Corte di giustizia dell'Unione europea
Trib. UE, Sentenza (Terza Sezione) del 6 novembre 1991, causa T-33/90
Epigrafe
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione)
6 novembre 1991
Nella causa T-33/90,
Charlotte von Bonkewitz-Lindner, dipendente del Parlamento europeo, residente a Strasburgo, con l'aw. R. P. Schmidt, del foro di Treviri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. R. Lutgen, 2 A, place de Paris,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. Jorge Campinos, giureconsulto, e Manfred Peter, caposervizio, in qualità di agenti, assistiti dall'aw. A. Bonn, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 22, Côte d'Eich,
convenuto,
avente ad oggetto, in primo luogo, la domanda diretta alla condanna del Parlamento alla modifica del rapporto informativo della ricorrente, quale redatto per il periodo 1o gennaio 1987 — 1o gennaio 1989; in secondo luogo, la domanda diretta all'annullamento della nota 2 ottobre 1989, con la quale il caposervizio della ricorrente le ha revocato talune mansioni; in terzo luogo, la domanda diretta all'annullamento della nota 31 gennaio 1990, con la quale il medesimo caposervizio le ha assegnato nuove mansioni; in quarto luogo, la domanda diretta alla condanna del Parlamento al risarcimento dei danni materiali e morali che la ricorrente sostiene di aver subito,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dai signori C. Yeraris, presidente, A. Saggio e K. Lenaerts, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 27 giugno 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza › Antefatti
punto 1
La ricorrente entrava in servizio presso il Parlamento europeo (in prosieguo: il «Parlamento») il 1° settembre 1977 come agente temporaneo e successivamente, il 1° ottobre 1977, era nominata dipendente in prova con inquadramento nel grado C3, terzo scatto, e nominata in ruolo con tale grado il 1° aprile 1978.
punto 2
Dopo aver partecipato con successo alle prove del concorso interno n. B/141, con decisione 8 novembre 1983 la ricorrente era nominata, a decorrere dal 1° ottobre 1983, dipendente di categoria B con inquadramento nel grado B5. L'atto di nomina si richiamava — in modo manifestamente erroneo, come riconosciuto in udienza dalla ricorrente — all'avviso di posto vacante n. 4144.
punto 3
Il 9 novembre 1983 il capodivisione competente assegnava per iscritto talune mansioni alla ricorrente. La nota di cui trattasi precisa, in particolare, quanto segue:
« 1) Organizzazione delle visite di gruppo a Strasburgo
a) La sig.ra von Bonkewitz cura tutta la corrispondenza in arrivo, alla quale essa risponde a stretto giro di posta. Essa è responsabile per la distribuzione nel lungo periodo dei gruppi di visitatori nelle diverse settimane di sessione. Essa procede alla determinazione provvisoria delle settimane destinate al ricevimento dei vari gruppi. Tale corrispondenza mi viene presentata per la firma.
2) Organizzazione delle visite di gruppo a Lussemburgo
A causa dell'accresciuto carico di lavoro della sig.ra H., la sig.ra yon Bonkewitz assume la responsabilità dello svolgimento delle visite di gruppi di lingua tedesca a Lussemburgo.
Essa è responsabile della corrispondenza, prepara il materiale informativo, prende contatto con i partecipanti, provvede al coordinamento insieme con la sig.ra D. e predispone gli impegni di spesa.
3) Contabilità
Dopo la redazione degli impegni di spesa per i visitatori a Strasburgo da parte della sig.ra H., la sig.ra von Bonkewitz dovrà curare l'intera contabilità dei gruppi a Strasburgo e a Lussemburgo. Essa invia mensilmente una relazione al capodivisione ».
punto 4
Con nota 24 gennaio 1984, la ricorrente veniva correttamente assegnata al posto di ispettore amministrativo (carriera B5/4), per il quale essa aveva presentato la propria candidatura (avviso di posto vacante n. 4143). I compiti che tale posto comportava erano così descritti:
« Cura di lavori ordinari di esecuzione e di organizzazione, comprendenti segnatamente :
l'invio della corrispondenza,
la pianificazione delle visite di gruppo (date, orari, svolgimento, discorsi, ecc.),
l'organizzazione materiale del ricevimento a Strasburgo e a Lussemburgo,
il calcolo dei rimborsi spese ».
punto 5
La ricorrente era promossa in grado B 4 con decorrenza 1o aprile 1984.
punto 6
Il 4 febbraio 1986, il capodivisione fissava per iscritto una distribuzione del lavoro, in seno alla divisione, connessa alla pianificazione delle visite di gruppo a Lussemburgo. Nella nota relativa, redatta in sette punti, erano assegnate alla ricorrente talune mansioni connesse specificamente all'organizzazione delle visite di gruppi di lingua tedesca (punti 1 e 3) insieme con altre mansioni connesse più genericamente all'organizzazione delle visite dei gruppi di qualsiasi lingua.
punto 7
Il 1o aprile 1988 veniva nominato un nuovo capodivisione.
punto 8
Ľ8 giugno 1988 la ricorrente presentava all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'« APN ») una richiesta di riclassificazione del suo posto come posto di grado 3 della categoria B, con decorrenza retroattiva 1° aprile 1986. Essa motivava tale richiesta in base al lavoro da lei svolto in relazione ai gruppi di visitatori di lingua tedesca, dichiarando nel contempo di aver atteso l'arrivo di un nuovo capodivisione per presentare la richiesta stessa.
punto 9
Il 23 novembre 1988 l'APN respingeva la richiesta.
punto 10
Il 21 febbraio 1989 la ricorrente presentava reclamo contro tale decisione.
punto 11
Il 5 luglio 1989 tale reclamo era respinto dal segretario generale del Parlamento, che adduceva, in particolare, la seguente motivazione:
« Alla luce delle informazioni pervenutemi, i Suoi superiori gerarchici non Le hanno mai chiesto di svolgere compiti propri della carriera A. Anche se talune Sue attività possono essere state corrispondenti a quelle di un grado più elevato, esse non costituivano la parte essenziale del Suo lavoro ».
punto 12
La ricorrente non presentava ricorso per ľannullamento del rigetto della sua richiesta e del suo reclamo.
