Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1984, causa 261/83
Epigrafe
Nella causa 261/83,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour du travail di Liegi, nella causa dinanzi ad essa pendente fra
Carmela Castelli
e
Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS),
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU L 149, 1971), e degli artt. 17 e 10 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (GU L 257, 1968),
LA CORTE (prima sezione),
composta dai signori T. Koopmans, presidente di sezione, G. Bosco e R. Joliét, giudici,
avvocato generale : P. VerLoren van Themaat
cancelliere: D. Louterman, amministratore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
La sig.ra Carmela Castelli, nata il 16 febbraio 1890, lasciava l'Italia, suo paese d'origine, dopo la morte del marito per stabilirsi presso il figlio in Belgio, ove questi, dopo aver ivi svolto attività subordinata quale operaio, è attualmente titolare di una pensione.
paragrafo 2
Fruendo di una pensione di reversibilità parziale concessa in base a periodi contributivi maturati in Italia dal defunto marito in qualità di lavoratore subordinato, la sig.ra Castelli risiede dal mese di maggio 1957 in Belgio ove non ha mai svolto attività quale lavoratrice subordinata.
paragrafo 3
Con provvedimento in data 22 dicembre 1978, l'ONPTS le rifiutava il beneficio del reddito garantito alle persone anziane ai sensi della legge 1° aprile 1969 (Moniteur belge, 29. 4. 1969) in quanto essa, non avendo la cittadinanza belga, né essendo cittadina di un paese con cui il Belgio ha concluso in materia un accordo di reciprocità, né apolide o rifugiata ai sensi della legge 28 marzo 1952 sulla polizia degli stranieri e non fruendo di una pensione di anzianità o di reversibilità belga, non soddisfaceva ai requisiti di cui all'art. 1 della legge 1o aprile 1969.
paragrafo 4
Riferendosi, fra le altre, alla sentenza della Corte di giustizia 22 giugno 1972 (causa 1/72, Prilli, Race. 1972 pag. 457) e 16 dicembre 1976 (causa 63/76, Inzirillo, Race. 1976, pag. 2057), la sig.ra Castelli impugnava tale provvedimento dinanzi al Tribunal du travail di Liegi. Con sentenza 23 maggio 1980 detto tribunale respingeva il ricorso, ritenendo che la legge 1° aprile 1969 fosse una normativa di carattere assistenziale rientrante nell'ambito della previdenza sociale, disciplinato dai regolamenti comunitari, solo in quanto costituisca il complemento di un beneficio concesso ad un cittadino di uno stato membro dalla previdenza sociale belga. Non fruendo di una pensione belga, l'attrice non poteva ottenere il complemento di pensione rappresentato dal reddito garantito.
paragrafo 5
Interponendo appello davanti alla Cour du travail di Liegi, la sig.ra Castelli invocava il fatto che la mancanza di una convenzione di reciprocità era inoperante nel caso di un cittadino di uno stato membro della CEE. Ella chiedeva l'applicazione dei regolamenti nn. 1408/71 e 1612/68, sottolineando che l'idea di reciprocità era inerente ai regolamenti comunitari che sanciscono il principio della parità di trattamento, il quale ha come suo corollario quello della reciprocità.
paragrafo 6
Il 4 novembre 1983 la Cour du travail di Liegi (sesta sezione) ha deciso, applicando l'art. 177 del trattato CEE, di sospendere il giudizio onde sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 7
«a) Se, tenuto conto del principio di parità di trattamento posto dai regolamenti comunitari in materia di previdenza sociale, la mancanza di un accordo di reciprocità tra due stati membri della Comunità possa porre ostacolo alla concessione del reddito garantito alle persone anziane allorché la richiedente, benché non abbia mai avuto la qualità di lavoratrice dipendente sul territorio dello stato in cui èssa risiede al momento della domanda, abbia maturato la durata minima di residenza richiesta dalla normativa giuridica di questo stato per la concessione della prestazione sollecitata, sia a carico del figlio che ha lavorato in Belgio e ivi ha fruito del regime della pensione di vecchiaia anticipata o è pensionato, e benefici di una pensione parziale a carico del suo paese d'origine, l'Italia, paese membro della CEE, in forza del regime italiano per lavoratori dipendenti.
b) Se, tenuto conto del godimento da parte dell'appellante di una pensione parziale in forza del regime italiano, il suo caso possa essere equiparato a quello di una persona che fruisce in Belgio di una pensione parziale belga di anzianità o di reversibilità, che giustifichi la concessione del comple-, mento costituito dal reddito garantito alle persone anziane.
c) Se l'appellante possa essere considerata familiare, ai sensi dei regolamenti comunitari, in particolare nn. 1408/71 e 1612/68, del figlio che in Belgio ha svolto attività lavorativa subordinata, ha fruito del regime di pensione di vecchiaia anticipata e gode infine della normale pensione di vecchiaia».
