Corte di giustizia dell'Unione europea
Trib. UE, Sentenza (Terza Sezione) del 16 settembre 1999, causa T-182/96
Epigrafe
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione)
16 settembre 1999
Nella causa T-182/96,
Partex — Companhia Portuguesa de Serviços, SA, società di diritto portoghese, con sede in Lisbona, rappresentata da gli avv.ti Rui Chancerelle de Machete, Pedro Machete e Miguel Pena Machete, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Teresa Figueira e dal signor Knut Simonsson, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la decisione della Commissione 14 agosto 1996, C(96) 1184, che ha ridotto il contributo del Fondo sociale europeo concesso nell'ambito del progetto n. 880412/P3,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai signori M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 15 dicembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza › Quadro giuridico
punto 1
Il primo comma dell'art. 124 del Trattato CE (divenuto art. 147 CE) attribuisce alla Commissione l'amministrazione del Fondo sociale europeo (in prosieguo: l'«FSE»).
punto 2
La decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38; in prosieguo: la «decisione 83/516»), all'art. 1, n. 2, lett. a), prevede che l'FSE partecipa al finanziamento di azioni di formazione ed orientamento professionali.
punto 3
Ai sensi dell'art. 2, n. 2, di tale decisione, gli Stati membri interessati garantiscono il buon esito delle azioni.
punto 4
Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione 83/516 (GU L 289, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2950/83 »), dispone, all'art. 5, n. 1, che l'approvazione da parte del Fondo sociale europeo di una domanda di finanziamento comporta il versamento di un anticipo del 50% del contributo alla data prevista per l'inizio dell'azione di formazione.
punto 5
L'art. 5, n. 4, di tale regolamento dispone, da una. parte, che le domande di pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell'azione considerata e, d'altra parte, che lo Stato membro certifica l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento.
punto 6
Ai sensi dell'art. 6, n. 1, dello stesso regolamento, qualora il contributo dell'FSE non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni.
punto 7
A norma dell'art. 6, n. 2, le somme versate che non sono state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate.
punto 8
L'art. 7, n. 1, dispone che la Commissione, salvi restando i controlli effettuati dagli Stati membri, può effettuare verifiche in loco.
punto 9
La decisione della Commissione 22 dicembre 1983, 83/673/CEE, relativa alla gestione dell'FSE (GU L 377, pag. 1; in prosieguo: la «decisione 83/673»), dispone all'art. 6 che le domande di pagamento del saldo da parte degli Stati membri devono pervenire alla Commissione entro dieci mesi dalla data della fine delle azioni. Vi si precisa che è escluso il pagamento del contributo per il quale la domanda è presentata dopo lo scadere di tale termine.
Sentenza › Fatti all'origine della controversia › A — Fatti all'origine della decisione impugnata
punto 10
Nel 1987, la ricorrente, Partex — Companhia Portuguesa de Serviços, SA (in prosieguo: la «Partex»), ha presentato, per conto delle società Pirites Alentejanas SA (in prosieguo: la «Pirites Alentejanas»), Tintas Robbialac SA (in prosieguo: la «Tintas Robbialac») e Sapec — Produits et engrais chimiques du Portugal SA (in prosieguo: la «Sapec»), domande di contributi finanziari dell'FSE per la realizzazione di azioni di formazione tecnico-professionale legate alla ristrutturazione di tali imprese.
punto 11
Il 20 ottobre 1987 il Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (Dipartimento per gli affari del Fondo sociale europeo, che dipende dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale portoghese, in prosieguo: il «DAFSE») presentava all'FSE, a nome della Repubblica portoghese e per conto della ricorrente, una domanda di contributi finanziari per l'esercizio 1988, per finanziare una azione di formazione professionale per le imprese Pirites Alentejanas, Tintas Robbialac e Sapec (pratica n. 880412/P3).
punto 12
Con decisione 29 aprile 1988, C (88) 831, la convenuta concedeva alla ricorrente, per le imprese citate, un contributo di un ammontare complessivo di 146321461 ESC, destinati alla formazione di 416 persone.
punto 13
In data imprecisata, la ricorrente riceveva, ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2950/83, un anticipo di 73160730 ESC.
punto 14
Dopo aver realizzato l'azione di formazione, che si è sviluppata su un periodo di sette mesi tra il Io gennaio ed il 31 dicembre 1988, la ricorrente presentava, il 30 aprile 1989, al DAFSE, una domanda di pagamento del saldo del contributo.
punto 15
Con lettera 13 ottobre 1989, il DAFSE invitava la ricorrente a modificare la sua domanda del 30 aprile. Nella sua domanda modificata del 23 ottobre 1989, la ricorrente indicava che il costo totale dell'azione di formazione era stato di 130350556 ESC, di cui 64523525 ESC come contributo dell'FSE.
punto 16
Il 30 ottobre 1989, le autorità portoghesi presentavano, presso la Commissione, una domanda di pagamento del saldo del contributo, datata 28 ottobre 1989, per un ammontare di 8637205 ESC.
punto 17
Dal momento che il primo anticipo ammontava a 73160730 ESC (v. supra, punto 13), il DAFSE, il 12 febbraio 1990, modificava tale domanda, nel senso che occorreva rimborsare la Commissione della somma di 8637205 ESC, corrispondente alla differenza tra l'anticipo versato alla ricorrente e la parte del costo totale dell'azione di formazione a carico dell'FSE, come indicato nella domanda modificata di pagamento del saldo presentata dalla ricorrente (v. supra, punto 15) (73160730 ESC-64523525 ESC).
punto 18
Il 24 giugno 1991, il DAFSE ha raccolto informazioni complementari riguardanti il fascicolo in esame per rianalizzarlo.
punto 19
Con lettere del DAFSE 30 gennaio 1995, n. 1107, e 10 febbraio 1995, nn. 1941 e 1966, riguardanti rispettivamente la Pirites Alentejanas, la Tintas Robbialac e la Sapec, la ricorrente è stata informata delle proposte di decisioni di certificazione inviate dal DAFSE alla Commissione relativamente a ciascuna di tali imprese. Essa è stata anche invitata a presentare le sue osservazioni su tali proposte di decisioni di certificazione.
punto 20
A tali lettere erano allegati documenti ricapitolativi contenenti tabelle che indicavano le spese che potevano e quelle che non potevano essere ammesse al finanziamento, accompagnate da un inserto che descriveva i criteri alla luce dei quali i fascicoli del 1988 nei quali compariva la ricorrente erano stati riesaminati (in prosieguo: i «criteri di riesame»).
punto 21
Tali criteri erano così descritti:
« Dall'analisi dei documenti presentati dalla Partex a proposito delle fatture emesse nel 1988 e dei costi ad esse relativi, si conclude ciò che segue:
le spese relative alle strutture, per loro natura, non possono essere accettate come costi di formazione;
le somme relative alle spese che possono essere considerate come spese di formazione non sembrano ragionevoli visto il tipo di aiuto apportato nell'ambito dei corsi».
punto 22
In allegato alle proposte di decisioni di certificazione relative alla Tintas Robbialac e alla Sapec figuravano, inoltre, rapporti relativi a controlli finanziari svolti dalla Oliveira Rego & Alexandre Hipólito.
punto 23
Con lettere 15 e 24 febbraio 1995, la ricorrente presentava le sue osservazioni su tali proposte di decisioni di certificazione. La Pirites Alentejanas e la Tintas Robbialac presentavano anch'esse osservazioni, rispettivamente con lettere 16 e 27 febbraio 1995.
punto 24
A seguito delle osservazioni della Pirites Alentejanas, il D AFSE riesaminava il fascicolo. Con lettera informativa 17 marzo 1995, n. 615/DSAFEP/95, fissava la somma ammissibile, che era di importo superiore a quello derivante dalla proposta di decisioni di certificazione relativa alla pratica Pirites Alenta j anas. In allegato si trovava una tabella modificata, nonché la posizione del DAFSE sulle osservazioni in questione.
punto 25
Il 27 marzo 1995, il DAFSE adottava, riguardo rispettivamente alla Pirites Alentajanas, alla Tintas Robbialac e alla Sapec, decisioni che certificavano la domanda di pagamento del saldo e ordinavano il rimborso di talune somme.
punto 26
Ad ognuna di tali decisioni era allegata una lettera informativa. Quelle relative alle pratiche Tintas Robbialac e Sapec confermavano le proposte di decisioni di certificazione (rispettivamente, n. 1233/DSJ/DSAFEP, punto 20, e n. 1218/DSJ/DSAFEP, punto 16), mentre quella relativa alla pratica Pirites Alentejanas indicava che, dopo l'esame delle osservazioni presentate da tale società (v. supra, punto 23), la somma dichiarata non ammissibile nella proposta di decisione doveva essere ridotta (n. 1212/DSJ/DSAFEP, punto 17).
punto 27
Tali lettere d'informazione indicavano anche che il DAFSE poteva valutare il carattere ragionevole delle spese in funzione della loro assoluta necessità, del loro importo, dei prezzi praticati sul mercato, e dell'obbligo dei beneficiari di gestire gli aiuti dell'FSE e dello Stato portoghese come se si trattasse del loro proprio denaro (n. 1218/DSJ/DSAFEP/95 riguardante la Sapec, punti 18 e 19; n. 1233/DSJ/DSAFEP/95 riguardante la Tintas Robbialac, punti 22 e 23; n. 1212/DSJ/DSAFEP/95 riguardante la Pirites Alentejanas, punti 19 e 20), potendo una spesa eccessiva dar luogo a riduzione (n. 1218, punto 46, n. 1233, punto 50, n. 1212, punto 47).
punto 28
Infine, esse precisavano di trovare il loro fondamento sui motivi esposti nei documenti indirizzati precedentemente alla ricorrente, in particolare nelle lettere del DAFSE nn. 1107, 1941 e 1966 (v. supra, punto 19).
punto 29
La ricorrente attaccava tali decisioni dinanzi al Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. Quest'ultimo sospendeva l'esecuzione degli ordini di rimborso.
punto 30
Con lettera n. 4085 del 30 marzo 1995, il DAFSE informava la Commissione che, a seguito di controlli finanziari, il costo complessivo delle azioni di formazione ammontava in realtà a 100591892 ESC, di cui 49792986 ESC a titolo di contributo dell'FSE.
punto 31
Con tre lettere 19 giugno 1995, il DAFSE informava la ricorrente che, fatta salva la decisione finale della Commissione sulla domanda di pagamento del saldo, l'ammontare certificato delle spese, dopo riesame del fascicolo, era di 11746270 ESC per quanto riguarda la pratica Pirites Alentejanas, di 10349849 ESC per quanto riguarda la pratica Tintas Robbialac e di 27696868 ESC riguardo alla pratica Sapec.
punto 32
Con lettera 22 agosto 1995, n. 9600, il DAFSE indicava all'FSE che le correzioni apportate alle somme calcolate nell'ambito dell'azione e determinate da documenti provenienti dalla Partex erano state effettuate secondo i criteri definiti dal gruppo di lavoro incaricato del precedente fondo il 23 settembre 1994.
punto 33
Con lettere 27 febbraio 1996, nn. 2567 e 2569, e 1o marzo 1996, n. 2837, il DAFSE informava la ricorrente che la Commissione aveva approvato la certificazione della domanda di pagamento del saldo per la somma indicata nelle lettere 19 giugno 1995.
punto 34
Con lettera 22 marzo 1996 e fax 11 aprile 1996, la ricorrente domandava chiarimenti al DAFSE, nonché una copia della decisione della Commissione.
punto 35
La ricorrente presentava in seguito un ricorso d'annullamento dinanzi al Tribunale contro la decisione della Commissione che approvava la certificazione della domanda di pagamento del saldo del DAFSE (v. supra, punto 33), registrato con il numero T-58/96. Nel suo controricorso, la convenuta ha riconosciuto che la sua decisione non soddisfaceva alle esigenze di motivazione come precisate al punto 27 della sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, causa T-85/94 (122), Commissione/Branco (Racc. pag. II-2993). Per tale ragione, essa la ritirava. Di conseguenza, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale cancellava la causa dal registro e, con ordinanza 3 giugno 1997, condannava la convenuta alle spese.