Sentenza › Antefatti › A — Rapporto informativo 1987-1988
punto 13
II 7 settembre 1989, la ricorrente era convocata dal capodivisione per procedere al colloquio previsto dalla guida del Parlamento per la compilazione del rapporto informativo, ai fini della redazione del suo rapporto informativo. In tale occasione, la ricorrente auspicava che il rapporto informativo indicasse, da quel momento in poi, come compiti a lei assegnati:
« La recezione, in modo autonomo, dei gruppi di visitatori di lingua tedesca a Lussemburgo sotto la responsabilità del capodivisione, vale a dire:
la responsabilità delle decisioni riguardanti la scelta dei gruppi da accogliere,
la responsabilità delle decisioni aventi ad oggetto la partecipazione alle spese di viaggio,
la messa a disposizione di relatori e/o l'effettuazione autonoma di discorsi ai gruppi,
la pianificazione e il disbrigo della relativa corrispondenza e contabilità ».
Il capodivisione non accoglieva la richiesta della ricorrente.
punto 14
Il capodivisione e il direttore competenti firmavano il rapporto informativo della ricorrente, rispettivamente il 18 e il 21 settembre 1989.
punto 15
Il 16 ottobre 1989 la ricorrente controfirmava il rapporto informativo, aggiungendovi al tempo stesso un allegato con le sue osservazioni. Queste ultime riguardavano, da un lato, l'indicazione dei compiti principali espletati dalla ricorrente [punto 7, lett. b), del rapporto informativo] e, dall'altro, il giudizio « sufficiente » — ritenuto insoddisfacente dalla ricorrente — conseguito quanto a « Senso dell'organizzazione — Spirito e metodo » [punto 10, n. 1), 4, del rapporto informativo]. A tale allegato era accluso un resoconto del colloquio della ricorrente col capodivisione del 7 settembre 1989, redatto dalla stessa.
punto 16
Alla fine del mese di ottobre del 1989, il capodivisione formulava, al punto 12 del rapporto informativo, intitolato : « Eventuale risposta del relatore in caso di osservazioni del dipendente o dell'agente», la seguente osservazione: «La descrizione delle mansioni fatta dalla sig.ra von Bonkewitz è errata così come è impreciso il suo ” resoconto ” del colloquio sul rapporto informativo ».
punto 17
L'8 dicembre 1989, la ricorrente presentava, avverso il suo rapporto informativo, un reclamo nel quale contestava le indicazioni e il giudizio espressi, rispettivamente, ai punti 7, lett. b), e 10, n. 1), 4. In merito al primo punto, essa sosteneva che : « Durante il periodo in esame, ho svolto nei confronti dei visitatori e dei gruppi tedeschi le mansioni normalmente assegnate a un dipendente di categoria A assistito da un dipendente di categoria C ». Circa il secondo punto, essa precisava che: « A tal proposito, ritengo troppo riduttivo il giudizio formulato al punto 10/4 rispetto alla mia attività reale. Va rilevato che più del 30% dei visitatori sono tedeschi e che l'organizzazione non ha dato origine a lamentele né ad obiezioni ».
punto 18
Con lettera del 19 aprile 1990, il segretario generale del Parlamento respingeva tale reclamo.
Sentenza › Antefatti › B — Revoca delle mansioni riguardanti l'organizzazione delle visite di gruppi di lingua tedesca a Lussemburgo
punto 19
Il 21 settembre 1989, il capodivisione inviava una nota alla ricorrente per chiarire i malintesi che si sarebbero creati a suo riguardo circa il contenuto preciso delle sue mansioni, così come i malintesi che sarebbero sorti in occasione del loro colloquio del 7 settembre 1989 in ordine alla redazione del suo rapporto informativo, nonché nel « resoconto » da lei stilato in esito a tale colloquio e contestato dal capodivisione. Nella sua nota, quest'ultimo precisava che le mansioni della ricorrente riguardavano esclusivamente gli aspetti materiali della preparazione e dello svolgimento delle visite di gruppi di lingua tedesca a Lussemburgo. Tali mansioni avrebbero comportato, tra l'altro, la redazione del programma di ogni visita secondo lo schema disponibile, la preparazione di ogni visita con gli opportuni contatti epistolari, la predisposizione dei documenti amministrativi (elenco dei partecipanti, formalità di pagamento), la pianificazione finanziaria sulla base delle decisioni adottate in merito alla concessione di sovvenzioni, la ricerca di relatori, il ricevimento dei gruppi. La nota escludeva poi dalle mansioni della ricorrente la decisione di accogliere questo o quel gruppo, di concedere rimborsi di spese di viaggio, la tenuta di discorsi ai gruppi. Infine, la nota concludeva che, per facilitare alla ricorrente la comprensione della portata reale delle sue mansioni, il capodivisione avrebbe indicato di suo pugno, su ciascuna domanda scritta riguardante il ricevimento di un gruppo, le sue decisioni riguardanti tale ricevimento, l'eventuale concessione di rimborsi di spese di viaggio e l'eventuale organizzazione di un pranzo. Il capodivisione dichiarava di rinunciare per il futuro alla collaborazione della ricorrente per la preparazione di tali decisioni.
punto 20
Il 2 ottobre 1989, il capodivisione, « ad integrazione » della sua nota 21 settembre 1989, informava la ricorrente che dal 1o gennaio 1990 le sarebbero state revocate le mansioni riguardanti l'organizzazione delle visite di gruppi di lingua tedesca a Lussemburgo. Egli aggiungeva che le richieste relative a visite per il 1990 dovevanc essere trasmesse a lui o, in sua assenza, a un altro dipendente e che la descrizioni delle sue nuove mansioni le sarebbe stata comunicata tempestivamente.
