Sez. L, Sentenza n. 9057 del 12/05/2004 (Rv. 572830 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI | Malattia ad eziologia multifattoriale - Nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia - Concreta e specifica dimostrazione - Necessità - Giudizio di probabilità qualificata - Ammissibilità - Elementi di verifica - Rilevanza - Fattispecie relativa ad un lavoratore del settore amianto.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI
Nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito per non aver fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, avendo ritenuto non sufficientemente dimostrato il nesso causale tra un tumore polmonare e l'attività lavorativa di un lavoratore tabagista ed esposto al rischio amianto, senza considerare l'intrinseca contraddittorietà esistente fra il riconoscimento dell'effetto sinergico fra esposizione ad asbesto e tabagismo, e la mancata valutazione di tale effetto fin dai tempi di incubazione della malattia, per non aver tenuto nel giusto conto la localizzazione del tumore nella zona ove vi è maggiore deposizione delle fibre di asbesto e per non aver adeguatamente considerato le più recenti acquisizioni scientifiche, affermanti che il rischio di tumore al polmone aumenta per i lavoratori esposti all'amianto, sia in presenza di una asbestosi, sia che in assenza di tale malattia).
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1224 art. 3, Legge 27/12/1975 num. 780 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)