli ultimi anni; all'incremento costante della produzione comunitaria di pecorino non ha fatto riscontro un analogo incremento delle vendite. A causa delle crescenti difficoltà che si oppongono all'esportazione del pecorino comunitario, la Commissione ha rinunciato ad agevolare ulteriormente l'importazione del pecorino bulgaro, che fruiva già di condizioni molto favorevoli.
paragrafo 9
Quand'anche le autorità comunitarie, nel fissare i prezzi e gli importi di cui all'art. 8, avessero commesso uno sviamento di potere, e quindi il prelievo imposto nella fattispecie fosse illegittimo, esse non sarebbero obbligate a calcolare il prelievo in base ai prezzi all'importazione effettivamente pagati dall'attrice. Quando infatti il regime speciale contemplato dall'art. 8 non può trovare applicazione per motivi di carattere giuridico, va applicato un tasso di prelievo calcolato in conformità all'art. 14, n. 3, del regolamento n. 804/68.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla seconda questione
paragrafo 1
Per i formaggi di latte di pecora importati dall'attrice non è fissato alcun prezzo franco frontiera, trattandosi di prodotti assimilati. Invero il prelievo da applicare ai prodotti appartenenti al gruppo n. 11 è pari al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera dello stesso. Questo costituisce il regime normale di prelievi contemplato dall'art. 14, n. 3, del regolamento n. 804/68.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla terza questione
paragrafo 1
Ai termini dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 804/68, il prelievo ivi contemplato va calcolato in base ai criteri stabiliti dalla stessa norma «quando non è fissato da disposizioni speciali». L'art. 8 del regolamento n. 823/68 costituisce una disposizione speciale esclusiva di questo tipo; il regime ch'esso contempla non ha nulla a che vedere con i «prezzi franco frontiera» in base ai quali va calcolato il prelievo normale.
paragrafo 2
Prescindendo dal fatto che il Consiglio, nell'esercizio del suo potere legislativo, non è obbligato ad attenersi alle norme di attuazione emanate dalla Commissione, che agisce dietro sua autorizzazione, l'applicazione dell'art. 8 del regolamentò n. 823/68 non può, anche per semplice logica, essere in contrasto con le norme del regolamento n. 1073/68 relative al calcolo dei prezzi franco frontiera.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla quarta questione
paragrafo 1
Tale questione è priva d'oggetto.
SENTENZA › In fatto › III — Fase orale
paragrafo 1
Nell'udienza del 14 luglio 1977, la societa Balkan-Import-Export GmbH, attrice nella causa principale, rappresentata dall'aw. Dietrich Ehle, del foro di Colonia, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal suo consigliere giuridico Bernhard Schloh, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Peter Gilsdorf, in sostituzione del sig. Peter Kalbe, hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto a taluni quesiti formulati dalla Corte.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 6 ottobre 1977.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 10 febbraio 1977, pervenuta in cancelleria il 23 febbraio successivo, il Finanzgericht di Berlino ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, quattro questioni concernenti l'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 — relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148, pag. 13) — del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 823 — che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 151, pag. 3) — modificato dal regolamento del Consiglio 27 febbraio 1975, n. 467 (GU n. L 52, pag. 10), nonchè del regolamento della Commissione 24 luglio 1968, n. 1073 — che stabilisce le modalità di attuazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera e per la fissazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 180, pag. 25) — in relazione alla fissazione del prelievo da riscuotere all'importazione dalla Bulgaria, effettuata il 28 luglio 1976, di una partita di formaggi di latte di pecora contemplati dalle voci 04.04. E-I-b) e 4 della tariffa doganale comune.
punto 2
I partecipanti al presente procedimento hanno osservato che, contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza di rinvio, oggetto della suddetta importazione erano unicamente prodotti di cui alla voce tariffaria 04.04. E-I-b) 4;
spetta al giudice nazionale accertare tale fatto, che non risulta avere alcuna rilevanza ai fini della soluzione delle questioni sottoposte a questa Corte.