punto 21
Il 19 dicembre 1989, la ricorrente presentava reclamo avverso le note 21 settembri e 2 ottobre 1989. Essa innanzitutto menzionava la controversia che l'opponeva a capodivisione in merito alla descrizione, nel suo rapporto informativo, dei compit da essa effettivamente assunti dal 9 novembre 1983 in relazione all'organizzazioni delle visite di gruppi di lingua tedesca a Lussemburgo. Essa sosteneva poi che h revoca di tali compiti costituiva, in realtà, un provvedimento disciplinare adottate nei suoi confronti, senza che un'autorità incompetente (il capodivisione anzichr l'APN) avesse seguito la procedura appropriata, senza la minima motivazione (noi essendo, a parere della ricorrente, motivate le note 21 settembre e 2 ottobre 1989) e in spregio dei principi di buona amministrazione e di proporzionalità (data 1; generale soddisfazione che accompagnava lo svolgimento da parte della ricorrenti delle sue mansioni), tanto che tali provvedimenti si sarebbero potuti spiegare sole con uno sviamento di potere. La ricorrente aggiungeva che così facendo l'amministrazione aveva violato il principio della tutela del legittimo affidamento, il sue dovere di sollecitudine nonché il rispetto dovuto alla persona umana.
punto 22
Questo reclamo veniva tacitamente respinto dall'APN, in mancanza di risposta espressa da parte sua entro il termine di quattro mesi stabilito dall'art. 90, n. 2. dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo « Statuto »), termine scaduto il 19 aprile 1990.
Sentenza › Antefatti › C — Assegnazione di nuove mansioni
punto 23
Con nota autografa del 12 gennaio 1990, pervenuta alla ricorrente il 22 gennaio successivo, il capodivisione incaricava la ricorrente di redigere un elenco alfabetico, per luogo di origine, di tutti i gruppi di visitatori di lingua tedesca ospitati a Lussemburgo durante il 1989, indicando quelli per i quali era stato organizzato un pranzo.
punto 24
Con nota del 31 gennaio 1990, egli trasmetteva alla ricorrente la descrizione delle sue nuove mansioni in seno alla divisione. Esse comprendevano i seguenti aspetti:
«— ricerca documentale per gli amministratori per la preparazione di dibattiti con visitatori,
— controllo delle scorte di documenti in tutte le lingue,
— elaborazione delle statistiche sul numero di visitatori a Lussemburgo,
— gestione del magazzino e ordinazioni di materiale d'ufficio,
— aggiornamento dell'inventario della divisione visite,
— raccolta e diffusione di pubblicazioni a carattere informativo (verbali delle riunioni del Collegio dei questori, INFOMEMO, Agence Europe, comunicati di stampa, ecc.),
— archiviazione ed esame della corrispondenza concernente le visite,
— accentramento ed esame delle richieste di visite di scolaresche ».
La nota indica un membro del servizio, avente il grado di amministratore, come nuovo superiore gerarchico della ricorrente per il controllo sull'esecuzione dei compiti della stessa.
punto 25
Con lettera del suo legale del 2 marzo 1990, pervenuta al Parlamento il 5 marzo successivo, la ricorrente presentava reclamo contro la nota del 31 gennaio 1990. Dopo aver richiamato il contenuto dei primi due reclami della ricorrente, questo terzo reclamo contestava in sostanza il fatto che la nota del 31 gennaio 1990 operava una « diminutio capitis »,.sostituendo le mansioni corrispondenti a posti delle categorie A o B, fino a quel momento svolte dalla ricorrente (con riferimento all'adozione delle decisioni riguardanti i gruppi da ospitare e ai quali accordare una sovvenzione, la tenuta di discorsi, la responsabilità della corrispondenza, l'organizzazione del concreto svolgimento delle visite e il calcolo delle indennità), con mansioni corrispondenti a posti delle categorie C o D. Un atto del genere — equivalente a un trasferimento — danneggiava la ricorrente e pertanto avrebbe dovuto, in primo luogo, essere motivato ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e, in secondo luogo, essere emanato solo al termine di un procedimento disciplinare contro la ricorrente (procedimento che secondo la ricorrente non è stato avviato in mancanza di elementi ad essa contestabili). In terzo luogo, un trasferimento avrebbe potuto essere disposto dall'APN solo nell'interesse del servizio, di cui il dipendente interessato dovrebbe essere informato in anticipo. Nella fattispecie, il capodivisione non aveva agito nell'interesse del servizio, il che l'aveva posto nell'impossibilità di informare in anticipo la ricorrente dei presupposti di tale interesse. In realtà egli si era lasciato trascinare da motivi personali, con lo scopo di pregiudicare definitivamente le possibilità della ricorrente di ottenere una promozione nella sua categoria. Infine, il reclamo metteva in risalto che il fatto che la ricorrente fosse dovuta rimanere nel suo ufficio dal 1o al 31 gennaio 1990 senza che le venissero affidate mansioni era contrario all'art. 35 dello Statuto. La nota manoscritta del capodivisione 12 gennaio 1990, ricevuta dalla ricorrente il 22 gennaio successivo, non modifica per nulla tale situazione.
punto 26
Questo reclamo veniva tacitamente respinto dall'APN, in mancanza di risposta espressa da parte sua entro il termine di quattro mesi previsto dall'art. 90, n. 2, dello Statuto, termine scaduto il 5 luglio 1990.
punto 27
Il 18 luglio 1990, il segretario generale del Parlamento respingeva il reclamo, chiarendo, in primo luogo, che la decisione del 31 gennaio 1990 era motivata con circostanze di cui la ricorrente aveva avuto conoscenza integrale durante i mesi ad essa precedenti; in secondo luogo, che la decisione era stata adottata nell'ambito dell'ampio potere discrezionale di cui dispone l'amministrazione per le questioni di organizzazione interna e, pertanto, doveva essere considerata giustificata alla luce dell'interesse del servizio al quale apparteneva la ricorrente; in terzo luogo, che le nuove mansioni della ricorrente potevano essere ritenute, nel loro insieme, corrispondenti al suo grado e al posto da essa occupato nell'organigramma e, infine, che la decisione impugnata non aveva alcun carattere disciplinare.
Sentenza › Procedimento
punto 28
A seguito del rigetto dei suoi tre reclami, la ricorrente, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 luglio 1990, ha proposto il presente ricorso dinanzi al Tribunale. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
punto 29
Tuttavia, con lettera del suo cancelliere in data 31 maggio 1991, il Tribunale ha invitato la ricorrente e il Parlamento a rispondere per iscritto, entro il 14 giugno 1991, a cinque quesiti riguardanti le mansioni della ricorrente.
punto 30
Con lettere protocollate presso la cancelleria del Tribunale il 14 giugno 1991, la ricorrente e il Parlamento hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale.
punto 31
La fase orale si è svolta il 27 giugno 1991. I rappresentanti delle parti hanno svolto difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale.
