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Sez. 2, Sentenza n. 5062 del 28/04/1992 (Rv. 477023 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza) | Art. 23 del regolamento edilizio del Comune di Librizi - Imposizione della distanza minima "assoluta" di m. 10 tra pareti finestrate di una costruzione e pareti degli edifici antistanti - Operatività del criterio delle prevenzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477023-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza)

L'art. 23 del regolamento edilizio del Comune di Librizi, che impone in modo assoluto la distanza minima di 10 mt. tra pareti finestrate di una costruzione e le pareti degli edifici antistanti senza prevedere la facoltà di costruire in aderenza (salvo che per le edificazioni sui confini allo spazio pubblico), è da ritenere comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta (5 mt.), con la conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine e, quindi, della operatività della prevenzione ex art. 875 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)