paragrafo 8
La sentenza di rinvio è stata iscritta a ruolo presso la cancelleria della Corte in data 21 novembre 1983.
paragrafo 9
Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia hanno presentato osservazioni scritte la sig.ra Carmela Castelli, appellante dinanzi al giudice del rinvio, con il sig. D. Rossini, delegato sindacale; l'ONPTS, appellato dinanzi al giudice del rinvio, con il sig. R. Masyn, amministratore generale; la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Griesmar, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'aw. F. Herbert, del foro di Bruxelles; il governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'avvocato dello stato O. Fiumara, in qualità di agente, e il governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra G. Dagtoglou, del Treasury Solicitors Department, in qualità di agente.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 11
Con ordinanza in data 11 aprile 1984, la Corte ha parimenti deciso, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, di assegnare la causa alla prima sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia.
paragrafo 1
La sig.ra Carmela Castelli osserva, nella sua memoria, che la pensione di reversibilità italiana di cui fruisce ammonta a BFR 9650 mensili, mentre il reddito garantito alle persone anziane dalla legge belga 1° aprile 1969 corrisponde a BFR 11297 mensili. Ella ritiene di aver diritto alla differenza tra questi due importi, precisando di non poter fruire della «pensione sociale» italiana (che, in linea di principio, corrisponde al reddito garantito belga) in quanto titolare in Italia di una pensione di reversibilità di ammontare superiore alla suddetta pensione sociale.
paragrafo 2
La Castelli fonda la sua pretesa al reddito garantito belga sull'art. 2, n. 1, e sull'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nell'interpretazione loro data dalla Corte di giustizia. Facendo riferimento all'art. 2, n. 1, che stabilisce che «il presente regolamento si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più stati membri e che sono cittadini di uno degli stati membri... nonché ai loro familiari e ai loro superstiti» l'interessata osserva che l'art. 1, leu. f), del suddetto regolamento rinvia, per la definizione della nozione di «familiare», alla legislazione nazionale competente. Ora, in Belgio, il reddito garantito alle persone anziane non viene concesso in base alla qualità di lavoratore o di familiare di lavoratore, ma unicamente in base ad un «diritto personale» riconosciuto ai soggetti che soddisfano a determinati requisiti di età, residenza e reddito.
paragrafo 3
La Castelli ritiene che la condizione di reciprocità introdotta dalla legge belga 1o aprile 1969 onde una persona anziana, cittadina di uno stato estero, possa fruire del reddito garantito in Belgio, non si debba applicare ai cittadini degli stati membri della CEE. Tale condizione è incompatibile col «principio dell'uguaglianza di trattamento, uno dei principi fondamentali del diritto comunitario» (punto 19 della motivazione della sopracitata sentenza Frilli). A suo parere, poiché il concetto di reciprocità è connaturato nei regolamenti comunitari, la parità di trattamento tra cittadini della Comunità non può dipendere da accordi di reciprocità di sorta tra gli stati firmatari del trattato che ha fondato detta Comunità. La Castelli ne conclude pertanto che essa dovrebbe fruire del reddito garantito alle persone anziane su di un piano di parità con i cittadini belgi, pur non avendo mai svolto attività lavorativa in Belgio, né avendo ivi maturato, in via personale, il diritto ad una pensione belga.
paragrafo 4
Senza mettere in discussione il reddito garantito alle persone anziane quale diritto personale, e cioè dipendente dalla qualità della persona in quanto tale, la Castelli prende in considerazione l'ipotesi in cui si intenda far dipendere l'esistenza di questo diritto dall'esercizio di un'attività subordinata in Belgio. Ella ammette che in questo caso non possiederebbe direttamente questo diritto, ma lo possiederebbe tuttavia indirettamente in quanto madre di un lavoratore che ha svolto attività dipendente per diversi anni in Belgio e vi ha acquisito un diritto a pensione. Basandosi sulla sentenza Kermascbek del 23 novembre 1976 (causa 40/76, Race. 1976, pag. 1669), l'interessata reclama un diritto derivato quale familiare di un lavoratore.
paragrafo 5
Subordinatamente, la Castelli osserva che il reddito garantito alle persone anziane, non potendo nella fattispecie essere considerato un beneficio previdenziale dato che essa non ha mai lavorato in Belgio, va qualificato come un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. La Castelli potrebbe allora fruire di tale vantaggio in forza dell'art. 10 di questo regolamento, il quale menziona, tra i familiari del lavoratore migrante, gli ascendenti conviventi. La precitata sentenza Inzirillo suffraga d'altronde tale tesi allorché vi si afferma che «nella prospettiva della parità di trattamento perseguita dal regolamento n. 1612/68, l'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 2, va delimitato in modo da comprendere ogni vantaggio sociale e fiscale, connesso o meno al contratto di lavoro».
paragrafo 6
In conclusione, la Castelli propone che la Corte risolva nel modo seguente le questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour du travail di Liegi:
paragrafo 7
«Alla luce del principio della parità di trattamento applicato dai regolamenti comunitari in materia di previdenza sociale, la concessione di una prestazione quale il “reddito garantito” alle persone anziane riconosciuta dalla legislazione di uno stato membro non può dipendere dall'esistenza di un accordo di reciprocità tra due stati membri.
