Sez. T, Ordinanza n. 11372 del 27/04/2026 (Rv. 678655-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Società con personalità giuridica - Violazioni relative al rapporto fiscale - Sanzioni - Assoggettabilità dei soggetti terzi - Condizioni - Fattispecie. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
I soggetti terzi, quali il commercialista, sono sanzionabili in via amministrativa, a titolo di concorso ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, per le violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica anche dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, anche se non tenutari delle scritture contabili e incaricati della trasmissione all'amministrazione finanziaria della dichiarazione previo controllo del suo contenuto, ove compiano azioni od omissioni che agevolino la commissione di violazioni tributarie e attestino il loro coinvolgimento ai fini del concorso di persone. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva escluso la responsabilità concorsuale del commercialista senza verificare il suo contributo agevolatore alla violazione tributaria).
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 9, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)