Sentenza › Fatti all'origine della controversia › Β — La decisione impugnata
punto 36
Il 14 agosto 1996, la convenuta adottava la decisione C (96) 1184, che riduce il contributo dell'FSE accordato alla Partex, conformemente alla decisione 29 aprile 1988, C (88) 831, adottata nell'ambito del progetto η. 880412/P3 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
punto 37
Tale decisione recita come segue:
« [...] considerando che il governo portoghese ha presentato alla Commissione, il 30 ottobre 1989, una domanda di pagamento del saldo pari a 8637205 ESC (da rimborsare alla Commissione) e ha certificato l'esattezza contabile e di fatto di tale domanda conformemente all'art. 5, n. 4, del regolamento [...] n. 2950/83;
considerando che, a seguito di diverse irregolarità accertate nell'esecuzione delle azioni finanziate [dall'FSE], lo Stato membro ha deciso, informatane la Commissione, di riesaminare un certo numero di fascicoli; che, nell'ambito di tali fascicoli, a seguito di nuova analisi della domanda di pagamento del saldo nel fascicolo 880412/P3 e a seguito di controllo contabile delle azioni realizzate dalle imprese “Tintas Robbialac SA” e “Sapec”, una parte delle spese presentate non può essere accettata per le ragioni esposte nella lettera 30 marzo 1995, n. 4085, e negli allegati inviati dallo Stato membro;
considerando che lo Stato membro ha dato alle imprese interessate dalle azioni, Partex, Tintas Robbialac, Sapec e Pirites Alentejanas [...], l'occasione di presentare le loro osservazioni (lettere del DAFSE 30 gennaio 1995, n. 1107, e 10 febbraio 1995, nn. 1941 e 1966, indirizzate alla Partex, e 30 gennaio 1995, n. 1106, e 10 febbraio 1995, nn. 1940 e 1967, indirizzate alle altre imprese interessate); che solo le imprese Partex, Pirites Alentejanas e Tintas Robbialac hanno presentato le loro osservazioni (allegati alla lettera del DAFSE 10 maggio 1996, n. 5653);
considerando che, sul contributo complessivo approvato dalla Commissione nel fascicolo 880412P 3 e che ammontava a 146321461 ESC, la Partex non ha utilizzato la somma di 81797936 ESC; che, a seguito dell'analisi delle osservazioni dello Stato membro e delle imprese Partex, Pirites Alentejanas e Tintas Robbialac, la Commissione ritiene che talune spese presentate dalla Partex non rispettano le condizioni fissate dalla decisione di approvazione, il contributo dovendo essere ulteriormente ridotto di 14730539 ESC; che, di conseguenza, il contributo dell'[FSE] deve essere fissato a 49792986 ESC, e ciò per le ragioni esposte:
nei rapporti relativi al controllo finanziario svolto dalla O. Rego & A. Hipólito presso la Tintas Robbialac e la Sapec,
nell'informazione n. 615/DSAFEP/95, relativa al riesame delle spese presentate dalla Pirites Alentejanas,
nella lettera del DAFSE 30 marzo 1995, n. 4085, con gli allegati,
nella lettera del DAFSE 22 agosto 1995, n. 9600, con gli allegati;
considerando che, in forza dell'art. 6, n. 2, del regolamento [...] n. 2950/83, le somme versate non utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione danno luogo a restituzione e che lo Stato membro interessato è responsabile in via subordinata del rimborso delle somme indebitamente versate;
considerando che, ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento [...] n. 2950/83, la somma di 73160730 ESC è stata versata come primo anticipo;
considerando che lo Stato membro ha rimborsato alla Commissione la somma di 8637205 ESC;
considerando che la somma di 14730539 ESC è da restituire,
adotta la seguente decisione:
Articolo 1
Il contributo dell'[FSE], di 146321461 ESC, concesso alla Partex [...] con decisione della Commissione 29 aprile 1988, C(88) 831, è ridotto a 49792986 ESC.
Articolo 2
La somma di 14730539 ESC dovrà essere rimborsata alla Commissione [...]»
Sentenza › Procedimento
punto 38
Date tali circostanze la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 novembre 1996, ha presentato il presente ricorso.
punto 39
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha aperto la fase orale senza disporre misure d'istruzione preventiva. Esso ha tuttavia posto talune questioni scritte alle parti, alle quali queste hanno risposto nel termine fissato.
punto 40
Nel corso dell'udienza del 15 dicembre 1998, sono state sentite le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale.
Sentenza › Conclusioni delle parti
punto 41
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata, nella parte in cui prevede la riduzione del contributo inizialmente concesso e impone ad essa il rimborso alla Commissione della somma di 14730539 ESC;
condannare la Commissione alle spese.
punto 42
La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso infondato;
condannare la ricorrente alle spese.
Sentenza › Nel merito
punto 43
La ricorrente deduce quattro motivi relativi, in primo luogo, per quanto concerne la seconda certificazione effettuata dal DAFSE il 27 marzo 1995, alla violazione della normativa applicabile, in secondo luogo, alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), in terzo luogo, all'abuso del diritto, alla violazione dei diritti della difesa e dei principi di buona fede, di tutela del legittimo affidamento e di tutela dei diritti acquisiti e, in quarto luogo, allo sviamento di potere.
Sentenza › Nel merito › A — Sul primo motivo, relativo, per quanto concerne la seconda certificazione effettuata dal DAFSE, alla violazione della normativa applicabile
punto 44
La ricorrente fa valere vizi che inficerebbero la seconda certificazione da parte del DAFSE, il 27 marzo 1995, sull'esattezza di fatto e contabile delle spese presentate a sostegno della domanda di pagamento del saldo del contributo finanziario dell'FSE, per contestare la legittimità della decisione controversa adottata in base alla suddetta certificazione.
punto 45
Tale primo motivo è composto di due parti, relative, rispettivamente, all'incompetenza ratione temporis del DAFSE e ad una violazione delle norme di ripartizione delle rispettive competenze degli Stati membri e della Commissione.
Sentenza › Nel merito › A — Sul primo motivo, relativo, per quanto concerne la seconda certificazione effettuata dal DAFSE, alla violazione della normativa applicabile › Sull'incompetenza ratione temporis del DAFSE › Argomenti delle parti
punto 46
La ricorrente conclude sostenendo l'incompetenza ratione temporis del DAFSE per due ragioni. In primo luogo, il termine entro cui la certificazione contabile e di fatto deve essere effettuata sarebbe stato oltrepassato (prima censura). In secondo luogo, il DAFSE avrebbe ignorato la ripartizione temporale dei compiti rispettivi dello Stato membro interessato e della Commissione (seconda censura).
Sulla prima censura, relativa alla tardività della seconda certificazione contabile e di fatto
punto 47
Secondo l'art. 6, nn. 1 e 2, della decisione 83/673, la certificazione contabile e di fatto delle spese presentate nella domanda di pagamento di un contributo finanziario dell'FSE da parte del beneficiario dovrebbe aver luogo nel termine di tredici mesi dopo la fine delle azioni così finanziate. Nel caso di specie, la ricorrente avrebbe terminato l'azione finanziata alla fine del 1988. La seconda certificazione contabile e di fatto (v. supra, punto 26) sarebbe dunque stata effettuata oltre il termine fissato da tali disposizioni e sarebbe, di conseguenza, illegittima. Orbene, nonostante che la decisione impugnata si riferisca solo alla prima certificazione contabile e di fatto, essa incorporerebbe la motivazione della seconda.
punto 48
La decisione impugnata essendo fondata su tale decisione illegittima del DAFSE, sarebbe anch'essa illegale.
Sulla seconda censura, relativa all'inosservanza della ripartizione temporale dei compiti rispettivi dello Stato membro interessato e della Commissione
punto 49
La ricorrente fa osservare che, il 30 ottobre 1989, il DAFSE ha certificato l'esattezza contabile e di fatto della domanda di pagamento del saldo che essa aveva presentato ai sensi dell'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83. Orbene, dopo la trasmissione di tale certificazione alla Commissione, la competenza del DAFSE e dello Stato membro si sarebbe esaurita. Infatti, la normativa applicabile, e più particolarmente il regolamento n. 2950/83, non permetterebbe al DAFSE, una volta trasmessa la certificazione alla Commissione, di procedere ancora, come nel caso di specie, di sua propria iniziativa, ad un «riesame» del fascicolo, modificando così la sua previa certificazione.
punto 50
Nel caso di specie, il DAFSE avrebbe, di sua propria iniziativa, riesaminato il fascicolo e trasmesso alla Commissione una seconda certificazione contabile e di fatto della domanda di pagamento del saldo.
punto 51
Adottando la decisione impugnata sulla base di tale seconda certificazione, la convenuta avrebbe violato la normativa applicabile.
punto 52
La convenuta ribatte sottolineando che l'obbligo di certificazione dello Stato membro deve essere valutato, in primo luogo, alla luce dell'interesse ad evitare le irregolarità nell'uso del contributo del FSE e, in secondo luogo, della responsabilità sussidiaria dello Stato membro per il pagamento di un contributo utilizzato in modo irregolare (art. 6, n. 2, del regolamento n. 2950/83).
Sentenza › Nel merito › A — Sul primo motivo, relativo, per quanto concerne la seconda certificazione effettuata dal DAFSE, alla violazione della normativa applicabile › Sull'incompetenza ratione temporis del DAFSE › Giudizio del Tribunale
punto 53
Nel momento in cui conferma l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento del saldo, lo Stato membro si rende responsabile nei confronti della Commissione delle certificazioni che esso fornisce (sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-142/97, Branco/Commissione, Race. pag. II-3567, punto 44).
punto 54
Tenuto conto della garanzia di buon fine delle azioni finanziate che assume lo Stato membro in base all'art. 2, n. 2, della decisione 83/516, qualsiasi attestazione di cui all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83 deve considerarsi per sua natura un'operazione effettuata con ogni riserva dallo Stato membro. Un'interpretazione diversa comprometterebbe l'effetto utile dell'art. 7 della decisione 83/673, che impone allo Stato membro di denunciare le irregolarità accertate nella gestione delle azioni da finanziare tramite l'FSE (sentenza del Tribunale 16 luglio 1998, causa T-72/97, Proderec/Commissione, Race. pag. II-2847, punto 74). Inoltre, ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 2950/83, la Commissione può procedere a verifiche delle domande di pagamento del saldo «salvi restando i controlli effettuati dagli Stati membri» (sentenza Branco/Commissione, citata al punto precedente, punto 45).
punto 55
Questi obblighi e poteri degli Stati membri non sono limitati da alcuna restrizione temporale (sentenza Branco/Commissione citata supra al punto 53, punto 46).
punto 56
Di conseguenza, in un caso come quello di specie — in cui lo Stato membro ha già certificato l'esattezza di fatto e contabile della domanda di pagamento del saldo — tale Stato può ancora modificare la sua valutazione della domanda di pagamento del saldo qualora ritenga di trovarsi in presenza di irregolarità non accertate in precedenza (sentenza Branco/Commissione, citata supra al punto 53, punto 47).
punto 57
Occorre osservare in proposito che l'art. 6 della decisione 83/673 dispone che le domande di pagamento del saldo devono pervenire alla Commissione entro dieci mesi dalla data della fine delle azioni di formazione e che è escluso il pagamento del contributo per il quale la domanda sia stata presentata dopo lo scadere di tale termine. Pertanto, se i controlli di regolarità potessero essere effettuati soltanto prima della certificazione dell'esattezza di fatto e contabile di una domanda di pagamento del saldo, potrebbe accadere che lo Stato membro non sia in grado di presentare la domanda alla Commissione entro il citato termine di dieci mesi, cosicché risulterebbe escluso il pagamento del saldo del contributo. Ne consegue che, in talune ipotesi, la certificazione dell'esattezza di fatto e contabile di una domanda di pagamento del saldo anteriormente a un controllo di regolarità o prima della conclusione di un tale controllo può rispondere all'interesse del destinatario del contributo (sentenza Branco/Commissione, citata supra al punto 53, punto 48).
punto 58
Da quanto precede risulta che la convenuta ha osservato la normativa applicabile avallando la certificazione contabile e di fatto come modificata dal DAFSE con decisione 27 marzo 1995 (v. supra, punto 25). Di conseguenza, la prima parte del primo motivo deve essere respinta.