Essendo soddisfatte tutte le altre condizioni di legge, il beneficio di tale prestazione non può essere rifiutato ai cittadini di un altro stato membro i quali, pur non avendo mai avuto la qualità di lavoratori subordinati nel territorio dello stato di cui trattasi, vi risiedano regolarmente e siano familiari di un lavoratore migrante».
paragrafo 8
L'ONPTS, da parte sua, accentra la propria attenzione in primo luogo sulla questione pregiudiziale b) proposta dalla Cour du travail di Liegi, riferendosi allo schema analitico tracciato al punto 4 della motivazione della precitata sentenza Frilli. Così, l'indagine circa un'eventuale qualificazione del reddito garantito rispetto alla nozione di «vantaggi sociali» di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 può intervenire solo nel caso in cui sia accertato che non si tratta di una prestazione di previdenza sociale ai sensi del regolamento n. 3 (sostituito nel frattempo dal regolamento n. 1408/71).
paragrafo 9
L'ONPTS ritiene che con questa sentenza la Corte di giustizia riservi il beneficio del reddito garantito ai soggetti che fruiscano di una pensione relativa ad un periodo di attività nello stato membro che riconosce il diritto a pensione. Non avendo assunto personalmente la qualità di lavoratrice subordinata in Belgio, la Castelli non avrebbe pertanto diritto ad ottenere il vantaggio di cui al regolamento n. 1408/71 invocato nella sua richiesta relativa al reddito garantito dalla legge belga alle persone anziane.
paragrafo 10
Con ampi riferimenti alla giurisprudenza ed alla prassi amministrativa belga in materia, L'ONPTS dimostra che la sua interpretazione della sentenza Frilli è prevalsa sia sul piano giurisprudenziale che su quello amministrativo, portando ad una stabilità giuridica circa la concessione del reddito garantito dalla legge belga 1° aprile 1969 alle persone anziane beneficiarie di pensione a carico del Belgio. Per giunta, questa interpretazione sarebbe corroborata dall'art. 122 della legge belga 8 agosto 1980 relativa alla previsione di bilancio 1979-1980, che ha sostituito l'art. 1°, n. 2, 1° comma, della legge 1° aprile 1969 con la seguente disposizione: «Il beneficiario dovrà essere cittadino belga, apolide o rifugiato ai sensi della legge 28 marzo 1952 sulla polizia degli stranieri, oppure cittadino di un paese con cui il Belgio abbia concluso in materia un accordo di reciprocità o abbia riconosciuto l'esistenza di una reciprocità di fatto, oppure cittadino di un altro paese straniero a condizione di aver maturato un diritto a pensione di anzianità o di reversibilità in quanto lavoratore subordinato in Belgio».
paragrafo 11
Dai lavori preparatori di questa legge si evince chiaramente che la modifica introdotta dall'art. Io, n. 2, 1° comma, della legge 1° aprile 1969 era destinata ad adattare la legislazione belga all'esatto tenore della sentenza Frilli.
paragrafo 12
Conseguentemente, l'ONPTS propone che la questione pregiudiziale b), sollevata dalla Cour du travail di Liegi, sia risolta come segue:
paragrafo 13
«Con riferimento all'art. 122 della legge 8 agosto 1980 — modificativo dell'art. 1°, n. 2, 1° comma, della legge 1o aprile 1969 che istituisce un reddito garantito alle persone anziane — che è conforme alla sentenza Frilli pronunziata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, il beneficio di una pensione parziale in base al regime previdenziale italiano non è equiparabile al caso di chi fruisce in Belgio di una pensione parziale belga di anzianità o di reversibilità che legittima la concessione del complemento a titolo di reddito garantito alle persone anziane».
paragrafo 14
Per quanto attiene alle questioni pregiudiziali a) e e), l'ONPTS effettua un'analisi minuziosa delle sentenze Michel S. dell'11 aprile 1973 (Race. 1973, pag. 457), Coniugi F. del 17 giugno 1975 (Race. 1975, pag. 679) e Inzirillo, precitata, come pure delle conclusioni degli avvocati generali relative a queste sentenze, concludendone che la Corte si è sin qui pronunziata in via equitativa soltanto su casi specifici di figli minorati di lavoratori subordinati. Salvo introdurre abusi e deformando con ciò stesso lo spirito dei regolamenti n. 1408/71 e 1612/68 non può pertanto legittimamente sostenersi che il diritto della madre di un lavoratore subordinato in uno stato membro a stabilirsi nel medesimo comporti per lo stato stesso l'obbligo di garantirle un certo reddito mensile. Dalla ratio di questi regolamenti si desume che i familiari fruiscono unicamente dei diritti derivanti dall'attività dipendente di un lavoratore cittadino di un altro stato membro. Ora, il reddito garantito è un vantaggio puramente personale, visto che non vi è alcuna connessione tra la concessione di questo vantaggio e la qualità di lavoratore di un familiare. D'altro canto neppure l'esistenza o meno di figli ha alcuna rilevanza.
