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Sez. 5, Sentenza n. 17680 del 24/03/2011 Ud. (dep. 05/05/2011) Rv. 250190 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Ricorso immediato - Utilizzabilità a fini probatori - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250190-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE

Il ricorso immediato (art. 21 D.Lgs. n. 274 del 2000) non è compreso tra gli atti dei quali l'art. 431 cod. proc. pen. - richiamato dall'art. 29, comma settimo, D.Lgs. n. 274 del 2000 - prevede l'inserimento nel fascicolo del dibattimento; la sua allegazione al predetto fascicolo trova, pertanto, giustificazione solo per la sua natura di atto di mero impulso processuale o, al più, per una sua assimilabilità alla querela in quanto atto pertinente alla procedibilità del reato, la cui prova costituisce il limitato fine per cui la querela è presente nel fascicolo; pertanto, il contenuto del ricorso immediato non è utilizzabile a fini probatori.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)