punto 3
L'attrice nella causa principale contesta la legittimità dell'atto con il quale lo Hauptzollamt di Berlino-Packhof ha fissato l'importo del prelievo, a suo avviso troppo elevato, tenuto conto dell'andamento del prezzo d'offerta franco frontiera dei prodotti di cui trattasi; a questo proposito essa assume che, in conseguenza del mancato adeguamento, da parte delle autorità comunitarie competenti, del prezzo d'offerta franco frontiera — che costituirebbe uno dei fattori del calcolo del prelievo — all'andamento dei prezzi effettivamente praticati, le è stato imposto un onere ingiustificato e il volume delle sue importazione ha subito una contrazione; essa chiede pertanto che l'atto con il quale è stato fissato il prelievo venga modificato in funzione del livello effettivo del prezzo all'importazione.
punto 4
L'art. 14, n. 3, 2o comma, del regolamento n. 804/68 — che, per quanto concerne il periodo in considerazione, ha posto le basi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — consente di distinguere fra il regime generale dei prelievi e le «disposizioni speciali» determinate dal Consiglio, a norma del n. 6 dello stesso articolo, nell'art. 8 del regolamento n. 823/68, modificato, all'epoca dei fatti di causa, dall'art. 2 del regolamento n. 467/75 (in prosieguo, art. 8 del regolamento n. 823/68);
tenuto conto di questo duplice regime, è opportuno esaminare innanzitutto la seconda questione del Finanzgericht.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione, relativa alla distinzione fra il regime generale e il regime speciale
punto 5
Con la seconda questione si chiede in sostanza se il regime da applicare ai prodotti di cui alle voci 04.04. E-I-b) 3 e 4 della tariffa doganale comune nell'ambito dell'art. 14 del regolamento n. 804/68 costituisca una normativa speciale ai sensi dell'art. 14, n. 6, di detto regolamento, oppure una normativa che rientra nel regime generale contemplato dallo stesso articolo al n. 3, 2o comma;
per risolvere la questione è necessario precisare la natura dei due regimi suddetti e delimitarne le rispettive sfere d'applicazione.
punto 6
Ai termini dell'art. 14, n. 2, del regolamento di base n. 804/68, all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1 dello stesso regolamento viene riscosso un prelievo;
ai fini dell'applicazione di tale prelievo, l'art. 14, n. 3, 1o comma, primo inciso, stabilisce che i prodotti di cui trattasi sono ripartiti in gruppi e che per ciascun gruppo viene determinato un «prodotto pilota»;
la determinazione di tali gruppi e dei prodotti pilota è stata effettuata con il regolamento n. 823/68, il cui allegato I distingue dodici gruppi, cinque dei quali (gruppi nn. 7-11) comprendono le diverse varietà di formaggio con i rispettivi prodotti pilota; dall'analisi delle voci tariffarie cui fa riferimento il regolamento n. 823/68 nella versione originaria, risulta che inizialmente le varietà di formaggio oggetto della causa principale erano comprese nel gruppo 11 e pertanto erano assoggettate al regime generale;
ai termini dell'art. 14, n. 3, 2o comma, del regolamento n. 804/68, il prelievo, per i prodotti di ciascun gruppo, è uguale al prèzzo d'entrata del rispettivo prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera;
a norma del n. 4 dello stesso articolo, il prezzo franco frontiera della Comunità è fissato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale;
è opportuno sottolineare, in relazione alla causa pendente dinanzi al giudice nazionale, che tale sistema di fissazione del prelievo, fondato sul raffronto fra il prezzo d'offerta franco frontiera e il prezzo interno della Comunità, si applica ai soli prodotti assoggettati al regime generale.