paragrafo 15
Nel caso della Castelli, l'ONPTS conclude che ella non può avvalersi della qualità di prepensionato o pensionato a carico dello stato belga del figlio onde poter pretendere il reddito garantito, tanto più per il fatto che la sig.ra Castelli non ha nemmeno fornito la prova di essere a carico del figlio, per cui non soddisfa certamente al requisito di cui all'art. 10 del regolamento n. 1612/68.
paragrafo 16
L'ONPTS ritiene quindi opportuno rispondere alle questioni pregiudiziali a) e e), poste dalla Cour du travail di Liegi, nel modo seguente:
paragrafo 17
«Poiché la concessione del reddito garantito è un vantaggio puramente personale,. il richiedente deve soddisfare personalmente le condizioni previste dalla legislazione che accorda questo vantaggio.
La nozione di familiare definita dai regolamenti nn. 1408/71 e 1612/68 non ha dunque rilevanza ai fini della concessione di questo vantaggio.
Anche nel caso opposto, il richiedente deve comunque provare di essere a carico di uri cittadino di uno stato membro, come previsto dall'art. 10 del regolamento n. 1612/68».
paragrafo 18
La Commissione delle Comunità europee, nelle sue osservazioni, muove dall'idea che la causa in corso riguarda essenzialmente la possibile estensione della succitata sentenza Frilli circa la distinzione tra le prestazioni di previdenza sociale contemplate dal regolamento n. 1408/71 e le prestazioni assistenziali escluse da questo stesso regolamento. Esso fa notare che, nella fattispecie, la sig.ra Castelli non fruisce, à differenza della sig.ra Frilli, di alcuna prestazione di previdenza sociale a carico di enti belgi, non ha mai lavorato in Belgio, fruisce di una prestazione di previdenza sociale a carico di un ente italiano ed è a carico del figlio, titolare di pensione in Belgio, presso il quale ella risiede.
paragrafo 19
La Commissione ricorda che nella sentenza Frilli la Corte ha affermato: «Il “reddito garantito” previsto da norme di carattere generale di uno stato membro, le quali attribuiscono alle persone anziane residenti nello stato stesso il diritto ad un minimo di pensione, va considerato, per quanto riguarda i lavoratori subordinati e assimilati ai sensi del regolamento n. 3 (regolamento n. 1408/71), che godono nello stato di cui trattasi del diritto alla pensione, come una “prestazione di vecchiaia” ai sensi dell'art. 2, n. 1, lettera e), dello stesso regolamento (art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71». Secondo la Commissione il, problema si riduce nello stabilire se questa soluzione data dalla Corte ad una delle questioni pregiudiziali proposte nella causa Frilli sia esauriente, cioè enunci la sola ipotesi in cui il vantaggio del reddito garantito alle persone anziane va considerato come una prestazione di previdenza sociale. Il effetti, poiché la sig.ra Castelli non beneficia di un diritto a pensione in Belgio, il suo caso non rientra nella sfera di applicazione materiale del regolamento n. 1408/71 delineata nella sentenza Frilli.
paragrafo 20
Pertanto la Commissione interpreta le questioni proposte dalla Cour du travail di Liegi nel senso che esse tendono a stabilire se il criterio di collegamento materiale sia ugualmente configurabile vuoi per il fatto che la sig.ra Castelli è titolare di una pensione in Italia, vuoi in quanto il figlio fruisce di una pensione in Belgio.
paragrafo 21
Secondo la Commissione, i principi formulati nella sentenza Frilli e nella giurisprudenza successiva non possono essere estesi al caso del lavoratore che beneficia di una pensione in uno stato membro diverso da quello in cui viene richiesto il reddito garantito. A questo proposito, la Commissione sottolinea come nel dispositivo della sentenza Frilli vi sia un riferimento esplicito al godimento nello stesso stato membro di un diritto a pensione in base ad un'attività lavorativa precedente. Lo stesso principio è d'altronde suffragato dalle sentenze Callemeyn (22. 5. 1974, causa 187/73, Race. 1974, pag. 553), Biason (9. 10. 1974, causa 24/74, Race. 1974, pag. 999), Costa (13. 11. 1974, causa 39/74, Race. 1974, pag. 1251) e Piscitello (5. 5. 1983, causa 139/82, Race. 1983, pag. 1427). La Commissione aderisce totalmente al punto 12 della motivazione di quest'ultima sentenza, ove si afferma essenzialmente: «Data l'ampia definizione della cerchia dei beneficiari, una normativa del genere (e cioè la normativa che prevede un reddito garantito per le persone anziane) assolve in pratica una duplice funzione, consistente nel garantire sia un minimo di mezzi di sussistenza a persone che non siano affatto coperte dal sistema della previdenza sociale, sia un reddito complementare ai beneficiari di prestazioni previdenziali insufficienti».