Sentenza › Nel merito › A — Sul primo motivo, relativo, per quanto concerne la seconda certificazione effettuata dal DAFSE, alla violazione della normativa applicabile › Sulla violazione delle norme di ripartizione delle rispettive competenze degli Stati membri e della Commissione › Argomenti delle parti
punto 59
In fase di replica, la ricorrente fa valere, in via sussidiaria, che il DAFSE era andato oltre le sue competenze. La normativa applicabile conferirebbe allo Stato membro il potere di verificare se le spese di cui l'impresa beneficiaria richiede il rimborso siano coperte dalla decisione di approvazione e se le indicazioni che figurano sulla richiesta di pagamento e la loro espressione contabile corrispondano al vero, ma non quello di valutare se una spesa sia ammissibile al finanziamento comunitario. Infatti, tenuto conto, in primo luogo, dell'autonomia di gestione dell'FSE in quanto strumento di una politica comunitaria dell'impiego e della formazione professionale e, in secondo luogo, della necessità di applicare in maniera uniforme il diritto comunitario e più in particolare le condizioni fissate nella decisione di approvazione di una domanda di contributo finanziario comunitario, la valutazione del rispetto di queste ultime condizioni rientrerebbe nella competenza esclusiva della Commissione.
punto 60
Dal momento che il DAFSE avrebbe elaborato la certificazione del 1995 sulla base di criteri relativi al «carattere ragionevole delle spese realizzate dal beneficiario» e alla «buona gestione finanziaria del contributo», sarebbe andato oltre la sua competenza di verifica dell'esattezza contabile e di fatto delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento. Dato che la decisione impugnata si fonda su tale certificazione illegittima, la convenuta avrebbe ignorato la ripartizione delle competenze tra lo Stato membro e la Commissione come prevista dalla normativa comunitaria applicabile. Di conseguenza, la decisione impugnata sarebbe anch'essa invalida.
punto 61
La convenuta respinge tale argomentazione.
Sentenza › Nel merito › A — Sul primo motivo, relativo, per quanto concerne la seconda certificazione effettuata dal DAFSE, alla violazione della normativa applicabile › Sulla violazione delle norme di ripartizione delle rispettive competenze degli Stati membri e della Commissione › Giudizio del Tribunale
punto 62
Tale seconda parte del primo motivo deve essere considerata come un motivo nuovo ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Infatti, è stato presentato per la prima volta in fase di replica. Dato che non si fonda su elementi di fatto o di diritto emersi durante il procedimento, occorre dichiararlo irricevibile.
punto 63
A titolo ulteriore, occorre ricordare che l'applicazione di criteri relativi alla «ragionevolezza delle spese effettuate dal beneficiario» e alla «buona gestione finanziaria del contributo» rientra nell'ambito del controllo che lo Stato membro è tenuto a svolgere ai sensi dell'art. 7 della decisione 83/673 (sentenza Proderec/Commissione, citata supra al punto 54, punto 88; sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T-180/96 e T-181/96, Mediocurso/Commissione, Racc. pag. II-3477, punto 115).
punto 64
Da quanto precede risulta che il primo motivo deve essere respinto nel suo complesso.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Argomenti delle parti
punto 65
Secondo la ricorrente, la decisione impugnata non soddisfa quanto previsto dall'art. 190 del Trattato. In primo luogo, il contenuto delle proposte di decisione del DAFSE (v. supra, punto 19) non sarebbe stato integrato alla decisione impugnata. In secondo luogo, la ricorrente non avrebbe ricevuto copia delle lettere 30 marzo 1995, n. 4085, e 22 agosto 1995, n. 9600, e dei loro allegati (v. supra, punti 30 e 32), a cui si riferisce la decisione impugnata. In terzo luogo, i motivi di diritto e di fatto di tale decisione non sarebbero né identificati né esplicitati.
punto 66
La motivazione non permetterebbe di comprendere le ragioni per cui la convenuta ha ritenuto che le condizioni per la concessione del contributo non erano state rispettate né di identificare i criteri relativi alla «ragionevolezza» e alla «buona gestione finanziaria» in base ai quali la convenuta ha ritenuto inammissibile una parte delle spese. Essa non permetterebbe neppure di determinare se tali criteri risultavano dalla decisione 29 aprile con la quale è stato concesso il contributo, né in quale misura questi non siano stati osservati.
punto 67
La ricorrente suppone che, quando si fa riferimento al criterio della «ragionevolezza», si faccia riferimento ai criteri di riesame (v. supra, punto 21). A questo proposito, essa ignora le ragioni per cui le spese relative alla struttura non possono essere accettate come spese di formazione. Essa si domanda ugualmente perché talune spese di formazione siano sembrate irragionevoli visto il tipo di aiuto in esame.
punto 68
Per quanto riguarda la pratica Pirites Alentejanas, le giustificazioni che figurano nella proposta del D AFSE (v. supra, punto 19) non spiegherebbero le modifiche apportate, in particolare, alle sottovoci 14.2.7 (lavori specialistici), 14.3.1 lett. b) (retribuzione del personale tecnico non insegnante), 14.3.1, lett. c) (retribuzioni del personale amministrativo), 14.3.5 (indennità di trasferta) e 14.3.14 (spese amministrative generali). Quanto alle sottovoci 14.3.1, lett. a) (retribuzioni del personale insegnante), e 14.3.2 (oneri sulle retribuzioni), la convenuta non avrebbe chiarito il motivo della riduzione, nonostante le osservazioni della Pirites Alentejanas secondo cui il paragrafo 7 del decreto 19 giugno 1987, 20/MTSS/87, del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale portoghese {Diário da República, II serie, n. 148, del 1o luglio 1987, pag. 8141) non trovava applicazione riguardo alle voci in questione. Infine, la riduzione operata nella sottovoce 14.6 non sarebbe sufficientemente motivata.
punto 69
Per quel che riguarda la pratica Tintas Robbialac, la ricorrente ritiene che il rapporto relativo al controllo finanziario non indichi le condizioni della decisione di approvazione dell'azione che non sarebbero state rispettate, in particolare riguardo alle riduzioni di cui alle voci 14.1 (redditi degli stagisti in formazione), 14.3 (funzionamento e gestione dei corsi), 14.8 (vitto e alloggio degli stagisti) e 14.9 (spostamenti degli stagisti). Le riduzioni effettuate nelle sottovoci 14.3.8 e 14.3.11 (altre consegne e servizi forniti da terzi) sarebbero basate su considerazioni soggettive. Le ragioni che giustificano la riduzione operata nella sottovoce 14.3.15 (altre spese di funzionamento e di gestione) mancherebbero. La giustificazione delle riduzioni che colpiscono le voci 14.2.6 (spese per il personale incaricato della preparazione dei corsi), 14.2.7 (lavori specialistici), 14.3.1, lett. b) (retribuzioni del personale tecnico non insegnante), 14.3.1, lett. c) (retribuzioni del personale amministrativo), 14.3.7 (gestione e controllo del bilancio) e 14.3.8 (lavori specialistici) con il rinvio ai criteri di riesame non permetterebbe di identificare i veri motivi di tali riduzioni. Quanto alle sottovoci 14.3.1, lett. a) (retribuzioni del personale insegnante), e 14.3.2 (oneri sulle retribuzioni), la convenuta non avrebbe chiarito il motivo della riduzione, nonostante le osservazioni della Tintas Robbialac sull'errata interpretazione del decreto 20/MTSS/87, citato.
punto 70
Infine, per quanto riguarda la pratica Sapec, la convenuta si sarebbe limitata a contestare, con argomenti discutibili, la regolarità di una parte delle spese relative alle sottovoci 14.3.5 (spese per gli spostamenti), 14.3.9 (locazioni mobiliari e immobiliari) e 14.8 (vitto e alloggio degli stagisti). Il rapporto relativo al controllo finanziario mancherebbe di indicare le condizioni della decisione di approvazione dell'azione che non sarebbero state rispettate, nonché i criteri di inammissibilità delle spese preliminarmente certificate nel 1989. Mancherebbero anche le ragioni precise del mancato accoglimento delle spese di vitto sostenute nel corso degli spostamenti in quanto spese di spostamento (punto 6.3.3 del rapporto relativo al controllo finanziario) e della riduzione riguardante le locazioni e le altre spese di locazione (punto 6.3.6 del rapporto finanziario).
punto 71
La convenuta ritiene la decisione impugnata sufficientemente motivata, poiché essa si riferisce chiaramente ad atti del DAFSE nei quali i motivi della riduzione sono chiaramente esposti (sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-85/94, Branco/Commissione, Racc. pag. II-45, punto 36). La ricorrente avrebbe avuto conoscenza dei rapporti finanziari effettuati dalla Oliveira Rego & Alexandre Hipólito, tramite la lettera informativa n. 615/DSAFEP/95 e gli allegati alla lettera del DAFSE n. 4085, dal momento che essa li avrebbe allegati al suo ricorso. Quanto agli allegati alla lettera del DAFSE n. 9600, essi descriverebbero il metodo di riesame applicato dalla convenuta. Orbene, tale metodo sarebbe stato portato anch'esso a conoscenza della ricorrente, la quale avrebbe d'altra parte contribuito alla sua definizione.
punto 72
Lo stesso varrebbe per i criteri relativi alla ragionevolezza delle spese effettuate dal beneficiario e alla buona gestione finanziaria del contributo. Dalle osservazioni presentate dalla ricorrente (v. supra, punto 23) emergerebbe che essa conosceva tali criteri. Questi sarebbero, d'altra parte, implicitamente previsti nella decisione di approvazione, che si riferisce alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili, le quali impongono il rispetto delle regole di buona gestione finanziaria.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 1. Osservazioni preliminari
punto 73
L'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione è fondata oppure se è eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità e di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. La portata di quest'obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato (sentenze della Corte 7 aprile 1987, causa 32/86, Sisma/Commissione, Racc. pag. 1645, punto 8, 4 giugno 1992, causa C-181/90, Consorgan/Commissione, Racc. pag. I-3557, punto 14 e causa C-189/90, Cipeke/Commissione, Racc. pag. I-3573, punto 14; sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, Branco/Commissione, citata supra al punto 71, punto 32).
punto 74
Una decisione di ridurre l'importo di un contributo dell'FSE inizialmente concesso, che determina, in particolare, gravi conseguenze per il destinatario del contributo, deve far risultare chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all'ammontare inizialmente approvato (sentenze Consorgan/Commissione citata, punto 18, e Cipeke/Commissione citata, punto 18; sentenze del Tribunale 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal/Commissione, Racc. pag. II-1177, punto 52, e 12 gennaio 1995, Branco/Commissione, citata supra al punto 71, punto 33).
punto 75
La rispondenza di una motivazione a quei requisiti non va valutata solo con riferimento al suo tenore letterale, ma anche al contesto e al complesso delle norme che disciplinano la materia (sentenza della Corte 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/Commissione, Racc. pag. I-2507, punto 17, e sentenza ivi citata).