Sentenza › Conclusioni delle parti
punto 32
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso ricevibile;
condannare il convenuto a stendere per la ricorrente, in relazione al periodo 1o gennaio 1987 - 1o gennaio 1989, un rapporto informativo che nel punto 7, lett. b), contenga una descrizione delle principali mansioni svolte dalla ricorrente durante detto periodo;
condannare il convenuto ad assegnare alla ricorrente un punteggio adeguato per quanto riguarda il punto 10, n. 1), 4, del suddetto rapporto;
dichiarare l'illegittimità della revoca di tutte le mansioni che essa svolgeva, disposta con nota del 2 ottobre 1989;
dichiarare illegittima la nota del 31 gennaio 1990, in quanto le assegnava, come unica attività, compiti di natura meramente esecutiva e non concordanti con la descrizione delle sue mansioni;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni materiali e morali ad essa in tal modo provocati;
condannare il convenuto alle spese.
Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese.
Sentenza › Sul merito › In merito al rapporto informativo 1987-1988 della ricorrente › Circa la descrizione delle sue mansioni
punto 33
La ricorrente sostiene che dalla compilazione, da parte del capodivisione di allora, della nota del 9 novembre 1983 in poi essa ha in realtà svolto mansioni di amministratore di categoria A, con l'assistenza di un dipendente di categoria C, il che corrisponderebbe alla struttura delle altre sezioni linguistiche in seno alla divisione « visite ». Così, analogamente ai suoi colleghi di categoria A delle altre sezioni linguistiche, essa avrebbe adottato autonomamente le decisioni riguardanti i gruppi da ricevere e le sovvenzioni da accordare loro e avrebbe presentato relazioni ai gruppi di visitatori di lingua tedesca, sempre con soddisfazione di tutti.
punto 34
Come prova, essa produce diversi documenti, quali le già citate note 9 novembre 1983 e 4 febbraio 1986, una nota del capodivisione in data 8 settembre 1988, indirizzata alla ricorrente e ai vari responsabili di categoria A delle altre sezioni linguistiche, nonché una lettera del 27 gennaio 1989, indirizzata dal capodivisione a un gruppo di visitatori di lingua tedesca.
punto 35
Da questi vari documenti la ricorrente deduce di avere svolto le stesse mansioni dei responsabili delle altre sezioni linguistiche della divisione, di talché l'organigramma della divisione, quale stabilito il 6 settembre 1988 e tuttora in vigore, sarebbe erroneo, in quanto definisce lo stesso capodivisione « responsabile del settore tedesco » (mansioni paragonabili a quelle esercitate dagli amministratori delle altre sezioni linguistiche) e attribuisce come compito alla ricorrente il « coordinamento dei gruppi ricevuti a Lussemburgo », mentre in realtà la ricorrente avrebbe agito da responsabile del settore tedesco. Facendo riferimento all'avviso di posto vacante n. 5510, pubblicato il 14 marzo 1988 e riguardante il posto di responsabile della sezione olandese, la ricorrente conclude, sulla base della descrizione delle mansioni contenuta in tale avviso, che i compiti da essa svolti dal 1983 al 1989 erano quelli di un dipendente di categoria A.
punto 36
Tale situazione anomala sarebbe stata sottolineata in una lettera indirizzata il 17 maggio 1987 dal vicepresidente del Parlamento al segretario generale (lettera non allegata agli atti). Quest'ultimo avrebbe egli stesso riconosciuto l'esistenza di un qualche problema nella sua lettera di risposta del 13 giugno 1988. La ricorrente rileva d'altronde una contraddizione tra la già citata lettera del segretario generale e quella del 5 luglio 1989, con la quale egli ha respinto il reclamo da essa presentato contro il diniego di promozione al grado B3, motivato in particolare col fatto che i suoi superiori non le avrebbero mai affidato mansioni corrispondenti a un posto di categoria A.
punto 37
Per questo la ricorrente sostiene che la « precisazione dei principali compiti svolti » [punto 7, lett. b), del rapporto informativo] non corrisponde alla realtà sin dal 1983. Soltanto la descrizione da lei proposta al capodivisione in occasione del colloquio del 7 settembre 1989 sarebbe stata corretta. Questo errore manifesto costituirebbe una violazione delle norme della guida alla compilazione del rapporto informativo, in forza della quale la ricorrente avrebbe diritto a veder comparire sul suo rapporto informativo i compiti principali da essa svolti. La ricorrente aggiunge che essa ha un interesse legittimo a fare accertare di aver assunto compiti di livello più elevato, vale a dire compiti propri di posti di categoria A, segnatamente in vista di future promozioni. Peraltro, essa sostiene che sono stati lesi i suoi diritti dato che il principio della corrispondenza tra il grado e l'impiego è stato violato nel suo caso, in quanto essa ha espletato le mansioni di un dipendente di categoria A percependo soltanto la retribuzione corrispondente al grado B4.
punto 38
La ricorrente sostiene ancora, nella sua replica, che il relatore finale, in violazione della decisione generale del Parlamento sulla compilazione dei rapporti informativi, ha rifiutato di avere un colloquio con lei in merito al suo rapporto informativo, affermando che non si sentiva « responsabile ».
punto 39
Da parte sua, il Parlamento contesta la realtà dei fatti sui quali si fondano le tesi della ricorrente, e cioè che essa avrebbe svolto mansioni corrispondenti a un posto della categoria A. Secondo il Parlamento, dalle varie note citate dalla ricorrente risulta chiaramente che quest'ultima esercitava mansioni di preparazione ed esecuzione, ma non di decisione. Così, la ricorrente non avrebbe adottato decisioni riguardanti i gruppi da ricevere o le sovvenzioni da accordare. Circa le relazioni che la ricorrente — a suo dire — doveva svolgere, il Parlamento constata che tale argomento è stato recisamente contestato dal capodivisione.
punto 40
Se ne deduce, secondo il Parlamento, che la redazione del punto 7, lett. b), del rapporto informativo è del tutto appropriata e non richiede ulteriori dettagli.