paragrafo 22
La Commissione ne conclude che se si dovesse considerare che il godimento di una pensione italiana attribuisca il diritto al reddito garantito in Belgio alle persone anziane conferendo con ciò stesso a questa prestazione il carattere di prestazione di previdenza sociale ai sensi del regolamento n. 1408/71, ciò significherebbe creare, nell'interpretazione dell'art. 42 di questo regolamento, un diritto ad una prestazione di previdenza sociale in uno stato membro in cui l'interessato non ha mai lavorato e non riveste, quindi, la qualità di assicurato. Il regolamento n. 1408/71 non si limiterebbe dunque più al mero coordinamento previsto dall'art. 51 del trattato CEE, ma interverrebbe nella stessa nascita del diritto suddetto.
paragrafo 23
Per quel che riguarda il problema di stabilire in che misura il familiare di un lavoratore ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 possa fruire del reddito garantito in quanto prestazione di previdenza sociale, la Commissione ritiene che il carattere complementare di questo reddito nei confronti di una prestazione di previdenza sociale ai sensi dell'art. 4 del suddetto regolamento implichi che debba trattarsi di una sola e medesima persona. Alla luce dell'espresso disposto degli artt. 2, n. 1, e 1, lett. f) del regolamento n. 1408/71 il collegamento del reddito garantito belga per le persone anziane col regolamento n. 1408/71 non è pertanto possibile tramite l'eventuale qualità della sig.ra Castelli come familiare di un lavoratore.
paragrafo 24
D'altro canto la Commissione ritiene che la situazione della sig.ra. Castelli sia disciplinata dall'art. 10 del regolamento n. 1612/68 ai sensi del quale «hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno stato membro occupato sul territorio di un altro stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza:... b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico».
paragrafo 25
Una volta accertata l'applicabilità del regolamento n. 1612/68, non vi può essere dubbio, secondo la Commissione, che il reddito garantito in Belgio alle persone anziane costituisca un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento suddetto. In questo caso la concessione di tale vantaggio è soggetta al principio della parità di trattamento in forza del n. 1 dello stesso art. 7. Viene fatto qui riferimento alle sentenze Cristini (30. 9. 1975, causa 32/75, Race. 1975, pag. 1085), Inzirillo, precitata, e Reina (14. 1. 1982, causa 65/81, Racc. 1982, pag. 33). Secondo la Commissione non si può sostenere che l'art. 7 del regolamento n. 1612/68 abbia di mira unicamente la parità di trattamento nei confronti del solo lavoratore. Le sentenze Cristini e Inzirillo confermano infatti che la parità di trattamento contemplata dall'art. 7 del regolamento n. 1612/68 vieta ugualmente le discriminazioni nei confronti dei familiari del lavoratore di cui all'art. 10 del medesimo regolamento.
paragrafo 26
È quindi contrario ai fini ed allo spirito della normativa comunitaria relativa alla libera circolazione dei lavoratori subordinare la concessione di taluni vantaggi sociali ai familiari del lavoratore migrante a condizioni diverse da quelle in base a cui lo stesso vantaggio sociale viene accordato ai familiari dei lavoratori nazionali.
paragrafo 27
La Commissione conclude che il reddito garantito concesso da uno stato membro alle persone anziane residenti sul suo territorio non può dipendere, per il familiare di un lavoratore migrante di cui all'art. 10 del regolamento n. 1612/68, dall'esistenza di un accordo di reciprocità con lo stato membro di cui è cittadino il familiare stesso.
paragrafo 28
Infine, la Commissione propone di risolvere come segue le questioni proposte dalla Cour du travail di Liegi:
paragrafo 29
«1. L'art. 4 del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che una legge che stabilisce un reddito garantito a beneficio delle persone anziane residenti nello stato membro interessato può considerarsi rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 solamente se, conferendo ai beneficiari una posizione legalmente definita, al di là di ogni valutazione individuale e discrezionale delle necessità o delle situazioni personali, essa può assicurare ai soggetti considerati all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 un complemento ad una prestazione di previdenza sociale fruita da queste medesime persone nello stato membro interessato.
2. Ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 1612/68 gli ascedenti del lavoratore e del coniuge, che siano a carico del primo, sono da considerarsi familiari ed hanno quindi diritto a stabilirsi con esso.
