Sez. 3, Sentenza n. 9680 del 15/10/1996 Ud. (dep. 13/11/1996) Rv. 206470 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Primo giudice - Aumento per la continuazione esclusivamente sulla pena pecuniaria - Giudice d'appello - Accoglimento del gravame dell'imputato - Diminuzione della pena detentiva ed aumento di quella pecuniaria - Possibilità - Esclusione - Poteri della Corte di cassazione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Nell'ipotesi in cui il primo giudice abbia apportato l'aumento di pena per la continuazione esclusivamente sulla pena pecuniaria la corte di appello non può, accogliendo il gravame dell'imputato, diminuire la pena detentiva, aumentando quella pecuniaria. È pur vero che la pena costituisce ordinariamente un complesso unitario, ma nel caso di fissazione del "quantum" per la continuazione con riferimento esclusivo ad una sola delle due possibili componenti (detentiva o pecuniaria) il giudice di secondo grado deve attenersi al criterio suddetto. Qualora egli non abbia provveduto in tal senso, la Corte di cassazione procede direttamente al ricalcolo della pena stessa, se sia possibile ricostruire i passaggi del computo, eseguito dalla corte territoriale, senza svolgere apprezzamenti di merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)