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 2. Incorporazione della motivazione degli atti delle autorità nazionali nella decisione della Commissione
punto 76
In una situazione in cui, come nella fattispecie, la Commissione confermi puramente e semplicemente la proposta di uno Stato membro di ridurre un contributo inizialmente concesso, il Tribunale ritiene che la decisione della Commissione possa essere considerata debitamente motivata, ai sensi dell'art. 190 del Trattato, vuoi allorché espone essa stessa chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo, vuoi, in mancanza di ciò, allorché si riferisce in modo sufficientemente chiaro ad un atto delle competenti autorità nazionali dello Stato membro interessato nel quale queste ultime abbiano chiaramente illustrato i motivi di una siffatta riduzione (sentenza 12 gennaio 1995, Branco/Commissione, citata supra al punto 71, punto 36, confermata, a contrariis, dalla sentenza Commissione/Branco, citata supra al punto 35, punto 27).
punto 77
Dato che emerge dal fascicolo che la decisione della Commissione non si scosta su questo o quel punto degli atti adottati dalle autorità nazionali, è lecito ritenere che il contenuto di questi atti è integrato nella motivazione della decisione della Commissione, per lo meno in quanto il beneficiario del contributo ha potuto prenderne cognizione (sentenza Proderec/Commissione, citata supra al punto 54, punto 105).
punto 78
Occorre dunque esaminare se la ricorrente ha potuto prender cognizione degli atti del DAFSE ai quali è fatto riferimento nel sesto ‘considerando’ della decisione impugnata e se le informazioni in essi contenuti erano sufficienti, tenuto conto del contesto in cui la decisione impugnata è stata presa, per permetterle di identificare e di comprendere le ragioni delle riduzioni operate.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 3. Informazione della ricorrente sugli elementi ai quali la decisione impugnata fa riferimento
punto 79
Non è in discussione il fatto che la ricorrente non ha ricevuto le lettere del DAFSE 30 marzo 1995, n. 4085, e 22 agosto 1995, n. 9600, nonché i loro allegati. Tuttavia, i motivi in esse contenuti, in particolare quelli esposti nei documenti che includono le tabelle delle spese considerate come ammissibili e non ammissibili, da un lato, e nei rapporti sul controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito, dall'altra, erano già stati portati precedentemente a conoscenza della ricorrente, in particolare con le lettere nn. 1107, 1941 e 1966 (v. supra, punto 19).
punto 80
Ne consegue che la ricorrente è stata informata dell'insieme dei motivi che hanno portato alle riduzioni operate contenuti nei documenti ai quali fa riferimento la decisione impugnata.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione
punto 81
La ricorrente sostiene anche che la motivazione è insufficiente. Dato che la decisione impugnata si riferisce ai motivi presentati dal DAFSE nelle sue proposte di riduzione di cui alle decisioni di certificazione (v. supra, punti 25-28), tali motivi sono integrati alla motivazione della decisione impugnata. Questa deve dunque essere valutata alla luce di detti motivi. Il Tribunale li esaminerà qui di seguito distinguendo ciascuna delle parti del progetto in esame.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › a) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Pirites Alentejanas
punto 82
La ricorrente non contesta il fatto di aver avuto conoscenza della lettera del DAFSE 17 marzo 1995 dal titolo «Informação n. 615/DSAFEP/95», relativa al riesame delle spese presentate dalla Pirites Alentejanas. Questa lettera determina la somma che quest'ultima deve rimborsare in forza della parte del contributo finanziario che la riguarda. A tale lettera è unito un allegato che illustra le conclusioni del DAFSE relative alle differenti voci della domanda di pagamento del saldo e la sua posizione sulle osservazioni presentate dalle imprese interessate sulla proposta di decisione di certificazione (v. supra, punto 23).
punto 83
Tale lettera e i suoi allegati, insieme alla tabella delle spese ammissibili e inammissibili (v. supra, punto 20), contengono indicazioni sulle ragioni delle riduzioni operate.
punto 84
II Tribunale esaminerà di seguito la motivazione relativa a ciascuna delle sottovoci rispetto alle quali si è avuta riduzione.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › a) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Pirites Alentejanas › — Sottovoce 14.1.4 (assicurazioni)
punto 85
Il DAFSE ha ritenuto che, essendo gli oneri assicurativi ammissibili pari a 7, 286% dell'ammontare dei salari iscritti alla voce 14.1.1, occorresse ridurre la somma assegnata alla rubrica 14.1.4 di 94134 ESC.
punto 86
Poiché la ricorrente era tenuta a conoscere la normativa portoghese relativa all'assicurazione contro i rischi legati agli incidenti del lavoro, tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › a) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Pirites Alentejanas › — Sottovoce 14.2.6 (spese di personale incaricato della preparazione dei corsi)
punto 87
Il DAFSE ha spiegato che le spese di cui a tale sottovoce dovevano essere ridotte di 267012 ESC, poiché erano già state contabilizzate come retribuzioni del personale amministrativo [voce 14.3.1, lett. c)].
punto 88
Inoltre, esse dovevano anche essere oggetto di una riduzione di 290000 ESC, in applicazione dei criteri di riesame. Alla luce di tali criteri (v. supra, punto 21), come chiariti nella decisione di certificazione (v. supra, punto 27), tali spese sono state ritenute eccessive tenuto conto della natura delle prestazioni e dei prezzi praticati sul mercato.
punto 89
Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › a) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Pirites Alentejanas › — Sottovoce 14.2.7 (lavori specialistici)
punto 90
Il DAFSE ha ritenuto la somma di 722000 ESC non ammissibile alla luce dei criteri di riesame. Emerge da tali criteri (v. supra, punto 21), come illustrati nella decisione di certificazione (v. supra, punto 27), che tali spese sono state ritenute eccessive data la natura delle prestazioni e dei prezzi esistenti sul mercato.
punto 91
Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › a) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Pirites Alentejanas › — Sottovoce 14.3.1, lett. a) (retribuzioni del personale insegnante)
punto 92
Il DAFSE ha proposto una riduzione di 753304 ESC, poiché non era stata operata la riduzione del 50% della retribuzione oraria per le ore di corso pratico, ai sensi del decreto 20/MTSS/87, che dispone che «la retribuzione dei formatori per i corsi pratici ammonta al 50% della somma determinata ai sensi dei paragrafi precedenti ».
punto 93
Esso ha anche proposto una riduzione di 465511 ESC, poiché la Pirites Alentejanas aveva dedotto tale somma come imposta sul valore aggiunto.
punto 94
Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › a) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Pirites Alentejanas › — Sottovoce 14.3.1, lett. b) (retribuzioni del personale tecnico non insegnante), e 14.3.1, lett. c) (retribuzioni del personale amministrativo)
punto 95
Secondo il documento contenente la tabella delle spese ammissibili ed inammissibili (v. supra, punto 20), sono state effettuate talune riduzioni, per quanto riguarda le retribuzioni del personale tecnico non insegnante e del personale amministrativo, in applicazione dei criteri di riesame. Alla luce di tali criteri (v. supra, punto 21), come chiariti nella decisione di certificazione (v. supra, punto 27), tali spese sono state ritenute eccessive tenuto conto della natura delle prestazioni e dei prezzi praticati sul mercato.
punto 96
Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › a) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Pirites Alentejanas › — Sottovoce 14.3.2 (oneri sulle retribuzioni)
punto 97
La riduzione degli oneri sulle retribuzioni è stata giustificata con la considerazione che la somma ammissibile corrispondeva al 31,786% delle somme ammissibili ai sensi delle voci 14.3.1, lett. a) (personale insegnante), 14.3.1, lett. b) (personale tecnico non insegnante), e 14.3.1, lett. c) (personale amministrativo), per quanto riguarda il personale interno (24,5% come oneri previdenziali e 7,286% come contributi per l'assicurazione contro i rischi legati agli incidenti sul lavoro).
punto 98
Essendo la ricorrente tenuta a conoscere la legislazione portoghese relativa alla previdenza sociale, tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › a) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Pirites Alentejanas › — Sottovoce 14.3.3 (spese di alloggio) e 14.3.4 (spese di vitto)
punto 99
Dal documento contenente la tabella delle spese ammissibili e inammissibili (v. supra, punto 20) emerge che sono state apportate riduzioni delle somme richieste alle voci 14.3.3 (spese di alloggio) e 14.3.4 (spese di vitto) relative al personale dell'impresa poiché non avevano legami diretti con l'azione finanziata.
punto 100
Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › a) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Pirites Alentejanas › — Sottovoce 14.3.5 (spese per gli spostamenti)
punto 101
Il DAFSE ha proposto riduzioni delle spese per gli spostamenti per un ammontare di 40930 ESC, poiché esse non avevano alcun legame diretto con l'azione finanziata, e di 339000 ESC, in applicazione dei criteri di riesame. Alla luce di tali criteri (v. supra, punto 21), come chiariti nella decisione di certificazione (v. supra, punto 27), tali spese sono state ritenute eccessive tenuto conto della natura delle prestazioni e dei prezzi praticati sul mercato.
punto 102
Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › a) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Pirites Alentejanas › — Sottovoce 14.3.14 (spese di amministrazione generali)
punto 103
Nel documento contenente la tabella delle spese ammissibili e inammissibili (v. supra, punto 20), il DAFSE ha ritenuto che le spese di amministrazione generali non fossero ammissibili, poiché si riferivano alla retribuzione di un formatore già compresa nella voce riguardante le retribuzioni.
punto 104
Nella sua nota in cui prendeva posizione su talune osservazioni della Pirites Alentejanas (v. supra, punto 23), il DAFSE ha precisato che, tenuto conto delle somme iscritte nella sottovoce 14.3.1, lett. c) (retribuzione del personale amministrativo), relative alla retribuzione di tre dipendenti, per un totale di 807 ore, e nella sottovoce 14.3.1, lett. d) (retribuzione del personale, escluso quello insegnante, tecnico o amministrativo), relative alla retribuzione di due dipendenti impiegati per 1028 ore, la somma indicata nella presente voce non è giustificata vista la natura e la portata dell'azione.
punto 105
Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › a) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Pirites Alentejanas › — Sottovoce 14.6.3 (ammortamento degli strumenti elettronici)
punto 106
Il DAFSE ha indicato, nel documento contenente la tabella delle spese ammissibili ed inammissibili (v. supra, punto 20), che gli ammortamenti relativi ad una segreteria telefonica, ad una videocamera e ad un'autoradio non sono stati accettati perché estranei all'azione finanziata.
punto 107
Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › b) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Tintas Robbialac
punto 108
I documenti citati sopra ai punti 19-28, 31 e 33, e portati a conoscenza della ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata, contengono indicazioni sulle ragioni delle riduzioni operate.