punto 41
A tal proposito, il Parlamento sostiene ancora che i precedenti rapporti informativi hanno descritto i « principali compiti svolti » dalla ricorrente negli stessi termini, il che non può più essere oggetto di contestazione nella presente fase.
punto 42
Inoltre, nella sua controreplica, il Parlamento propone di respingere la domanda di rettifica del punto 7, lett. b), in quanto non pertinente, poiché la descrizione dei compiti avrebbe un mero valore statistico, il che non comporterebbe per il funzionario di cui trattasi né vantaggi né inconvenienti. Ciò varrebbe tanto più in quanto il rapporto informativo riguarda un periodo passato, nella fattispecie gli anni 1987-1988.
punto 43
Infine, sempre nella sua controreplica, il Parlamento fa rilevare che il rapporto informativo, al punto 10, n. 3), lett. b), fa menzione di un colloquio con il relatore finale, in data 4 ottobre 1989, e che la ricorrente ha firmato tale rapporto il 16 ottobre 1989 senza formulare la minima riserva al riguardo.
punto 44
Il Tribunale constata che la ricorrente ha diritto a veder comparire, al punto 7, lett. b), del suo rapporto informativo una descrizione fedele dei compiti principali svolti durante il periodo di cui trattasi.
punto 45
Di conseguenza, occorre esaminare se il rapporto informativo della ricorrente descriva fedelmente i compiti da essa effettivamente svolti.
punto 46
A tal riguardo, le tre note prodotte dalla ricorrente a sostegno dell'affermazione secondo la quale essa avrebbe svolto i compiti di un dipendente di categoria A, prendendo essa stessa le decisioni relative alla scelta dei gruppi da ricevere e delle sovvenzioni da accordare loro, non valgono a corroborare tale affermazione.
punto 47
Infatti, dalla nota 9 novembre 1983 non emerge in alcun modo che la ricorrente disponesse di poteri decisionali circa la scelta dei gruppi da ricevere e delle sovvenzioni da attribuire loro.
punto 48
Parimenti, nemmeno la nota 4 febbraio 1986 riconosce un potere decisionale in capo alla ricorrente, poiché quest'ultima è incaricata di « ricevere le domande tedesche » ed essa è indicata come « responsabile del ricevimento diretto e dello svolgimento della visita dal punto di vista organizzativo e finanziario ».
punto 49
Infine, la nota 8 settembre 1988 indirizzata dal nuovo capodivisione alla ricorrente nonché a quattro dipendenti di categoria A non permette di ritenere che la ricorrente esercitasse mansioni rientranti nell'ambito di posti di questa categoria, nei limiti in cui tale nota ha esclusivamente lo scopo di indicare, in seno alla divisione, il dipendente al quale debbono essere trasmesse le previsioni di spesa. Orbene, è pacifico tra le parti che la ricorrente lavorava a contatto diretto col capodivisione, che era anche, secondo l'organigramma in vigore, responsabile delle visite in lingua tedesca. Di conseguenza, quest'ultimo aveva tutte le ragioni di trasmettere direttamente tale comunicazione alla sua subalterna, pur avendo utilizzato la via gerarchica per le altre sezioni linguistiche.
punto 50
Di conseguenza, occorre constatare che la ricorrente non ha esaurientemente dimostrato che ingiustamente la descrizione dei compiti principali contenuta al punto 7, lett. b), del suo rapporto informativo non fa menzione del potere decisionale in merito alla scelta dei gruppi da ricevere e alle sovvenzioni da accordare loro.
punto 51
Peraltro, occorre rilevare che anche se la ricorrente ha dimostrato di aver tenuto un certo numero di discorsi a gruppi di visitatori, ciò di per sé non significa che essa abbia in tal modo esercitato mansioni proprie di un posto di categoria A.
punto 52
Infatti, da un lato, occorre sottolineare che i discorsi non sono tutti dello stesso tipo e non rientrano tutti nella competenza di un dipendente di categoria A. Nel caso di specie, i compiti della ricorrente riguardanti il ricevimento dei gruppi di visitatori consistevano naturalmente nel dover augurare loro il benvenuto e nell'informarli in merito allo svolgimento e all'organizzazione della visita o, inoltre, nel dare loro informazioni di carattere più generale, che potessero interessare i visitatori e che la ricorrente fosse in grado di fornire, senza che occorra ritenere che tali discorsi rientrassero nelle competenze proprie di dipendenti di categoria A. La lettera del 27 gennaio 1989, indirizzata dal capodivisione a un gruppo di visitatori di lingua tedesca, nonché l'allegato tipo accluso a quest'ultima non permettono di dimostrare il contrario, come preteso dalla ricorrente. Infatti, tale lettera si limita a dire che la ricorrente si occuperà del gruppo (« wird die Gruppe betreuen »), mentre l'allegato tipo fa riferimento semplicemente a un colloquio informativo (« Informationsgespräch ») con un dipendente del Parlamento, seguito da un dibattito e, ove possibile, dalla proiezione di un filmato.
punto 53
D'altro canto, il fatto che la ricorrente abbia potuto, in una qualunque di tali occasioni, tenere discorsi più impegnativi — il che non è concretamente dimostrato —, laddove non fosse stato possibile rintracciare un conferenziere, non inficia la conclusione secondo la quale non si trattava di uno dei compiti principali ad essa affidati.
punto 54
A tal riguardo, sia consentito osservare che difficilmente può ammettersi che una dipendente incaricata di rintracciare relatori di categoria A possa far valere discorsi — di preteso valore equivalente — che essa avrebbe tenuto quando non era riuscita a rintracciare relatori disponibili, allo scopo di dimostrare che essa svolgeva mansioni proprie di un posto di categoria superiore alla sua.
punto 55
Infine, per quanto riguarda l'asserzione della ricorrente, contenuta nella sua replica, secondo la quale essa, in violazione della decisione generale del Parlamento sulla compilazione dei rapporti informativi, sarebbe stata privata della possibilità di avere un colloquio con il relatore finale, il Tribunale constata che si tratta di un mezzo nuovo ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la cui deduzione in corso di causa è vietata. Di conseguenza, tale mezzo dev'essere dichiarato irricevibile.
punto 56
Da quanto precede risulta che la descrizione dei principali compiti assegnati alla ricorrente, quale illustrata al punto 7, lett. b), del suo rapporto informativo, è corretta, in quanto non fa menzione né di un potere decisionale relativo ai gruppi da ricevere e alle sovvenzioni da attribuire loro, né della competenza a tenere discorsi di competenza di dipendenti di categoria A ai gruppi di visitatori di lingua tedesca.
