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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 400 del 1989

Decisione
decisa il 1989-07-05, depositata il 1989-07-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:400
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13543

  • Contributi agricoli unificati
  • Contributi relativi agli anni anteriori al 1986
  • Pagamento in venti rate trimestrali
  • Facoltà per le iprese agricole ubicate nella regione sicilia
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
La previsione in favore delle imprese agricole ubicate nella Regione Sicilia della facoltà di corrispondere i contributi agricoli unificati relativi agli anni anteriori al 1986, in venti rate trimestrali, costituisce disposizione particolare - in deroga alla normativa generale - che non può quindi essere assunta a termine di raffronto nel giudizio di eguaglianza. Del resto, come risulta dai relativi atti parlamentari, le particolari esigenze della Regione furono ragionevolmente tenute presente dal legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, tredicesimo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, 'recte' decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito nella legge n. 48 predetta, con modificazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost.).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, tredicesimo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1988 dai Pretori di Oppido Mamertina nel procedimento civile vertente tra Ieroianni Francesco ed altri e il Servizio contributi agricoli unificati, iscritta al n.111 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti l'atto di costituzione dello S.C.A.U. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Udito l'avv. Tommaso Manferoce per lo S.C.A.U.;
punto 1
Con ordinanza 21 luglio 1988 il Pretore di Oppido Mamertina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, tredicesimo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, recte del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, con modificazioni nella parte in cui prevede la facoltà, per le imprese agricole ubicate nella regione Sicilia, di corrispondere i contributi agricoli unificati relativi agli anni anteriori al 1986 in venti rate trimestrali. Ciò in considerazione del fatto che tutte le altre imprese, operanti nel restante territorio meridionale, sono tenute a corrispondere i contributi in questione in due rate bimestrali, con conseguente disparità di trattamento. Il giudice remittente assume, infatti, la mancanza di ragioni obiettive per attribuire alla Sicilia un diverso e più favorevole trattamento, con violazione degli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.
punto 2
Con memoria depositata il 4 aprile 1989 si è costituito il Servizio contributi agricoli unificati, eccependo l'inammissibilità della questione proposta: a fronte, infatti, della richiesta di un provvedimento d'urgenza non resterebbe consentito sollevare questione di legittimità costituzionale. Nel merito se ne sostiene la infondatezza, così come è anche di avviso l'Avvocatura generale dello Stato intervenuta, con atto depositato il 4 aprile 1989, per il Presidente del Consiglio dei ministri: tanto in relazione, per specifiche considerazioni d'ordine territoriale ed ambientale, alle differenti situazioni locali della Sicilia. 1.1. - Il decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, con modificazioni, dispone (art.6, comma 13) per i territori del Mezzogiorno e per l'anno 1986 la rateizzazione in 20 trimestralità dei contributi agricoli unificati dovuti. Limitatamente alla regione siciliana l'agevolazione è estesa anche ai carichi contributivi per gli anni anteriori al 1986 e non ancora corrisposti. 1.2. - Il giudice a quo ravvisa contrastare tale ultimo dettato con gli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. nel presupposto di una carenza di ragioni obiettive per attribuire alla Sicilia un più favorevole trattamento.
punto 2.1
La difesa del Servizio contributi agricoli unificati obietta in limine l'inammissibilità della dedotta questione, sollevata in sede di richiesta di sospensione del carico dovuto, ma l'eccezione non ha pregio, poiché il Pretore remittente non ha definito, nei limiti ex art. 700 cod. proc. civ., la vertenza ravvisando, invece, di sollevare l'odierno incidente.
punto 2.2
Nel merito la questione non è fondata. L'ordinanza di remissione tende a far partecipe di una disposizione particolare, dettata per la sola Sicilia, le altre regioni del Mezzogiorno: in altre parole, assunto a termine di raffronto del giudizio di eguaglianza la norma derogatrice, la questione ha in realtà per oggetto la normativa generale che si vorrebbe sottratta alla disciplina per essa dettata, onde renderla fruibile di quella dispari. Ciò è bastevole a far ritenere infondata la questione medesima (cfr. sentenza n. 2 del 1982); del resto le particolari esigenze locali per la regione Sicilia furono ragionevolmente tenute presenti dal legislatore, come risulta dai relativi atti parlamentari (Camera: doc. n. 2130 della X legislatura). Vale tanto sia a riguardo dei dubbi avanzati dal remittente nei confronti dell'art. 3 Cost. che del successivo art. 53, comma primo, risultando l'indicato parametro (così come posta la fattispecie e quale che sia, poi, la effettiva natura della contribuzione) specifico sviluppo del principio d'eguaglianza (sentenza n. 155 del 1963).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, tredicesimo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, recte decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito nella legge n. 48 predetta, con modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Oppido Mamertina, con l'ordinanza in epigrafe, Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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