punto 109
Il Tribunale esaminerà di seguito la motivazione relativa a ciascuna voce su cui vi è stata riduzione.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › b) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Tintas Robbialac › — Voce 14.1 (emolumenti degli stagisti in formazione)
punto 110
Il DAFSE ha proposto le seguenti riduzioni:
3105095 ESC (sottovoce 14.1.1: stipendi e salari);
78936 ESC (sottovoce 14.1.2: retribuzioni aggiuntive);
809409 ESC (sottovoce 14.1.3: oneri sulle retribuzioni)
65083 ESC (sottovoce 14.1.4: assicurazioni).
punto 111
Tali proposte erano basate sulle conclusioni del rapporto relativo al controllo finanziario effettuato dalla Oliveira Rego & Alexandre Hipólito. Secondo tale rapporto, la somma ammissibile come salario è stata determinata in funzione del salario per ora e delle presenze registrate sulle liste di presenza (pag. 11). Al punto 5.6 del rapporto figura una tabella che indica in dettaglio la frequenza oraria ai corsi da parte degli stagisti.
punto 112
Inoltre, riguardo alla sottovoce 14.1.2 (retribuzioni aggiuntive), il rapporto rileva che il D AFSE ha, con lettera 13 ottobre 1989, n. 18861, informato il beneficiario che i costi legati ai premi di produzione, all'assiduità, alla produttività e al merito erano stati considerati inammissibili dalla Commissione, giustificando così riduzioni alla somma dovuta.
punto 113
Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › b) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Tintas Robbialac › — Voce 14.2 (preparazione dei corsi)
punto 114
Nella tabella di cui alla proposta di decisione di certificazione (v. supra, punto 20), il D AFSE ha indicato che il costo effettivo del materiale pedagogico (sottovoce 14.2.1) e di riproduzione dei documenti (sottovoce 14.2.5) era, rispettivamente, di 1114530 ESC e di 62288 ESC.
punto 115
Esso ha ritenuto come inammissibili le somme di 197730 ESC (sottovoce 14.2.6: spese di personale incaricato della preparazione dei corsi) e di 78390 ESC (sottovoce 14.2.7: lavori specialistici)
punto 116
Il DAFSE ha giustificato queste ultime valutazioni attraverso l'applicazione dei criteri di riesame (v. supra, punto 21). Ciononostante, nel rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito, al quale la decisione impugnata fa riferimento nella sua motivazione (v. supra, punto 37), le spese relative a tali sottovoci erano state considerate come interamente ammissibili.
punto 117
Ora, la convenuta non ha né precisato che occorresse scostarsi dalle valutazioni relative a tali spese contenute in questo rapporto né ha indicato i motivi per cui conveniva scostarsene. Date tali circostanze, la motivazione della decisione impugnata è contraddittoria, poiché si riferisce nello stesso tempo a detto rapporto, che sostiene l'ammissibilità del complesso delle spese relative alle sottovoci 14.2.6 e 14.2.7, e alle lettere nn. 4085 e 9600 e ai loro allegati, che contengono le tabelle del DAFSE (v. supra, punti 20 e 79) le quali affermano l'inammissibilità di una parte di dette spese.
punto 118
Ne consegue che tale motivazione non soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › b) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Tintas Robbialac › — Voce 14.3 (funzionamento e gestione dei corsi)
punto 119
Dalla tabella (v. supra, punto 20) emerge che il DAFSE ha ritenuto inammissibili, per i motivi di cui al rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito:
1780080 ESC [sottovoce 14.3.1, lett. a): retribuzione del personale insegnante] ;
121669 ESC (sottovoce 14.3.2: oneri sulle retribuzioni);
8898 ESC (sottovoce 14.3.4: spese di vitto);
1588925 ESC (sottovoce 14.3.9: locazioni immobiliari e mobiliari);
475330 ESC (sottovoce 14.3.11: altre consegne e servizi forniti da terzi);
103400 ESC (sottovoce 14.3.15: altre spese di funzionamento e di gestione).
punto 120
Ha inoltre ritenuto inammissibili, in applicazione dei criteri di riesame descritti nell'allegato alla tabella (v. supra, punto 21):
464490 ESC [sottovoce 14.3.1, lett. b): retribuzioni del personale tecnico -non insegnante];
186030 ESC [sottovoce 14.3.1, lett. c): retribuzione del personale amministrativo] ;
491,400 ESC (sottovoce 14.3.7: gestione e controllo di bilancio);
315900 ESC (sottovoce 14.3.8: lavori specialistici).
punto 121
Il Tribunale esaminerà di seguito la motivazione relativa a ciascuna di tali sottovoci.
Sottovoce 14.3.1, lett. a) (retribuzione del personale insegnante)
punto 122
Nel rapporto relativo al controllo finanziario effettuato dalla Oliveira Rego & Alexandre Hipólito si afferma che la somma ammissibile è stata calcolata sulla base delle presenze degli insegnanti e del costo per ora di formazione da calcolare sulla base del decreto 20/MTSS/87, che fissa i limiti massimi d'aiuto finanziario per le retribuzioni del personale insegnante nelle azioni da realizzare nel 1988. Vi è precisato ugualmente che solo i corsi per i quali esistono fogli di presenza firmati da un insegnante o, per lo meno, da uno stagista sono stati contabilizzati e dichiarati ammissibili. Inoltre, la retribuzione massima prevista nel decreto 20/MTSS/87 includerebbe PIVA. Infine, il rapporto aggiunge che la retribuzione oraria degli insegnanti interni calcolata dalla Tintas Robbialac era generalmente più elevata di quella determinata dalla ricorrente per calcolare il costo per ora da contabilizzare. Una tabella illustra nei dettagli le differenze per insegnante (pag. 17-19 del rapporto).
punto 123
Tale motivazione circostanziata soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › b) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Tintas Robbialac › — Sottovoce 14.3.1, lett. b) (retribuzioni del personale tecnico non insegnante), e 14.3.1, lett. c) (retribuzioni del personale amministrativo)
punto 124
II DAFSE ha ritenuto che una parte delle spese relative a tali sottovoci fossero inammissibili, tenuto conto dei criteri di riesame (v. supra, punto 21). Tuttavia, nel rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito, al quale la decisione impugnata fa riferimento nella sua motivazione (v. supra, punto 37), tali spese erano state considerate ammissibili nel loro complesso.
punto 125
Ora, la convenuta non ha precisato che occorresse scostarsi dalle valutazioni relative a tali spese contenute in tale rapporto né ha indicato i motivi per cui occorresse scostarsene. Date tali circostanze, la motivazione della decisione impugnata è contraddittoria, poiché si riferisce nello stesso tempo al detto rapporto, che sostiene l'ammissibilità di tutte le spese relative alle sottovoci 14.3.1, lett. b), e 14.3.1, lett. c), e alle lettere nn. 4085 e 9600 e relativi allegati contenenti le tabelle del DAFSE (v. supra, punti 20 e 79), che sostengono l'inammissibilità di una parte di dette spese.
punto 126
Ne consegue che tale motivazione non soddisfa le condizioni di cui all'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › b) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Tintas Robbialac › — Sottovoce 14.3.2 (oneri sociali)
punto 127
Il rapporto spiega che la riduzione operata nell'ambito della sottovoce 14.3.1, lett. a), ammonta, applicando la formula utilizzata dalla Tintas Robbialac per calcolare gli oneri sociali legati al personale interno amministrativo e insegnante, alla somma di 121669 ESC.
punto 128
Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › b) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Tintas Robbialac › — Sottovoce 14.3.4 (spese di vitto per gli insegnanti interni)
punto 129
Il rapporto espone che un aggiustamento ha dovuto effettuarsi per le spese relative agli insegnanti, poiché l'impresa ha calcolato 239 giorni, mentre si sono avuti solo 190 giorni di formazione. L'ammontare delle spese ammissibili relativo a tale categoria di personale risulterebbe dalla moltiplicazione del numero dei giorni di formazione per il costo di un pasto e per la percentuale del tempo dedicato dagli insegnanti alla formazione. Invece, le spese relative al direttore di progetto e alle segretarie sono state accettate in toto.
punto 130
Tale motivazione circostanziata soddisfa le esigenze poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › b) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Tintas Robbialac › — Sottovoce 14.3.7 (gestione e controllo di bilancio) e 14.3.8 (lavori specialistici)
punto 131
Contrariamente al documento contenente la tabella delle spese ammissibili e inammissibili (v. supra, punto 20), il rapporto sul controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito sostiene l'ammissibilità delle spese di cui alla sottovoce 14.3.7. Quanto alla sottovoce 14.3.8, tale rapporto si sofferma su una fattura della Partex relativa ad una prestazione di 89 ore da parte di due tecnici che hanno aiutato l'impresa dal punto di vista giuridico e pedagogico, nonché nell'analisi di rapporti e nell'elaborazione della domanda di pagamento del saldo. Gli autori del rapporto hanno sostenuto la necessità di ridurre la somma calcolata del 20%, ossia di 130104 ESC, poiché le spese relative all'elaborazione della domanda di pagamento del saldo non riguardano il periodo di svolgimento dell'azione, e non di 315900 ESC come proposto dal D AFSE nel documento contenente la tabella delle spese ammissibili ed inammissibili.
punto 132
Ora, la convenuta non ha precisato che occorresse scostarsi dalle valutazioni relative a tali spese contenute nel rapporto, né ha indicato i motivi per i quali occorresse scostarsene. Date tali circostanze, la motivazione della decisione impugnata è contraddittoria, poiché si riferisce alle lettere nn. 4085 e 9600 e ai loro allegati, che contengono le tabelle del D AFSE (v. supra, punti 20 e 79) e che sostengono l'inammissibilità di talune spese ritenute ammissibili da detto rapporto, anch'esso d'altra parte ripreso nella motivazione.
punto 133
Ne consegue che tale motivazione non soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › b) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Tintas Robbialac › — Sottovoce 14.3.9 (locazioni mobiliari e immobiliari)
punto 134
Il rapporto accerta che il costo della locazione delle sale del Novotel è stato calcolato dalla ricorrente nelle spese di vitto per una somma di 8230 ESC. Ne consegue che tali spese avrebbero dovuto essere conteggiate nella voce 14.3.4. Orbene, la somma conteggiata in tale voce raggiungerebbe il massimo autorizzato. Di conseguenza, la somma di 8230 ESC non sarebbe ammissibile.
punto 135
Per quanto riguarda l'attrezzatura informatica, il rapporto espone che un ammontare totale di 1588925 ESC non è stato considerato ammissibile poiché l'impresa ha acquistato tale attrezzatura al termine del contratto. La somma ammissibile corrisponderebbe quindi all'ammortamento al tasso previsto nella tabella allegata al decreto 29 agosto 1981, n. 737/81 (Diàrio da República, I serie, n. 198, del 29 agosto 1981, pag. 2290), modificato. Avendo l'azione avuto una durata di soli sette mesi, la somma ammissibile sarebbe pari al prezzo di acquisto moltiplicato per 7/60.
punto 136
Tale motivazione circostanziata soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › b) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Tintas Robbialac › — Sottovoce 14.3.11 (altre consegne e servizi forniti da terzi)
punto 137
E stato accertato che, su base annua, le spese di elettricità, di acqua e di combustibile calcolate dalla Tintas Robbialac sono state pari a 38642355 ESC, mentre nella sua dichiarazione dei redditi veniva indicata la somma di 22060815 ESC. L'ammontare imputabile è stato calcolato tenuto conto di tale dichiarazione, sulla base della formula utilizzata dalla Tintas Robbialac per calcolare tali spese. Secondo il rapporto, un calcolo simile è stato effettuato per le spese di telefono, fax e telex, per le quali la somma calcolata era di 22791837 ESC su base annua, mentre la dichiarazione dei redditi riportava l'importo di 16738000 ESC.