punto 7
In forza del regolamento di base n. 804/68, l'art. 8 del regolamento n. 823/68, nel testo vigente al momento dell'importazione di cui trattasi, stabilisce un regime speciale per la fissazione del prelievo, da applicare, nei confronti di taluni paesi terzi, ai prodotti contemplati da determinate voci tariffarie, fra cui le voci 04.04. E-I-b) 3, «Kaschkaval», e 4«formaggi di pecora»;
tenuto conto di un equivoco nel quale è incorsa l'attrice e che è stato giustamente fatto rilevare dal Consiglio e dalla Commissione, è opportuno sottolineare, a questo proposito, che il regime suddetto — a differenza del regime generale fondato sul raffronto fra il prezzo all'importazione, e il prezzo d'entrata — non fa alcun riferimento al prezzo all'importazione, ma soltanto a un «prezzo minimo», quale condizione d'applicazione, e al prezzo d'entrata quale base per il calcolo del prelievo;
considerate le voci tariffarie espressamente indicate dall'art. 8 del regolamento n. 823/68, nella formulazione vigente all'epoca dell'importazione di cui trattasi, non c'è alcun dubbio che il sistema di calcolo del prelievo da riscuotere all'importazione delle merci oggetto della causa principale rientra non già nel regime generale contemplato dal regolamento n. 804/68, bensì nel regime speciale sopra descritto.
punto 8
La seconda questione va pertanto risolta nel senso che il regime da applicare, all'epoca dei fatti che sono all'origine della causa principale, ai prodotti contemplati dalle voci 04.04. E-I-b) 3 e 4 della tariffa doganale comune nell'ambito dell'art. 14 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, rientra fra le «disposizioni speciali» ai sensi dei nn. 3, 2o comma, e 6, 2o trattino, dello stesso articolo, stabilite successivamente dall'art. 8 del regolamento n. 823/68, modificato dall'art. 2 del regolamento 27 febbraio 1975, n. 467;
punto 9
di conseguenza, non è necessario risolvere la terza questione, formulata unicamente per l'ipotesi in cui i prodotti di cui trattasi fossero soggetti al regime generale stabilito dal regolamento n. 804/68.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima e quarta questione, relative alla fissazione del prelievo
punto 10
La prima questione mira, in sostanza, a stabilire se i prelievi imposti all'importazione di «Kaschkaval» e di formaggi di latte di pecora dovessero essere modificati, per quanto concerne la stagione lattiera 1976/77, in funzione dell'andamento dei prezzi franco frontiera dei suddetti prodotti;
con la quarta questione — che presuppone la soluzione della seconda questione nel senso sopra indicato — si chiede, sub a), se i prezzi franco frontiera dei prodotti di cui trattasi vengano fissati esclusivamente d'accordo con i paesi terzi interessati oppure se l'attrice possa chiedere alla Commissione, nell'ambito dell'art. 14 del regolamento n. 804/68 nonché dei relativi regolamenti d'attuazione, l'adeguamento di tali prezzi.
punto 11
A norma dell'art. 8 del regolamento n. 823/68, a condizione che il prezzo praticato all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui trattasi non sia inferiore a 130 o, a seconda del prodotto, 115 UC il quintale — condizione la cui sussistenza nel caso di specie non è contestata — il prelievo da applicare per 100 kg è pari «al prezzo d'entrata diminuito di 130 UC»;
dalla lettera di tale disposizione risulta che il prelievo è pari al prezzo d'entrata — cioè a un prezzo fissato, conformemente all'art. 4 del regolamento n. 804/68, in funzione del prezzo indicativo del latte vigente nella Comunità — diminuito dell'importo forfettario indicato dal regolamento;
ne consegue che i prelievi relativi ai prodotti di cui trattasi, calcolati in base al criterio forfettario sopra descritto, sono fissati senza tener conto del prezzo franco frontiera e quindi prescindendo da qualsiasi considerazione che i paesi terzi interessati o un singolo importatore possano far valere a proposito di un elemento di prezzo estraneo alle modalità di calcolo stabilite dal regolamento n. 823/68;
punto 12
questa parte della quarta questione dev'essere pertanto risolta nel senso che, nell'ambito del regime speciale di cui all'art. 8 del regolamento n. 823/68, nel testo vigente all'epoca dei fatti che sono all'origine della controversia, il prelievo va calcolato in base al prezzo d'entrata fissato in conformità al regolamento n. 804/68, prescindendo dal prezzo franco frontiera dei prodotti soggetti a tale regime speciale, alla sola condizione che venga rispettato il requisito dei prezzi minimi contemplati dal regolamento n. 823/68.