3. L'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 va interpretato nel senso che la concessione ai familiari di un lavoratore (di cui all'art. 10 del regolamento n. 1612/68) di un vantaggio. sociale quale il reddito garantito alle persone anziane stabilito dalla legge di uno stato membro non può essere assoggettata a condizioni diverse da quelle che regolano la concessione dello stesso vantaggio ai familiari del lavoratore nazionale».
paragrafo 30
Il governo della Repubblica italiana nelle sue osservazioni presentate alla Corte rileva che il giudice del rinvio ha ritenuto che la fattispecie che stava alla base della sentenza Fritti, precitata, era diversa da quella dedotta nel caso in esame. Nella sentenza Frilli si trattava di un soggetto titolare di una prestazione di vecchiaia in base al regime belga mentre nel caso di specie si tratta di un soggetto titolare di pensione in base al regime di un altro stato membro. Secondo il governo italiano questa differenza invero sussiste, ma non ha rilevanza in quanto la Castelli ha diritto ad una quota-parte di una pensione di reversibilità in forza del regime di previdenza sociale di uno stato membro. Il governo italiano sostiene, in merito alla prima questione pregiudiziale, che come non può essere richiesto un requisito attinente alla nazionalità della persona interessata, né alla reciprocità tra stati membri, per non violare il principio dell'uguaglianza di trattamento, così non può richiedersi neppure un requisito attinente alla nazionalità della prestazione di anzianità, per non incorrere nella violazione del medesimo principio.
paragrafo 31
In merito alla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio, sembra evidente, secondo il governo italiano, che nel corrispondere la prestazione del reddito garantito dalla legge belga alle persone anziane si debba tener conto del godimento di prestazioni di previdenza sociale o di assistenza sociale di un altro stato membro nei limiti in cui si tien conto delle analoghe prestazioni in Belgio.
paragrafo 32
In merito alla terza questione, il governo italiano ritiene che dalla sentenza Inzirillo, precitata, risulti che, allo stesso modo del discendente a carico di un lavoratore migrante, l'ascendente residente in Belgio e convivente con il figlio (del quale sia a carico) abbia diritto di stabilirsi con il lavoratore ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1612/68, e sia quindi titolare di un diritto ad una prestazione di previdenza sociale.
paragrafo 33
Il governo del Regno Unito rileva che il punto cruciale è costituito dalla seconda questione sottoposta alla Corte, e cioè se il caso della Castelli possa essere trattato come quello di chi riceve, in Belgio, una quota-parte di una pensione belga di anzianità o di reversibilità. Infatti, in caso di soluzione affermativa, non è più strettamente necessario risolvere le altre questioni onde consentire al giudice del rinvio di decidere nel merito. Secondo il governo britannico innanzitutto è necessario stabilire in base a quale regolamento la Castelli può invocare il principio della parità di trattamento. Se essa riceve la pensione di reversibilità italiana in quanto superstite di un lavoratore subordinato o autonomo, il principio della parità di trattamento deriva dall'art. 3 del regolamento n. 1408/71, mentre se essa la riceve a tale titolo detto principio va considerato alla luce del regolamento n. 1612/68, che all'art. 10, n. 1, lett. b), conferisce agli ascendenti di un lavoratore migrante il diritto di stabilirsi con quest'ultimo.
paragrafo 34
Il governo britannico sottolinea quindi che anche se si deve applicare il principio della parità di trattamento ai sensi del regolamento n. 1408/71 non è necessario considerare che una pensione riscuotibile in uno stato membro abbia l'effetto, in un altro stato membro, di conferire ad una prestazione quale il reddito garantito belga alle persone anziane il carattere di prestazione di previdenza sociale integrativa di altra prestazione previdenziale insufficiente. In caso contrario, sempre secondo il governo britannico, esisterebbe il rischio di giungere ad un'esportazione obbligatoria del reddito garantito alle persone anziane in Belgio per effetto del combinato disposto delle precitate sentenze Biason e Piscitello.
paragrafo 35
Per illustrare questo punto il governo britannico cita l'esempio di un lavoratore subordinato che ha esercitato la propria attività in un solo stato membro. Esso riceve dallo stato una pensione di anzianità liquidata ai sensi di una legge rientrante nella previsione dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Il reddito di questi è tale da consentirgli di aver diritto al reddito minimo garantito alle persone. anziane. Secondo la precitata sentenza Frilli questa pensione va considerata una prestazione di previdenza sociale compresa nell'ambito di applicazione materiale del regolamento. n. 1408/71.