Sentenza › Sul merito › In merito all'attribuzione di un giudizio « sufficiente »
punto 57
La ricorrente contesta il giudizio « sufficiente » che si trova alla voce 10, n. 1), 4, del rapporto informativo, nonché la motivazione addotta per giustificarlo, quale sarebbe stata ad essa comunicata dal capodivisione, e cioè che la ricorrente, prima di andare in ferie nell'estate del 1989, avrebbe trascurato di presentargli un quadro generale dell'insieme dei gruppi di visitatori tedeschi. Essa inoltre ritiene che, in ogni caso, quest'unico incidente non sia tale da giustificare il giudizio « sufficiente », mentre nel complesso le altre valutazioni che la riguardano oscillano tra il « buono » e l'« ottimo ».
punto 58
In sede di replica, la ricorrente sostiene che nessun motivo giustifica tale valutazione meno favorevole e la diminuzione così improvvisa del giudizio di cui trattasi rispetto ai precedenti rapporti informativi. Essa aggiunge che tale giudizio costituisce una « decisione arbitraria » del capodivisione, che avrebbe dovuto sapere che un giudizio « sufficiente », attribuito nell'ambito delle valutazioni analitiche, osta all'iscrizione del dipendente interessato sulla lista dei dipendenti promuovibili. Si sarebbe trattato in tal caso di « un modo sicuro per impedire una promozione nell'ambito del Parlamento », tanto più che la media dei giudizi ottenuti dall'insieme dei dipendenti sarebbe molto più elevata. A sostegno di tale affermazione essa cita il resoconto, da lei redatto, del colloquio avuto il 7 settembre 1989 con il capodivisione, dal quale risulta che quest'ultimo le avrebbe dichiarato « che sin quando egli fosse rimasto a capo di tale divisione, essa non sarebbe mai stata promossa ».
punto 59
Il Parlamento replica che un giudizio contenuto nel rapporto informativo non può mai essere oggetto di ricorso dinanzi al giudice comunitario. Infatti, si tratterebbe di una valutazione formulata dal superiore gerarchico incaricato della stesura del rapporto informativo, valutazione che rientra esclusivamente nel suo giudizio personale. Esso respinge recisamente la tesi, già contenuta nel reclamo della ricorrente dell'8 dicembre 1989, secondo cui la contestata valutazione del capodivisione rifletterebbe unicamente la preoccupazione di quest'ultimo di ostacolare ogni possibilità di promozione futura della ricorrente. Il « resoconto » del colloquio del 7 settembre 1989, redatto dalla ricorrente, non può costituire, a parere del Parlamento, una prova a sostegno delle affermazioni della ricorrente, poiché tale resoconto attribuirebbe al capodivisione dichiarazioni da lui mai rese o non espresse nel senso indicato dalla ricorrente. Del resto, il Parlamento contesta tale resoconto nel suo insieme e difende il comportamento del capodivisione che in data 13 settembre 1989 lo ha rispedito alla ricorrente, con la motivazione che un simile documento non fa parte della procedura di compilazione del rapporto informativo.
punto 60
Il Parlamento peraltro sostiene che la mancata presentazione, da parte della ricorrente, di un prospetto prima della sua partenza per le ferie nel 1989, non ha avuto nessuna influenza sull'attribuzione del giudizio contestato, ma che la ricorrente avrebbe ben potuto far presente tale questione in occasione del colloquio del 7 settembre 1989, cosa che essa non ha fatto.
punto 61
In sede di controreplica, il Parlamento non risponde alle contestazioni formulate dalla ricorrente nella sua replica, secondo le quali l'improvviso abbassamento del giudizio assegnatole alla voce 10, n. 1), 4, rispetto ai precedenti rapporti informativi non è stato specificamente motivato.
punto 62
Il Tribunale rileva che il giudizio « sufficiente » figurante alla voce 10, n. 1), 4, del rapporto informativo della ricorrente costituisce una valutazione espressa dai superiori gerarchici in qualità di compilatori, valutazione che dipende unicamente dalla loro personale opinione e che il Tribunale non può sostituire ad essa la propria valutazione (sentenza della Corte 5 maggio 1983, Ditterich/Commissione, punto 15 della motivazione, causa 207/81, Race. pag. 1359, e sentenza del Tribunale 24 gennaio 1991, Latham/Commissione, punto 19 della motivazione, causa T-27/90, Race. pag. II-35).
punto 63
Per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente, contenuta nella sua replica, secondo la quale il giudizio « sufficiente », in quanto inferiore al giudizio che le era stato in precedenza attribuito, avrebbe dovuto essere motivato, occorre constatare che si tratta di un mezzo nuovo ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la cui deduzione in corso di causa è vietata. Di conseguenza, tale mezzo dev'essere dichiarato irricevibile.
punto 64
Il Tribunale constata che lo stesso vale per l'affermazione secondo la quale alla ricorrente sarebbe stato illegittimamente negato un colloquio con il relatore finale.
punto 65
Per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente secondo la quale la valutazione « sufficiente » sarebbe viziata da sviamento di potere, il Tribunale rileva che l'unica prova esibita dalla ricorrente a sostegno della sua affermazione è il resoconto, da essa stessa redatto, del colloquio svoltosi il 7 settembre 1989 tra lei e il suo capodivisione. Orbene, il Parlamento e il capodivisione interessato contestano categoricamente sia il contenuto, sia il tenore di tale documento.
punto 66
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che quest'unico documento non consente di provare che la valutazione « sufficiente » attribuita alla ricorrente sia viziata da sviamento di potere.
punto 67
Da quanto precede consegue che i mezzi della ricorrente riguardanti il suo rapporto informativo 1987-1988 devono essere respinti.