punto 13
Con la quarta questione, sub b), si chiede se il regolamento n. 1073/68 si debba applicare anche in relazione alla fissazione dei prezzi franco frontiera nell'ambito degli artt. 14, n. 6, del regolamento n. 804/68 e 8 del regolamento n. 823/68.
punto 14
Il regolamento n. 1073/68 è stato emanato dalla Commissione allo scopo di disciplinare la fissazione dei prezzi franco frontiera usati per il calcolo del prelievo nell'ambito del regime generale;
com'è stato precisato sopra, i prezzi franco frontiera non hanno alcuna rilevanza ai fini della fissazione dei prelievi nell'ambito del regime speciale di cui all'art. 8 del regolamento n. 823/68, basato — come si è detto — non già sulla differenza fra il prezzo d'entrata diminuito di un importo fisso pari a 130 UC il quintale;
punto 15
di conseguenza, poiché il regolamento n. 1073/68 è estraneo alla fissazione del prelievo riscosso all'importazione del prodotto di cui trattasi, questa parte della questione risulta priva d'oggetto.
punto 16
Con la quarta questione, sub c), si chiede infine se il Consiglio e la Commissione fossero tenuti, nel fissare i prezzi per la stagione lattiera 1976/77, ad aumentare prezzi franco frontiera per i prodotti di cui alle voci 04.04. E-I-b) 3 e 4 della tariffa doganale comune almeno fino a 150 e, rispettivamente, 135 UC.
punto 17
Dalle considerazioni che precedono risulta che, siccome non si tiene alcun conto dei prezzi franco frontiera dei prodotti di cui trattasi nel fissare il prelievo nell'ambito del regime speciale disciplinato dall'art. 8 del regolamento n. 823/68, il Consiglio e la Commissione non avevano alcun motivo per fissare, o eventualmente modificare, prezzi franco frontiera per i prodotti soggetti a un prelievo calcolato secondo criteri forfettari, in base al prezzo d'entrata, prescindendo completamente dal prezzo d'offerta effettivamente praticato all'importazione nella Comunità;
in risposta agli argomenti addotti a questo proposito dall'attrice nella causa principale, va osservato non solo che questi sono del tutto inconferenti, ma che l'applicazione del regime speciale, contemplato dall'art. 14 del regolamento di base n. 804/68 e attuato dall'art. 8 del regolamento n. 823/68, successivamente modificato, garantisce ai prodotti di cui trattasi — perfino dopo l'aumento dei prezzi all'importazione denunciato dall'attrice — un trattamento preferenziale rispetto ai prodotti soggetti al regime generale;
anche se il margine di preferenza esistente in un determinato momento si è ridotto in conseguenza dell'andamento dei prezzi nel paese produttore, si deve sottolineare che l'importatore non gode di alcun diritto quesito al mantenimento di tale vantaggio e che — fatti salvi gli eventuali impegni assunti nei confronti di determinati paesi terzi — la Comunità deve restare in qualsiasi momento libera di determinare le condizioni dell'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi in funzione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle esigenze della sua politica commerciale;
punto 18
questa parte della quarta questione va pertanto risolta nel senso che le istituzioni comunitarie competenti non erano obbligate a modificare all'epoca dei fatti che sono all'origine della causa principale, il regime d'importazione vigente, in forza dell'art. 8 del regolamento n. 823/68, per i prodotti contemplati dalle voci tariffarie 04.04. E-I-b) 3 e 4.