paragrafo 36
L'interessato trasferisce in seguito la propria residenza in uno stato membro n. 2 e, in base alle sentenze precitate Biason e Piscitello, può continuare a percepire le due prestazioni nel nuovo stato in cui risiede. Poiché il livello minimo di sussistenza nello stato membro n. 2 è più elevato della somma delle prestazioni che il lavoratore già percepisce e il suo reddito è ancora tale da dargli diritto ad un'indennità di reddito minimo in questo stato, ove la soluzione della questione pregiudiziale b) sollevata dalla Cour du travail di Liegi fosse affermativa, l'interessato avrà diritto ad ottenere tale ultima prestazione. Ma ciò che più conta è che questa indennità dovrebbe essere considerata una prestazione di previdenza sociale ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 in quanto si somma a prestazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta normativa.
paragrafo 37
In seguito il lavoratore trasferisce la propria residenza nello stato membro n. 3. In forza dell'art. 10, n. 1, di detto regolamento, nell'interpretazione datane nelle sentenze Biason e Piscitello, le condizioni di residenza dello stato membro n. 2 vengono meno e l'interessato può godere nello stato membro n. 3 delle prestazioni a cui aveva diritto, quando risiedeva negli altri due stati. Se successivamente l'interessato ritorna nel primo stato membro, dove il livello minimo di sussistenza è inferiore, esso perde il diritto al reddito garantito alle persone anziane in questo stato, ma conserva il diritto al reddito garantito dello stato membro n. 2 pur non avendovi mai svolto attività lavorativa, né avendo contribuito alla sua economia.
paragrafo 38
Partendo da questo esempio ipotetico il governo del Regno Unito ritiene che la parità di trattamento non vada estesa più di quanto è assolutamente necessario, in modo da non dare all'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71, un'applicazione dinamica, estranea alle intenzioni dei suoi autori.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
L'appellante nella causa principale, rappresentata dal sig. D. Rossini, in qualità di agente del patronato ACLI, l'appellato nella causa principale, rappresentato dal sig. J. Peitot, funzionario dell'ONPTS, in qualità di agente, il governo italiano, rappresentato dall'avvocato dello stato O. Fiumara, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avv. F. Herbert, hanno svolto le loro osservazioni orali nell'udienza del 21 giugno 1984.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nella stessa udienza.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 4 novembre 1983, pervenuta in cancelleria il 21 novembre 1983, la Cour du travail di Liegi ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti, in sostanza, sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU L 149, pag. 2), e del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (GU L 257, pag. 2), in relazione all'applicazione della legge belga 1° aprile 1969 istitutiva di un reddito garantito per le persone anziane.
punto 2
Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la sig.ra Castelli e l'Office national des pensions des travailleurs salariés (ONPTS).
punto 3
La sig.ra Castelli, cittadina italiana, fruisce in Italia di una pensione parziale di reversibilità. Dal maggio 1957 essa risiede nel Belgio presso il figlio, che è titolare di una pensione di anzianità belga. La sig.ra Castelli non ha mai lavorato nel Belgio.
punto 4
Con provvedimento in data 22 dicembre 1978, l'ONPTS rifiutava alla Castelli il beneficio del reddito garantito alle persone anziane ai sensi della legge 1o aprile 1969, in quanto la richiedente, non avendo la cittadinanza belga, non essendo cittadina di un paese con cui il Belgio ha concluso in materia un accordo di reciprocità e non fruendo di una pensione di anzianitào di reversibilità a carico del Belgio, non possedeva i requisiti stabiliti dall'art. 1 della suddetta legge.
punto 5
La sig.ra Castelli impugnava il rifiuto dell'ONPTS dinanzi al Tribunal du travail di Liegi, il quale, con sentenza 23 maggio 1980, respingeva la domanda. L'interessata interponeva allora appello dinanzi alla Cour du travail di Liegi, sostenendo che la condizione della reciprocità posta dalla legge belga era in contrasto col diritto comunitario.
punto 6
Ritenendo che, per emanare la propria sentenza, era necessaria una pronunzia di questa Corte, la Cour du travail di Liegi le ha sottoposto le seguenti questioni:
«a) Se, tenuto conto del principio di parità di trattamento posto dai regolamenti comunitari in fatto di previdenza sociale, la mancanza di un accordo di reciprocità tra due stati membri della Comunità possa porre ostacolo alla concessione del reddito garantito alle persone anziane allorché la richiedente, benché non abbia mai avuto la qualità di lavoratrice dipendente sul territorio dello stato in cui essa risiede al momento della domanda, abbia maturato la durata minima di residenza richiesta dalla normativa giuridica di questo stato per la concessione della prestazione sollecitata, sia a carico del figlio che ha lavorato in Belgio e ivi ha fruito del regime della pensione di vecchiaia anticipata o è pensionato, e benefici di una pensione parziale a carico del suo paese d'origine, l'Italia, paese membro della CEE, in forza del regime italiano per lavoratori dipendenti.
b) Se, tenuto conto del godimento da parte dell'appellante di una pensione parziale in forza del regime italiano, il suo caso possa essere equiparato a quello di una persona che fruisce in Belgio di una pensione parziale belga di anzianità o di reversibilità, che giustifichi la concessione del complemento costituito dal reddito garantito alle persone anziane.