punto 138
Tale motivazione circostanziata soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › b) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Tintas Robbialac › — Sottovoce 14.3.15 (altre spese di funzionamento e di gestione)
punto 139
Il rapporto indica che tali spese, relative alla preparazione del caffè, non sono ammissibili a titolo di contributo dell'FSE, senza tuttavia esporne i motivi.
punto 140
Tale motivazione non soddisfa quindi le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › b) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Tintas Robbialac › — Voce 14.8 (vitto e alloggio degli stagisti)
punto 141
Secondo il documento contenente la tabella delle spese ritenute ammissibili e inammissibili (v. supra, punto 20), è stata apportata una riduzione di 64170 ESC nella sottovoce 14.8.1 (spese di alloggio fuori dal centro) per la ragione indicata nel rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito. Tale rapporto afferma l'inammissibilità di questa somma a causa della mancanza di documenti giustificativi provenienti da una fonte esterna.
punto 142
Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › b) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Tintas Robbialac › — Voce 14.9 (spostamenti degli stagisti)
punto 143
Secondo il rapporto relativo al controllo finanziario eseguito dalla Oliveira Rego & Alexandre Hipólito, la somma calcolata dall'impresa non era stata prevista nella domanda di contributo e non esisteva alcun ragionevole motivo per scostarsi da essa. Di conseguenza, le spese relative a tale voce non potrebbero essere finanziate a titolo del contributo controverso.
punto 144
Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › c) Motivi relativi alle riduzioni operate nella parte del progetto relativo alla Sapec
punto 145
I documenti citati sopra ai punti 19-28, 31 e 33, e portati a conoscenza della ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata, contengono indicazioni sulle ragioni delle riduzioni operate.
punto 146
Il Tribunale esaminerà di seguito la motivazione relativa a ciascuna delle voci che hanno dato luogo a riduzione.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › c) Motivi relativi alle riduzioni operate nella parte del progetto relativo alla Sapec › — Voce 14.2 (preparazione dei corsi)
punto 147
Il documento contenente la tabella (v. supra, punto 20) precisa che, essendo stata autorizzata una somma di 100000 ESC per corso relativamente al materiale d'insegnamento (sottovoce 14.2.1), la somma calcolata dalla ricorrente sarebbe esagerata tenuto conto della natura e della portata dell'azione. Di conseguenza, la somma richiesta a titolo di materiale d'insegnamento è stata ridotta di 1435850 ESC.
punto 148
La sottovoce 14.2.8 (altre spese di preparazione) è stata oggetto di una riduzione di 763000 ESC, in applicazione dei criteri di riesame. Ciononostante, nel rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipolito, al quale la decisione impugnata fa riferimento nella sua motivazione (v. supra, punto 37), le spese relative a tali sotto voci erano state considerate come interamente ammissibili.
punto 149
Ora, la convenuta non ha né precisato che occorresse scostarsi dalle valutazioni relative a tali spese contenute in tale rapporto né ha indicato i motivi per cui occorresse scostarsene. Date tali circostanze, la motivazione della decisione impugnata è contraddittoria, poiché si riferisce nello stesso tempo a detto rapporto, che sostiene l'ammissibilità del complesso delle spese relative alle sottovoci 14.2.8, e alle lettere nn. 4085 e 9600 e ai loro allegati, che contengono le tabelle del DAFSE (v. supra, punti 20 e 79) le quali affermano l'inammissibilità di una parte di dette spese.
punto 150
Ne consegue che tale motivazione non soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › c) Motivi relativi alle riduzioni operate nella parte del progetto relativo alla Sapec › — Voce 14.3 (funzionamento e gestione dei corsi)
punto 151
Il DAFSE ha ritenuto inammissibili per i motivi esposti nel rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipolito:
5744 ESC (sottovoce 14.3.5: spese per gli spostamenti) e
8049589 ESC (sottovoce 14.3.9: locazioni mobiliari e immobiliari).
punto 152
Esso ha inoltre ritenuto inammissibili, in applicazione dei criteri di riesame di cui all'allegato alla tabella (v. supra, punto 20):
811000 ESC [sottovoce 14.3.1, lett. b): retribuzione del personale tecnico non insegnante];
541000 ESC [sottovoce 14.3.1, lett. c): retribuzione del personale amministrativo] ;
1082000 ESC (sottovoce 14.3.7: gestione e controllo di bilancio)
1104000 ESC (sottovoce 14.3.11: altre consegne e servizi prestati da terzi).
punto 153
Il Tribunale esaminerà di seguito la motivazione relativa a ciascuna delle sottovoci.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › c) Motivi relativi alle riduzioni operate nella parte del progetto relativo alla Sapec › — Sottovoce 14.3.1, lett. b) (retribuzione del personale tecnico non insegnante) e 14.3.1, lett. c) (retribuzione del personale amministrativo)
punto 154
Il DAFSE ha ritenuto che una parte delle spese relative a tali sottovoci fossero inammissibili alla luce dei criteri di riesame (v. supra, punto 21). Ciononostante, nel rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito, al quale la decisione impugnata fa riferimento nella sua motivazione (v. supra, punto 37), le spese relative a tali sottovoci erano state considerate come interamente ammissibili.
punto 155
Ora, la convenuta non ha né precisato che occorresse scostarsi dalle valutazioni relative a tali spese contenute in tale rapporto né ha indicato i motivi per cui occorresse scostarsene. Date tali circostanze, la motivazione della decisione impugnata è contraddittoria, poiché si riferisce nello stesso tempo a detto rapporto, che sostiene l'ammissibilità del complesso delle spese relative alle sottovoci 14.3.1, lett. b), e 14.3.1, lett. c), e alle lettere nn. 4085 e 9600 e ai loro allegati, che contengono le tabelle del DAFSE (v. supra, punti 20 e 79) le quali affermano l'inammissibilità di una parte di dette spese.
punto 156
Ne consegue che tale motivazione non soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › c) Motivi relativi alle riduzioni operate nella parte del progetto relativo alla Sapec › — Sottovoce 14.3.5 (spese per gli spostamenti)
punto 157
Al punto 6.3.3 del rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito, si precisa che spese di tipo alimentare per una somma di 5744 ESC erano sfornite di documenti giustificativi legali.
punto 158
Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › c) Motivi relativi alle riduzioni operate nella parte del progetto relativo alla Sapec › — Sottovoce 14.3.7 (gestione e controllo di bilancio)
punto 159
Il DAFSE ha ritenuto che una parte delle spese relative a tali sottovoci fossero inammissibili alla luce dei criteri di riesame (v. supra, punto 21). Ciononostante, nel rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito, al quale la decisione impugnata fa riferimento nella sua motivazione (v. supra, punto 37), le spese relative a tali sottovoci erano state considerate come interamente ammissibili.
punto 160
Ora, la convenuta non ha né precisato che occorresse scostarsi dalle valutazioni relative a tali spese contenute in tale rapporto né ha indicato i motivi per cui occorresse scostarsene. Date tali circostanze, la motivazione della decisione impugnata è contraddittoria, poiché si riferisce nello stesso tempo a detto rapporto, che sostiene l'ammissibilità del complesso delle spese relative alla sottovoce 14.3.7, e alle lettere nn. 4085 e 9600 e ai loro allegati, che contengono le tabelle del D AFSE (v. supra, punti 20 e 79) le quali affermano l'inammissibilità di una parte di dette spese.
punto 161
Ne consegue che tale motivazione non soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › c) Motivi relativi alle riduzioni operate nella parte del progetto relativo alla Sapec › — Sottovoce 14.3.9 (locazione mobiliare e immobiliare)
punto 162
I costi calcolati in relazione a tali voci riguardano i canoni per le locazioni di sale a Lisnave (luogo in cui si sono tenuti taluni corsi), per l'attrezzatura (una fotocopiatrice, una macchina per scrivere elettrica e diversi computer) e il canone per attrezzature industriali.
punto 163
Al punto 6.3.6 del rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito figura una tabella nella quale sono ricapitolate le somme ammissibili tenuto conto delle regole di ammortamento da applicare su tali beni. L'applicazione di tali regole è spiegata nel modo seguente:
«Abbiamo constatato che la fotocopiatrice e la macchina per scrivere elettrica erano state acquistate dall'impresa nell'ambito di un contratto di locazione-finanziamento in 12 rate trimestrali, ciò che corrisponde ad un ammortamento su 3 anni. L'impresa ha conteggiato 4 rate per una delle attrezzature (canone di 32175 ESC) e 5 rate per l'altra attrezzatura (canone di 46800 ESC), che erano già state tolte dai costi finanziari. Il tasso di ammortamento da applicare in forza della tabella allegata al decreto 29 agosto 1981, n'. 737, è del 14,28%. La somma ammissibile corrisponde a 9/84 del prezzo di acquisto.
Per quanto riguarda i computer ed il materiale informatico complementare dato in locazione all'impresa Prológica Sistemas de Informaçao e Gestão SA, abbiamo accertato che l'impresa è restata in possesso del materiale al termine del periodo di locazione e che non esiste prova che avesse ancora un valore residuale.
L'operazione costituisce una vera e propria locazione di lunga durata con ripresa dell'attrezzatura alla fine, e può essere trattata, per analogia, come una locazione-finanziamento.
Il tasso di ammortamento in questo caso e del 20%, di modo che 9/60 del valore dell'acquisto sono considerati come ammissibili.
Tenuto conto del periodo di utilizzo di 9 mesi, si ottiene la seguente tabella [...] ».
punto 164
Nella conclusione del rapporto, è indicato che i costi derivanti dalla locazione delle attrezzature informatiche sono stati calcolati in modo irragionevole, essendo stato tale materiale successivamente acquistato dall'impresa.
punto 165
Tale motivazione circostanziata soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › c) Motivi relativi alle riduzioni operate nella parte del progetto relativo alla Sapec › — Sottovoce 14.3.11 (altre consegne e servizi forniti da terzi)
punto 166
Il DAFSE ha ritenuto che una parte delle spese relative a tali sottovoci fossero inammissibili alla luce dei criteri di riesame (v. supra, punto 21). Ciononostante, nel rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito, al quale la decisione impugnata fa riferimento nella sua motivazione (v. supra, punto 37), tali spese erano state considerate come interamente ammissibili.
punto 167
Ora, la convenuta non ha né precisato che occorresse scostarsi dalle valutazioni relative a tali spese contenute in questo rapporto né ha indicato i motivi per cui occorresse scostarsene. Date tali circostanze, la motivazione della decisione impugnata è contraddittoria, poiché si riferisce nello stesso tempo a detto rapporto, che sostiene l'ammissibilità del complesso delle spese relative alla sottovoce 14.3.11, e alle lettere nn. 4085 e 9600 e ai loro allegati, che contengono le tabelle del DAFSE (v. supra, punti 20 e 79) le quali affermano l'inammissibilità di una parte di dette spese.
punto 168
Ne consegue che tale motivazione non soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sentenza › Nel merito › Β — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato › Giudizio del Tribunale › 4. Carattere sufficiente della motivazione › c) Motivi relativi alle riduzioni operate nella parte del progetto relativo alla Sapec › — Voce 14.8 (vitto e alloggio degli stagisti)
punto 169
Infine, una somma di 891502 ESC richiesta ai sensi della sottovoce 14.8.4 (spese per i pasti consumati fuori del centro) è stata ritenuta inammissibile per i motivi esposti nel rapporto relativo al controllo finanziario svolto dalla Oliveira Rego & Alexandre Hipólito.
punto 170
Al punto 6.5 di detto rapporto, viene spiegato che le spese sostenute per l'alimentazione degli stagisti fuori del centro sono state ritenute inammissibili perché giustificate solo con documenti interni, quando invece tali spese devono essere provate per mezzo di documenti giustificativi provenienti da fonte esterna. Di conseguenza, il rapporto valuta in 2280404 ESC le spese ammissibili sotto tale voce.
punto 171
Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
punto 172
Da quanto sopra, risulta che il secondo motivo deve essere accolto nella misura in cui è diretto all'annullamento di quella parte della decisione impugnata in cui essa impone una riduzione delle somme reclamate dalla ricorrente nella sua domanda di pagamento del saldo relativamente alle sottovoci 14.2.6,14.2.7,14.3.1, lett. b), 14.3.1, lett. c), 14.3.7, 14.3.8 et 14.3.15 della parte del progetto relativo alla Tintas Robbialac, e 14.2.8, 14.3.1, lett. b), 14.3.1, lett. c), 14.3.7 et 14.3.11 della parte del progetto relativo alla Sapec.