Sentenza › Sul merito › In merito alle nuove mansioni assegnate alla ricorrente
punto 68
La ricorrente dichiara che il capodivisione, con la sua nota del 21 settembre 1989, ha indirettamente ammesso che la ricorrente svolgeva mansioni attinenti a un posto di categoria A. Per non dover riconoscere tale situazione, il capodivisione, con nota 2 ottobre 1989, le avrebbe revocato tutte le mansioni a decorrere dal 1o gennaio 1990. Dopo essere rimasta — a suo dire — senza alcun incarico per alcune settimane (cosa della quale essa si sarebbe lamentata presso il direttore competente con lettera del 23 gennaio 1990), con nota 31 gennaio 1990, confermata il 6 febbraio 1990, alla ricorrente sarebbero state affidate nuove mansioni corrispondenti, secondo lei, a posti di categoria C o D. Tutte queste mansioni, infatti, sarebbero state svolte, sino a quel momento, da dipendenti di tali categorie. La ricorrente aggiunge che il solo compito assegnatole dal capodivisione, con la sua nota del 12 gennaio 1990, durante il mese di gennaio, non sembra idoneo a giustificare, di fronte al contribuente europeo, l'impiego, per un mese, di un assistente aggiunto.di grado B4.
punto 69
La ricorrente scorge in tali fatti uno sminuimento delle sue mansioni, che costituisce un provvedimento a suo carico e che, come tale, doveva essere motivato ai sensi dell'art. 25 dello Statuto. Orbene, nessuna motivazione sarebbe stata fornita.
punto 70
La ricorrente peraltro ritiene che i provvedimenti contestati equivalgano a un trasferimento, che poteva essere deciso solo nell'interesse del servizio. Orbene, il fatto che il capodivisione ritenga in modo manifesto che i compiti della ricorrente dovessero restare confinati nella categoria D, perché essa non potesse avere accesso in seguito a un posto della carriera B3/B2 o della categoria A, sarebbe assolutamente estraneo all'interesse del servizio. Infatti, la retrocessione che sarebbe risultata dalla modifica delle sue mansioni avrebbe potuto essere giustificata solo in seguito ad un procedimento disciplinare.
punto 71
Inoltre la ricorrente scorge nel fatto che tutte le sue nuove mansioni corrispondano, secondo lei, a posti delle categorie C o D, una lesione dei suoi diritti, rappresentata dal disconoscimento della regola dell'equivalenza tra la categoria alla quale essa appartiene (B) e l'impiego che le è ormai assegnato (a suo parere, di categoria C o D), così come tale principio è stato sancito nella sentenza della Corte 13 maggio 1970, Reinarz/Commissione (causa 46/69, Race. pag. 275).
punto 72
Il Parlamento ribatte a tale argomento ricordando innanzitutto i motivi di rigetto del terzo reclamo della ricorrente, quali esposti nella lettera del segretario generale del Parlamento del 18 luglio 1990. Secondo il Parlamento, tale rigetto è stato motivato in base alle circostanze in cui è stata compiuta la ridefinizione delle mansioni della ricorrente e in base al fatto che le nuove mansioni della ricorrente corrispondono appunto al suo grado e al posto che essa occupa nell'organigramma, per cui la decisione contestata non può esser ritenuta di natura disciplinare. A tal riguardo, il Parlamento fa riferimento a una nota, in data 3 maggio 1990, del direttore generale facente funzione dell'informazione e delle pubbliche relazioni, indirizzata al giureconsulto del Parlamento, in base alle conclusioni della quale, da un lato, le mansioni precedenti della ricorrente non erano di livello superiore a quelle corrispondenti al suo grado e, dall'altro, le nuove mansioni assegnate alla ricorrente non costituiscono assolutamente un atto « a suo carico », ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, poiché esse corrispondono, come dimostrato da un esame di cinque delle otto attribuzioni di cui trattasi, al grado della ricorrente e non, come sostenuto da quest'ultima, a posti delle categorie C o D. Peraltro, tale modifica dell'organizzazione interna della divisione avrebbe avuto lo scopo di evitare che si ripetessero incidenti analoghi a quelli rilevati il 27 settembre e il 4 ottobre 1989. In tali date la ricorrente avrebbe parlato a gruppi di visitatori tedeschi — a terzi quindi — dei suoi problemi con il capodivisione allo scopo di motivare l'impossibilità, nella quale essa pensava di trovarsi, di continuare a pronunciare discorsi dinanzi ai gruppi in questione, dal momento che il capodivisione glielo avrebbe verbalmente vietato il 26 settembre 1989, cosa della quale essa gli aveva dato atto con nota 28 settembre 1989; la ricorrente avrebbe anche informato di questi stessi problemi un giornalista e avrebbe invitato alcuni visitatori a lamentarsi presso un deputato europeo per la mancata tenuta di un discorso.
punto 73
Ricollegandosi integralmente al tenore della nota 3 maggio 1990, il Parlamento precisa che la ridefinizione delle mansioni della ricorrente è stata regolarmente effettuata dal suo superiore gerarchico nell'ambito del buon andamento del servizio. Non si tratterebbe né di una retrocessione, né di un trasferimento, e ancor meno di un provvedimento disciplinare.
punto 74
La decisione impugnata non potrebbe pertanto essere considerata — oggettivamente — come atto a carico della ricorrente, ma, poiché quest'ultima lo ritiene tale, il Parlamento riconosce che possa sorgere il problema della sua motivazione alla luce dell'art. 25 dello Statuto (sentenze della Corte 16 giugno 1971, Vistosi/Commissione, causa 61/70, Race. pag. 535; e 21 ottobre 1986, Fabbro/Commissione, cause riunite 269/84 e 292/84, Race. pag. 2983).