c) Se l'appellante possa essere considerata familiare, ai sensi dei regolamenti comunitari, in particolare nn. 1408/71 e 1612/68, del figlio che in Belgio ha svolto attività lavorativa subordinata, ha fruito del regime di pensione di vecchiaia anticipata e gode infine della normale pensione di vecchiaia».
punto 7
Le suddette questioni riguardano la situazione di una cittadina di uno stato membro, la quale fruisce di una prestazione di previdenza sociale in tale stato e si è trasferita in un altro stato membro, in cui non ha mai lavorato e dove vive a carico del figlio, a sua volta titolare di una prestazione di previdenza sociale in questo secondo stato. Il giudice a quo mira in sostanza a stabilire se l'interessata possa pretendere il beneficio del reddito garantito alle persone anziane contemplato dalla legislazione di tale secondo stato, o quanto meno della differenza fra detto reddito e l'importo meno elevato della prestazione previdenziale corrisposta dal primo stato membro, sia a titolo di prestazione di vecchiaia ai sensi del summenzionato regolamento n. 1408/71, sia a titolo di vantaggio sociale ai sensi del regolamento del Consiglio n. 1612/68, anch'esso sopra menzionato.
punto 8
Questo problema dev'essere esaminato anzitutto dal punto di vista del regolamento n. 1612/68, cui si riferisce specificamente la terza questione formulata dal giudice di rinvio.
punto 9
L'art. 10 del regolamento n. 1612/68 attribuisce agli ascendenti a carico, qualunque sia la loro cittadinanza, il diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno stato membro, occupato nel territorio di un altro stato membro. Quanto al diritto di rimanere nel territorio di uno stato membro, esso è stato esteso dal regolamento n. 1251/70 (GU L 142, pag. 70) agli ascendenti a carico del cittadino di un altro stato membro che sia stato occupato in qualità di lavoratore dipendente nel primo stato. È perciò manifesto che l'appellante nella causa principale fa parte della cerchia dei beneficiari del regolamento n. 1612/68.
punto 10
In forza dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, il lavoratore cittadino di uno stato membro gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. Come risulta dalle sentenze 30 settembre 1975 (causa 32/75, Cristini, Race. 1975, pag. 1085) e 16 dicembre 1976 (causa 63/76, Inzirillo, Race. 1976, pag. 2057), la parità di trattamento sancita dall'art. 7 del regolamento n. 1612/68 è intesa a vietare anche le discriminazioni a danno degli ascendenti che siano a carico del lavoratore, come l'appellante nella causa principale.
punto 11
Com'è stato più volte affermato dalla Corte (sentenze 31. 5. 1979, causa 207/78, Even, Race. 1979, pag. 2019, e 14. 1. 1982, causa 65/81, Reina, Race. 1982, pag. 33), la nozione di vantaggio sociale comprende tutti i vantaggi «che, connessi o no ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, a causa principalmente della loro qualità obiettiva di lavoratori e del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri stati membri appare quindi atta a facilitarne la mobilità nell'ambito della Comunità». Questa definizione della nozione di vantaggio sociale, costantemente ribadita dalla Corte, porta ad includem il reddito garantito alle persone anziane contemplato dalla legge di uno stato membro.
punto 12
Si deve quindi dichiarare che l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 va interpretato nel senso che la concessione di un vantaggio sociale, quale il reddito garantito alle persone anziane dalla legge di uno stato membro, agli ascendenti a carico del lavoratore non si può far dipendere dall'esistenza di un accordo di reciprocità fra questo stato membro e quello di cui l'ascendente è cittadino.
punto 13
Poiché questa interpretazione dovrebbe essere sufficiente per consentire al giudice di rinvio di pronunziarsi nella causa principale, non è necessario esaminare la questione del se, nella situazione considerata, una cittadina di uno stato membro possa pretendere, in forza del regolamento n. 1408/71, il reddito garantito alle persone anziane dalla legislazione di un altro stato membro, sia in quanto familiare di un lavoratore migrante stabilito in tale stato, sia in quanto essa stessa beneficiaria di una prestazione di previdenza sociale nel suo stato d'origine.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 14
Le spese sostenute dal governo italiano, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (prima sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour du travail di Liegi con sentenza 4 novembre 1983, dichiara:
L'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (GU L 257, 1968) va interpretato nel senso che la concessione di un vantaggio sociale, quale il reddito garantito alle persone anziane dalla legge di uno stato membro, agli ascendenti a carico del lavoratore non si può far dipendere dall'esistenza di un accordo di reciprocità fra questo stato membro e quello di cui l'ascendente è cittadino.
Firme
Koopmans
Bosco
Joliét
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1984.
Per il cancelliere
H. A. Rühi
amministratore principale
Il presidente della prima sezione
T. Koopmans