Sentenza › Nel merito › C — Sul terzo motivo, relativo all'abuso del diritto e alla violazione dei diritti della difesa, nonché dei principi generali di buona fede, di tutela del legittimo affidamento e di tutela dei diritti acquisiti › Argomenti delle parti
punto 173
Secondo la ricorrente, nonostante che la normativa comunitaria non preveda alcun termine per l'adozione della decisione della Commissione sulla domanda di pagamento del saldo, essa è ciononostante tenuta a prendere tale decisione entro un termine ragionevole.
punto 174
Nel caso di specie, il lasso di tempo trascorso tra la presentazione della domanda di pagamento del saldo e l'adozione della decisione impugnata (sei anni) costituirebbe un abuso del diritto e violerebbe il principio di buona fede.
punto 175
Inoltre, dopo la certificazione contabile e di fatto dello Stato membro, il beneficiario avrebbe potuto legittimamente attendersi che gli anticipi versati fossero da considerarsi come acquisiti. Tale legittima aspettativa si trasformerebbe tacitamente, col tempo, in diritto soggettivo nel caso in cui il beneficiario non fosse stato informato dell'esistenza di sospetti d'irregolarità. Il rinvio di una decisione sulla domanda di pagamento del saldo per un periodo così lungo, allorché l'aspettativa del beneficiario si sarebbe consolidata in un diritto soggettivo, pregiudicherebbe i diritti della difesa di quest'ultimo, nonché i principi generali del diritto procedurale, in particolare i principi di buona fede, di legittimo affidamento e di tutela dei diritti acquisiti. Inoltre, il passaggio di un tale lasso di tempo intaccherebbe gravemente le sue prerogative della difesa, poiché la possibilità di apportare la prova di fatti risalenti ad otto anni prima sarebbe gravemente compromessa.
punto 176
La convenuta contesta le censure formulate dalla ricorrente. In primo luogo, né l'art. 6, n. 1, né l'art. 7 del regolamento n. 2950/83 prevedono un termine all'esercizio dei poteri della Commissione. In secondo luogo, la ricorrente, non avendo rispettato le condizioni fissate nella decisione di approvazione, non potrebbe far valere validamente i principi di buona fede, di tutela del legittimo affidamento e di tutela dei diritti acquisiti. In terzo luogo, la ricorrente non avrebbe dimostrato dove sarebbero state pregiudicate le sue prerogative della difesa.
Sentenza › Nel merito › C — Sul terzo motivo, relativo all'abuso del diritto e alla violazione dei diritti della difesa, nonché dei principi generali di buona fede, di tutela del legittimo affidamento e di tutela dei diritti acquisiti › Giudizio del Tribunale › 1. Sulla ragionevolezza della durata del procedimento
punto 177
Per giurisprudenza costante, la durata ragionevole del procedimento amministrativo si valuta sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali espletate, della complessità della pratica, nonché degli interessi delle parti nella contesa (sentenza Mediocurso/Commissione, citata supra al punto 63, punto 61 e giurisprudenza citata).
punto 178
È in tale prospettiva che occorre valutare la ragionevolezza del periodo trascorso tra la presentazione, il 30 ottobre 1989, della domanda di pagamento del saldo da parte della DAFSE e l'adozione, il 14 agosto 1996, della decisione impugnata. Nell'ambito di tale esame, occorre tener conto delle diverse fasi del procedimento di decisione seguito nella fattispecie.
punto 179
Il 12 febbraio 1990, il DAFSE ha modificato la domanda di pagamento del saldo indirizzata alla Commissione il 30 ottobre 1989.
punto 180
Il 24 giugno 1991, il DAFSE ha ritenuto di dover raccogliere informazioni complementari relative al fascicolo in esame e, riguardo alle imprese Tintas Robbialac e Sapec, di affidare, alla società di revisione Oliveira Rego & Alexandre Hipólito, la realizzazione di un controllo contabile e di fatto.
punto 181
Il fascicolo non contiene elementi che indichino che atti di natura amministrativa siano stati compiuti tra il 12 febbraio 1990 e il 24 giugno 1991. Pur tuttavia, la decisione di incaricare una società di revisione di procedere ad un controllo contabile e di fatto delle azioni realizzate da due società nell'ambito del contributo in esame ha potuto essere presa solo dopo che sono sorti, nei funzionari del DAFSE, dubbi circa la regolarità di talune spese. Dubbi di questo tipo hanno potuto nascere solo dopo un riesame del fascicolo di cui trattasi. Tenuto conto della sua complessità, del numero di persone coinvolte nella realizzazione delle azioni e dei necessari contatti tra le autorità nazionali e i servizi della Commissione, tale periodo non sembra eccessivo.
punto 182
La convenuta ha affermato, senza opposizione da parte della ricorrente, che, nell'ambito del riesame della domanda di pagamento del saldo, si erano avuti contatti tra il DAFSE e le imprese Tintas Robbialac, Sapec e Pirites Alentejanas tra il 1992 e il 1994, in particolare nell'ambito di riunioni del gruppo di lavoro incaricato del fondo anteriore. Tale gruppo di lavoro ha definito i criteri di riesame relativi ai fascicoli del 1988 nei quali la ricorrente era presente, criteri che sono stati in seguito applicati dalla convenuta di concerto con le autorità portoghesi. Il DAFSE si è fatto consegnare, dalle imprese implicate nella realizzazione delle azioni, diversi documenti che hanno dovuto essere analizzati e valutati. Tenuto conto della complessità del fascicolo, tale periodo di tre anni, sebbene incontestabilmente lungo, non ha oltrepassato il termine ragionevole.
punto 183
A partire dal 30 gennaio 1995, il DAFSE ha notificato proposte di decisioni alle imprese, che sono state poste in grado di presentare le loro osservazioni.
punto 184
A seguito di ciò, il DAFSE ha, il 30 marzo 1995, notificato alla convenuta una certificazione contabile e di fatto corretta (v. supra, punto 30).
punto 185
Il 19 giugno 1995, il DAFSE ha informato la ricorrente del montante di spesa che essa aveva certificato dopo riesame del fascicolo, fatta salva tuttavia una decisione finale della Commissione sulla domanda di pagamento del saldo (v. supra, punto 31).
punto 186
Con lettere 27 febbraio, nn. 2567 e 2569, e 1o marzo 1996, n. 2837, il DAFSE ha informato la ricorrente che la Commissione aveva approvato la certificazione della domanda di pagamento del saldo per la somma indicata nelle lettere del 19 giugno 1995.
punto 187
Infine, in considerazione della sentenza Commissione/Branco, citata supra al punto 35, la convenuta ha ritirato una prima decisione e l'ha sostituita con la decisione impugnata.
punto 188
Da tale successione di avvenimenti emerge che ciascuna delle fasi procedurali che hanno preceduto l'adozione della decisione impugnata si è svolta in un termine ragionevole in funzione delle circostanze di cui le entità nazionali e comunitarie incaricate della gestione del FSE potevano legittimamente tener conto nell'ambito dell'esame delle domande di pagamento del saldo.
punto 189
Date tali condizioni, la censura riguardante la violazione dei principi del termine ragionevole, di buona fede e di abuso del diritto deve essere respinta.
Sentenza › Nel merito › C — Sul terzo motivo, relativo all'abuso del diritto e alla violazione dei diritti della difesa, nonché dei principi generali di buona fede, di tutela del legittimo affidamento e di tutela dei diritti acquisiti › Giudizio del Tribunale › 2. Sulle censure relative ad una violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza giuridica e di tutela dei diritti acquisiti
punto 190
In un caso in cui il destinatario di un contributo dell'FSE non ha svolto l'azione di formazione nel rispetto delle condizioni cui la concessione del contributo era subordinata, il detto destinatario non può far valere il principio del legittimo affidamento e dei diritti acquisiti al fine di ottenere il pagamento del saldo dell'importo globale del contributo inizialmente concesso (sentenza 15 settembre 1998, Branco/Commissione, citata supra al punto 53, punti 97 e 105 e giurisprudenza citata).
punto 191
Essendo il principio della tutela del legittimo affidamento il corollario del principio della certezza giuridica, che esige che le norme di diritto siano chiare e precise, e diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario (sentenza della Corte 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a., Racc. pag. I-569, punto 20), la stessa conclusione si impone relativamente alla asserita violazione del principio di certezza giuridica.
punto 192
Secondo la decisione impugnata, le condizioni della decisione di approvazione non sono state rispettate rispetto a talune voci di spesa. La ricorrente non ha dimostrato l'erroneità dell'analisi della convenuta che l'ha condotta a tale conclusione. Pertanto occorre ritenere che, nella fattispecie, la ricorrente non ha rispettato le condizioni alle quali erano soggette le azioni di formazione in esame.
punto 193
In ogni caso, la ricorrente non poteva legittimamente attendere di vedersi attribuito l'importo finanziario nella sua integralità, o anche solo quanto versato come anticipo. Infatti, in primo luogo, emerge dal punto 18 che, dal 1991, talune iniziative del DAFSE lasciavano supporre il fatto che esso non avesse terminato l'esame del fascicolo e che dubbi esistessero quanto al fondamento della certificazione contabile e di fatto del 30 ottobre 1989. In secondo luogo, dal momento che è la Commissione che, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, prende la decisione finale (sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I-5373, punto 29), la ricorrente non poteva presumere che la certificazione del 30 ottobre 1989 le avrebbe concesso il diritto di ricevere l'importo il cui versamento era stato sollecitato nella domanda di pagamento del saldo oggetto della detta certificazione.
punto 194
Ne consegue che il motivo relativo alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di tutela dei diritti acquisiti dev'essere respinto.
Sentenza › Nel merito › C — Sul terzo motivo, relativo all'abuso del diritto e alla violazione dei diritti della difesa, nonché dei principi generali di buona fede, di tutela del legittimo affidamento e di tutela dei diritti acquisiti › Giudizio del Tribunale › 3. Sull'asserita violazione dei diritti della difesa della ricorrente
punto 195
La ricorrente si limita ad affermare in modo generale che il passaggio del tempo successivamente al periodo di realizzazione delle azioni compromette le sue possibilità di apportare la prova dell'infondatezza delle censure ad essa indirizzate.
punto 196
Il sistema di sovvenzione messo a punto dalla normativa applicabile si basa in particolare sul rispetto da parte del beneficiario di una serie di condizioni che gli danno diritto a ricevere il contributo previsto. Da tale normativa risulta, in particolare dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 2950/83, che tanto le autorità nazionali quanto la Commissione hanno il diritto di controllare il rispetto da parte del beneficiario di tali condizioni. Ne consegue che, per assicurarsi il versamento del contributo, i beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi che dimostrano l'osservanza di tali condizioni fino almeno alla decisione finale della Commissione sulla domanda di pagamento del saldo.
punto 197
Ne consegue che la censura relativa alla violazione dei diritti della difesa deve essere respinta.
punto 198
Da quanto precede deriva che il terzo motivo deve essere respinto.