SENTENZA › In diritto › Sulla domanda di riapertura della fase orale
punto 19
Con lettera 4 ottobre 1977, pervenuta in cancelleria il 6 ottobre successivo, l'attrice nella causa principale ha chiesto la riapertura della fase orale deducendo due fatti nuovi, sconosciuti alla data della fase orale.
punto 20
In primo luogo, essa si richiama al fatto che con il regolamento 18 luglio 1977, n. 1638, che modifica l'art. 8 del regolamento n. 823/68, il Consiglio ha aumentato i «prezzi minimi» per talune varietà di formaggio, lasciando invariati quelli relativi al «Kaschkaval» e ai formaggi di latte di pecora;
a questo proposito va osservato che la suddetta norma non solo è posteriore alla fissazione dei prelievi oggetto della controversia, ma per di più non ha alcuna relazione con le questioni presentate dal Finanzgericht di Berlino concernenti il problema del se si dovesse eventualmente prendere in considerazione il prezzo franco frontiera, qual è definito dal regolamento n. 804/68; questo nuovo argomento, fondato sia su un travisamento dei principi relativi all'efficacia delle norme giuridiche nel tempo, sia su una confusione fra la funzione svolta, nel sistema di prelievi di cui trattasi, dai «prezzi minimi» di cui all'art. 8 del regolamento n. 823/68, e quella dei «prezzi franco frontiera» contemplati dal regolamento n. 804/68, va pertanto disatteso.
punto 21
L'attrice sostiene inoltre di essere in possesso di copia di una lettera in cui il governo bulgaro informa la Commissione circa l'andamento dei prezzi del formaggio pecorino e del «Kaschkaval» allo scopo di ottenere la modifica del regime d'importazione;
tale comunicazione, benchè possa e eventualmente avere come conseguenza, in avvenire, la modifica del regime suddetto, non ha comunque alcuna rilevanza ai fini della decisione della causa pendente dinanzi al Finanzgericht di Berlino;
essa è quindi estranea al presente procedimento.
punto 22
Per questi motivi, la domanda mirante alla riapertura della fase orale non può essere accolta.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 23
Le spese sostenute dalla Commissione e dal Consiglio delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dare luogo a rifusione;
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al Finanzgericht di Berlino, al quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese;
Dispositivo
per questi motivi,
LA CORTE (seconda sezione),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Berlino, con ordinanza 10 febbraio 1977, dichiara:
1o Il regime da applicare, all'epoca dei fatti che sono all'origine della causa principale, ai prodotti contemplati dalle voci 04.04 E-I-b) 3 e 4 della tariffa doganale comune, nell'ambito dell'art. 14 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 — relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari —, rientra fra le «disposizioni speciali» ai sensi dei nn. 3, 2o comma, e 6, 2o trattino, dello stesso articolo, stabilite dall'art. 8 del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 823 — che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari —, modificato dall'art. 2 del regolamento del Consiglio 27 febbraio 1975, n. 467.
2o Nell'ambito del regime speciale di cui all'art. 8 del regolamento n. 823/68, nel testo vigente all'epoca dei fatti che sono all'origine della controversia, il prelievo va calcolato in base al prezzo d'entrata fissato in conformità al regolamento n. 804/68, prescindendo dal prezzo franco frontiera dei prodotti soggetti a tale regime speciale, alla sola condizione che venga rispettato il requisito dei prezzi minimi contemplati dal regolamento n. 823/68.
3o Le istituzioni comunitarie competenti non erano obbligate a modificare, all'epoca dei fatti che sono all'origine della causa principale, il regime d'importazione vigente, in forza dell'art. 8 del regolamento n. 823/68, modificato dall'art. 2 del regolamento n. 467/75, per i prodotti contemplati dalle voci tariffarie 04.04 E-I-b) 3 e 4.
Firme
Sørensen
Pescatore
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo l'8 novembre 1977.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della seconda sezione
M. Sørensen