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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 264 del 1984

Decisione
decisa il 1984-11-27, depositata il 1984-12-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:264
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 14810

  • Amnistia e indulto
  • Amnistia per reati tributari
  • Limiti alla concessione del beneficio
  • Ius superveniens: D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43
  • Estensione alle ipotesi indicate dall'ordinanza di rimessione
  • Nuova valutazione della rilevanza
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 in quanto, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rinvio, è sopravvenuto il d.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43 che ha esteso l'amnistia per reati tributari concessa con il decreto impugnato, alle ipotesi di cui si lamentava l'esclusione rendendo così necessario un nuovo esame della questione alla luce dello ius superveniens.

Norme impugnate

  • art. 1 d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525

Parametri

Massima n. 14811

  • Amnistia e indulto
  • Amnistia per reati tributari
  • Limiti alla concessione del beneficio
  • Impugnazione (erroneamente) estesa al D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, che ripara le omissioni riscontrate nel primo decreto
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 del d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 e del d.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nella parte in cui non è prevista la concessione dell'amnistia per reati tributari, anche per i contribuenti nei cui confronti l'accertamento dell'Ufficio è divenuto definitivo, in quanto il giudice a quo ha erroneamente esteso l'impugnativa anche al successivo provvedimento di clemenza senza rendersi conto che quest'ultimo aveva riparato le lamentate omissioni del precedente decreto.

Norme impugnate

  • art. 1 d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525
  • art. 1 d.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (Concessione di amnistia per reati tributari) e artt. 1 e 2 d.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, promossi con le seguenti ordinanze: 1) due ordinanze emesse il 30 novembre e il 1 dicembre 1982 dal Tribunale di Ravenna nei procedimenti penali a carico di Baroncini Angelo e Zauli Maria Pasqua, iscritte ai nn. 86 e 119 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983; 2) ordinanza emessa il 7 gennaio 1983 dalla Corte d'Appello di Lecce nel procedimento penale a carico di Satanassi Franco, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983: 3) ordinanza emessa il 14 giugno 1983 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Venegoni Gianni, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con le ordinanze 86 e 119/83 pronunciate rispettivamente il 30 novembre ed il 1 dicembre 1982, e la Corte d'Appello di Lecce, con l'ordinanza 135/83 del 7 gennaio 1983, hanno, sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525, ritenuto incompatibile con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede concessione di amnistia anche per i contribuenti nei cui confronti l'accertamento dell'Ufficio è divenuto definitivo ed hanno assolto il debito d'imposta, che analoga questione veniva sollevata anche dal Tribunale di Varese con ord. 14 giugno 1983 (n. 794/83) che impugnava anche il successivo d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43, che in tutti i giudizi interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo si disponesse la restituzione degli atti ai giudici a quibus, salvo che per quelli del Tribunale di Varese.
punto 2
Considerato che trattandosi di identica questione i giudizi possono essere riuniti, che effettivamente, giusta quanto la Corte ha già disposto con ord. 11 aprile 1984 n. 112, per quanto si riferisce alle ordinanze 86 e 119/83 del Tribunale di Ravenna, nonché all'ord. 135/83 della Corte d'Appello di Lecce, essendo sopravvenuto, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione il d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43 che all'art. 1 ha esteso l'amnistia anche alle ipotesi contemplate dalle ordinanze stesse, s'impone la restituzione degli atti ai primi Giudici affinché riesaminino la questione alla luce della detta sopravvenienza, che, invece, per quanto attiene all'ordinanza 734/83 del Tribunale di Varese, non solo essa è successiva (14 giugno 1983) alla promulgazione del citato secondo Decreto 22 febbraio 1983 n. 43, ma va anzi rilevato che il Tribunale lo ha addirittura coinvolto nell'impugnazione, senza rendersi conto evidentemente che proprio quest'ultimo provvedimento normativo riparava le lamentate omissioni del decreto precedente, per cui manifesta appare l'infondatezza della questione così sollevata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 nonché dello stesso articolo del d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43, in relazione all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Varese con ord. 14 giugno 1983 n. 794. Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Ravenna e alla Corte d'Appello di Lecce, quanto alle rispettive ordinanze 86 e 119/83 (Ravenna) e 135/83 (Lecce), che hanno impugnato esclusivamente l'art. 1 del d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 in relazione all'art. 3 Cost., per il riesame della questione dopo la sopravvenienza dell'art. 1 del d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43. Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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