Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19455 del 20/07/2018 (Rv. 649749 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Domanda di condanna al pagamento di una determinata somma o di quella "maggiore o minore ritenuta dovuta" - Natura di clausola di stile - Configurabilità - Limiti - Esistenza o meno di una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno - Rilevanza - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE
La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata. (Nella specie la S.C. ha cassato, per ultrapetizione, la sentenza, in rapporto di lavoro domestico, di condanna alla corresponsione delle differenze retributive nell'importo risultante dalla disposta CTU, eccedente rispetto alla quantificazione operata col ricorso introduttivo, in rilevata carenza di iniziative della parte di adeguamento della domanda ai più favorevoli esiti della consulenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)