Sentenza › Nel merito › D — Sul quarto motivo, relativo allo sviamento di potere › Argomenti delle parti
punto 199
In via subordinata, la ricorrente censura la convenuta per aver commesso uno sviamento di potere sostituendosi allo Stato portoghese nel ridurre il contributo in causa e legittimando, in tal modo, le operazioni, illegali, del DAFSE successive alla certificazione contabile e di fatto del 30 ottobre 1989. Il DAFSE sarebbe stato mosso dalla preoccupazione di ridurre ad ogni costo contributi precedentemente approvati, per risanare il bilancio della previdenza sociale di cui fanno parte i contributi nazionali concessi nell'ambito del concorso dell'FSE, accusando i destinatari del finanziamento dell'FSE di averli male utilizzati. Legittimando così l'azione illegale del DAFSE, la convenuta avrebbe oltrepassato i poteri ad essa conferiti dall'art. 7 del regolamento n. 2950/83 e commesso uno sviamento di potere.
punto 200
Tale sviamento di potere emergerebbe:
dal fatto che l'importo della riduzione decisa dalla convenuta corrisponde agli importi rifiutati nelle decisioni di certificazione del DAFSE 19 giugno 1995 (v. supra, punto 31);
dal riesame dei fascicoli in causa alla luce dei nuovi criteri;
dall'attenzione prestata dall'opinione pubblica alla situazione delle finanze pubbliche nel 1995, anno delle elezioni legislative;
dai documenti allegati al controricorso, in particolare quelli relativi ai lavori del gruppo di lavoro del fondo anteriore, riguardante la definizione di un metodo di controllo dei fascicoli di finanziamento dell'FSE nei quali la ricorrente era intervenuta (documenti 7-9 e 17).
punto 201
La convenuta ricusa tali allegazioni e sottolinea di essersi limitata a confermare la certificazione compiuta dallo Stato portoghese, nel rispetto della normativa comunitaria applicabile in materia, in particolare dell'art. 6 del regolamento n. 2950/83.
Sentenza › Nel merito › D — Sul quarto motivo, relativo allo sviamento di potere › Giudizio del Tribunale
punto 202
Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo o, quanto meno, determinante di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze nel caso di specie (v., in particolare, sentenza Proderec/Commissione, citata supra al punto 54, punto 118).
punto 203
Gli elementi fatti valere dalla ricorrente per provare un tale sviamento di potere sono insufficienti a far venir meno la presunzione di legalità di cui, in principio, godono gli atti delle istituzioni comunitarie.
punto 204
Come affermato dal Tribunale nella sentenza Proderec/Commissione (citata supra al punto 54, punto 69), l'atto di attestazione adottato dallo Stato membro ai sensi dell'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83 non lo esime dagli altri obblighi che gli incombono in forza della normativa comunitaria pertinente.
punto 205
Inoltre, i criteri alla luce dei quali i fascicoli in esame sono stati riesaminati sono quelli di «ragionevolezza delle spese effettuate dal beneficiario» e di «buona gestione finanziaria del contributo». Orbene, l'applicazione di tali criteri, che consistono semplicemente nell'accertare se le spese dichiarate dal beneficiario e da esso pagate rendano adeguatamente conto delle prestazioni per le quali sono state sostenute, rientra senz'altro nell'ambito del controllo che lo Stato membro è tenuto ad effettuare oltre alla semplice certificazione di fatto e contabile, in conformità all'art. 7 della decisione 83/673, quando sospetta l'esistenza di irregolarità, fraudolente o no (sentenza Proderec/Commissione, citata supra al punto 54, punto 88).
punto 206
Dato che, nella fattispecie, lo Stato portoghese sospettava irregolarità nei fascicoli del finanziamento dell'FSE che sono stati oggetto dell'attestazione contabile e di fatto del 30 ottobre 1989, che ha riesaminato tali fascicoli e ha modificato conseguentemente la sua attestazione contabile e di fatto e che la convenuta ha ratificato tale attestazione come modificata a seguito del riesame, quest'ultima aveva il diritto di procedere alle conseguenti riduzioni del contributo.
punto 207
Infine, l'attenzione portata dall'opinione pubblica portoghese alle finanze del paese non costituisce per nulla un indizio di sviamento di potere.
punto 208
In conclusione, gli elementi avanzati dalla ricorrente sono insufficienti per dimostrare l'esistenza di uno sviamento di potere, e pertanto il quarto motivo deve essere respinto.
punto 209
Da quanto sopra risulta che il ricorso deve essere accolto nella misura in cui è diretto all'annullamento di quella parte della decisione impugnata in cui essa, relativamente alle sottovoci 14.2.6,14.2.7,14.3.1, lett. b), 14.3.1, lett. c), 14.3.7, 14.3.8 et 14.3.15 della parte del progetto relativo alla Tintas Robbialac e 14.2.8, 14.3.1, lett. b), 14.3.1, lett. c), 14.3.7 et 14.3.11 della parte del progetto relativo alla Sapec, impone una riduzione delle somme reclamate dalla ricorrente nella sua domanda di pagamento del saldo.
Sentenza › Sulle spese
punto 210
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
punto 211
Nella fattispecie, le richieste d'annullamento formulate dalla ricorrente, che ha chiesto la condanna della Commissione alle spese del presente giudizio, sono state dichiarate parzialmente fondate.
punto 212
Occorre conseguentemente condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 14 agosto 1996, C(96) 1184, che ha ridotto il contributo del Fondo sociale europeo concesso nell'ambito del progetto n. 880412/P3, è annullata nella misura in cui, relativamente alle sottovoci 14.2.6, 14.2.7, 14.3.1, lett. b), 14.3.1, lett. c), 14.3.7, 14.3.8 e 14.3.15 della parte del progetto relativo alla Tintas Robbialac e 14.2.8, 14.3.1, lett. b), 14.3.1, lett. c), 14.3.7 e 14.3.11 della parte del progetto relativo alla Sapec — Produits et engrais chimiques du Portugal SA, la Commissione impone una riduzione delle somme reclamate dalla ricorrente nella sua domanda di pagamento del saldo.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Firme
Jaeger
Lenaerts
Azizi
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 1999.
Il cancelliere
H.Jung
Il presidente
M. Jaeger
Indice
Quadro giuridicoII-2677Fatti all'origine della controversiaII-2679A —Fatti all'origine della decisione impugnataII-2679Β —La decisione impugnataII-2685ProcedimentoII-2689Conclusioni delle partiII-2689Nel meritoII-2690A —Sul primo motivo, relativo, per quanto concerne la seconda certificazione effettuata dal DAFSE, alla violazione della normativa applicabileII-2690Sull'incompetenza rattorte temporis del DAFSEII-2691Argomenti delle partiII-2691—Sulla prima censura, relativa alla tardività della seconda certificazione contabile e di fattoII-2691—Sulla seconda censura, relativa all'inosservanza della ripartizione temporale dei compiti rispettivi dello Stato membro interessato e della CommissioneII-2692Giudizio del TribunaleII-2693Sulla violazione delle norme di ripartizione delle rispettive competenze degli Stati membri e della CommissioneII-2695Argomenti delle partiII-2695Giudizio del TribunaleII-2696Β —Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del TrattatoII-2697Argomenti delle partiII-2697Giudizio del TribunaleII-27001.Osservazioni preliminariII-27002.Incorporazione della motivazione degli atti delle autorità nazionali nella decisione della CommissioneII-27013.Informazione della ricorrente sugli elementi ai quali la decisione impugnata fa riferimentoII-27024.Carattere sufficiente della motivazioneII-2702a)Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Pirites AlentejanasII-2702—Sottovoce 14.1.4 (assicurazioni)II-2703—Sottovoce 14.2.6 (spese di personale incaricato della preparazione dei corsi)II-2704—Sottovoce 14.2.7 (lavori specialistici)II-2704—Sottovoce 14.3.1, lett. a) (retribuzioni del personale insegnante)II-2705—Sottovoce 14.3.1, lett. b) (retribuzioni del personale tecnico non insegnante), e 14.3.1, lett. c) (retribuzioni del personale amministrativo)II-2705—Sottovoce 14.3.2 (oneri sulle retribuzioni)II-2706—Sottovoce 14.3.3 (spese di alloggio) e 14.3.4 (spese di vitto)II-2706—Sottovoce 14.3.5 (spese per gli spostamenti)II-2707—Sottovoce 14.3.14 (spese di amministrazione generali)II-2707—Sottovoce 14.6.3 (ammortamento degli strumenti elettronici)II-2708b)Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Tintas RobbialacII-2708—Voce 14.1 (emolumenti degli stagisti in formazione)II-2709—Voce 14.2 (preparazione dei corsi)II-2710—Voce 14.3 (funzionamento e gestione dei corsi)II-2711—Sottovoce 14.3.1, lett. a) (retribuzione del personale insegnante)II-2713—Sottovoce 14.3.1, lett. b) (retribuzioni del personale tecnico non insegnante), e 14.3.1, lett. c) (retribuzioni del personale amministrativo)II-2713—Sottovoce 14.3.2 (oneri sociali)II-2714—Sottovoce 14.3.4 (spese di vitto per gli insegnanti interni)II-2714—Sottovoce 14.3.7 (gestione e controllo di bilancio) e 14.3.8 (lavori specialistici)II-2715—Sottovoce 14.3.9 (locazioni mobiliari e immobiliari)II-2716—Sottovoce 14.3.11 (altre consegne e servizi forniti da terzi)II-2717—Sottovoce 14.3.15 (altre spese di funzionamento e di gestione)II-2717—Voce 14.8 (vitto e alloggio degli stagisti)II-2717—Voce 14.9 (spostamenti degli stagisti)II-2718c)Motivi relativi alle riduzioni operate nella parte del progetto relativo alla SapecII-2718—Voce 14.2 (preparazione dei corsi)II-2719—Voce 14.3 (funzionamento e gestione dei corsi)II-2720—Sottovoce 14.3.1, lett. b) (retribuzione del personale tecnico non insegnante) e 14.3.1, lett. c) (retribuzione del personale amministrativo)II-2721—Sottovoce 14.3.5 (spese per gli spostamenti)II-2722—Sottovoce 14.3.7 (gestione e controllo di bilancio)II-2722—Sottovoce 14.3.9 (locazione mobiliare e immobiliare)II-2723—Sottovoce 14.3.11 (altre consegne e servizi forniti da terzi)II-2725—Voce 14.8 (vitto e alloggio degli stagisti)II-2726C —Sul terzo motivo, relativo all'abuso del diritto e alla violazione dei diritti della difesa, nonché dei principi generali di buona fede, di tutela del legittimo affidamento e di tutela dei diritti acquisitiII-2727Argomenti delle partiII-2727Giudizio del TribunaleII-27281.Sulla ragionevolezza della durata del procedimentoII-27282.Sulle censure relative ad una violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza giuridica e di tutela dei diritti acquisitiII-27313.Sull'asserita violazione dei diritti della difesa della ricorrenteII-2732D —Sul quarto motivo, relativo allo sviamento di potereII-2733Argomenti delle partiII-2733Giudizio del TribunaleII-2735Sulle speseII-2737