Sez. 2 - , Sentenza n. 31799 del 27/10/2022 (Rv. 665992 - 01)
URBANISTICA - IN GENERE | Aree di parcheggio pertinenti a fabbricati urbani - Portata - Spazi di manovra e transito, box auto - Rilevanza ai fini del rispetto degli standard urbanistici - Condizioni.
URBANISTICA - IN GENERE
Con la locuzione "aree di parcheggio" pertinenti a fabbricati urbani devono intendersi - in aderenza al criterio guida contenuto nella circolare esplicativa della l. n. 1150 del 1942 del Ministero dei lavori pubblici n. 3210 del 1967 - gli spazi tanto necessari alla sosta quanto alla manovra ed all'accesso dei veicoli (ossia i corridori carrabili per accedere ai posti auto, ma non le rampe carrabili, se sono esterne al fabbricato). Tali spazi possono consistere in un'area scoperta (cd. posto auto) o in un'area coperta, chiusa su tre lati (box) o su tutti i lati (garage) e devono essere considerati nel loro complesso ai fini della verifica del rispetto degli standard urbanistici purché sia garantito un numero minimo di parcheggi.
Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)