Sez. 3, Ordinanza n. 4415 del 19/02/2024 (Rv. 670230-02)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - Compensatio lucri cum damno - Scomputo dalle somme liquidate a titolo di risarcimento per invalidità temporanea - Esclusione - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
In tema di risarcimento dei danni conseguenti a emotrasfusioni infette, l'indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, non dev'essere scomputato, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del pregiudizio da invalidità temporanea, dal momento che l'eterogeneità dei presupposti di fatto di tale voce rispetto all'invalidità permanente (cui il primo comma della suddetta disposizione correla espressamente l'emolumento in discorso) impedisce di configurare l'ingiustificato arricchimento che è alla base del richiamato principio.
Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 com. 2 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)