punto 75
Orbene, il Parlamento riconosce che la decisione impugnata non comprendeva nessuna motivazione che consentisse di valutarne il significato e l'importanza. Ma esso continua affermando che, secondo la giurisprudenza (sentenza della Corte 21 giugno 1984, Lux/Corte dei conti, causa 69/83, Race. pag. 2447), per decidere se siano state osservate le prescrizioni di cui all'art. 25 dello Statuto, è opportuno prendere in considerazione non solo la decisione controversa in sé e per sé, ma anche le circostanze nelle quali essa è stata adottata. Tali « circostanze » sarebbero le comunicazioni, i colloqui e gli scambi di note scritte che abbiano preceduto la decisione impugnata (sentenza della Corte 23 marzo 1988, Hecq/Commissione, causa 19/87, Race. pag. 1681). A tal riguardo, il Parlamento fa riferimento ai numerosi colloqui che la ricorrente ha avuto con il capodivisione, alle citate note 21 settembre e 2 ottobre 1989, e ai suddetti incidenti del 27 settembre e del 4 ottobre 1989. Alla luce di tali circostanze, che hanno preceduto la ridefinizione definitiva delle sue mansioni, la ricorrente sarebbe stata sufficientemente informata per comprendere il senso del provvedimento contestato (sentenza della Corte 7 marzo 1990, Hecq/Commissione, cause riunite C-116/88 e C-149/88, Race. pag. I-599).
punto 76
Per quanto riguarda il merito, il Parlamento sottolinea ancora che la decisione impugnata è conforme al margine di discrezionalità di cui dispone l'amministrazione nell'interesse del servizio (sentenza della Corte 21 giugno 1984, Lux, causa 69/83, citata). Infatti tale decisione avrebbe dovuto essere adottata dall'amministrazione allo scopo di assicurare il buon andamento e lo svolgimento ordinato delle attività del servizio « gruppi di visitatori ». Inoltre la ridefinizione delle mansioni della ricorrente sarebbe stata compiuta senza ledere né i suoi interessi legittimi, né i suoi diritti statutari.
punto 77
Nella sua replica, la ricorrente fa osservare che, anche se si seguono gli argomenti del Parlamento tendenti a dimostrare che essa non avrebbe mai svolto mansioni proprie di posti della categoria A, resta nondimeno il fatto che la revoca di tutti gli incarichi in precedenza a lei assegnati e la successiva attribuzione di nuovi compiti di livello inferiore costituiscono provvedimenti disciplinari, in quanto tali nuovi incarichi non corrispondono ai compiti descritti nell'avviso di posto vacante n. 4143, sulla base del quale essa è stata nominata al suo posto attuale. La nota del direttore generale del 3 maggio 1990 rappresenterebbe al riguardo una mera rivalutazione a posteriori delle mansioni assegnate alla ricorrente con la nota del capodivisione del 31 gennaio 1990.
punto 78
Rispondendo a un quesito del Tribunale, la ricorrente ha sottolineato che la suddetta nota 3 maggio 1990 esamina solo cinque delle otto nuove mansioni a lei. assegnate. In merito alle tre mansioni non richiamate essa ritiene che il direttore generale competente non sia semplicemente riuscito a presentarle come mansioni corrispondenti a un posto di categoria B. Per le cinque mansioni esaminate nella nota, la ricorrente contesta l'interpretazione del loro contenuto compiuta dal direttore generale competente nonché, per due di esse, l'identità della persona precedentemente incaricata della loro esecuzione.
punto 79
Quel che la ricorrente prende in considerazione nella nota del 3 maggio 1990 è che essa è stata sospesa dalle sue mansioni in seguito a incidenti avvenuti il 27 settembre e il 4 ottobre 1989. Essa aggiunge che tale sospensione, che costituisce un provvedimento a suo carico, avrebbe dovuto essere motivata in forza dell'art. 25 dello Statuto. Essa contesta l'interpretazione della giurisprudenza data dal Parlamento in merito al contenuto di tale obbligo di motivazione, dichiarando che o la decisione impugnata non è un provvedimento disciplinare e, in tal caso, non si può parlare di « circostanze » conosciute dalla ricorrente che avrebbero preceduto la sua adozione, o essa costituisce un provvedimento disciplinare e, in tal caso, si sarebbero dovute indicare le ragioni che l'hanno motivato.
punto 80
La ricorrente fa poi notare che quel che il Parlamento definisce incidente del 4 ottobre 1989 si è verificato dopo la stesura della nota 2 ottobre 1989, che ha operato quel che la ricorrente definisce una revoca di tutte le sue mansioni, per cui — contrariamente a quanto affermato nella nota 3 maggio 1990 — tale circostanza non ha potuto svolgere alcun ruolo all'atto dell'adozione della decisione impugnata. Inoltre la ricorrente contesta la versione dei fatti del 27 settembre e del 4 ottobre 1989, esposta dal Parlamento. Essa produce una nota del 9 marzo 1990'del capodivisione, che le è stata inviata e che descrive gli incidenti contestati, per dimostrare che la decisione impugnata riveste effettivamente un carattere disciplinare. Essa asserisce di avere in realtà comunicato a un gruppo di visitatori di non disporre di un conferenziere e, dopo che il responsabile del gruppo l'aveva invitata a tenere essa stessa un discorso come aveva fatto negli anni precedenti, di aver dovuto rifiutare poiché non era più competente a farlo. Inoltre, il 4 ottobre 1989, taluni partecipanti avrebbero allora detto, in maniera alquanto scherzosa, che in tal caso essi avrebbero dovuto probabilmente reclamare. Pure scherzando, la ricorrente avrebbe risposto che essa non poteva naturalmente impedire al gruppo di reclamare. La ricorrente nega altresì di aver assunto l'iniziativa di mettersi in contatto con un giornalista o con un deputato europeo e si offre di provarlo a mezzo della testimonianza di un deputato e di un ex deputato europei. Peraltro, essa dichiara di non aver mai scritto né affermato al di fuori del Parlamento che il suo superiore gerarchico giocava regolarmente a scacchi piuttosto che preoccuparsi del lavoro (ultimo addebito rivolto nella nota del 9 marzo 1990), ma aggiunge che risponde al vero che il capodivisione gioca regolarmente a scacchi invece di lavorare, cosa della quale essa ha potuto talora parlare con qualcuno.
punto 81
Secondo la ricorrente, l'unica « circostanza » ad aver preceduto l'adozione della decisione impugnata è stata la sua domanda, formulata in occasione del colloquio del 7 settembre 1989, di veder riportati sul suo rapporto informativo i compiti e le mansioni che essa aveva espletato. A suo parere, è evidente che i suoi superiori gerarchici hanno dovuto opporvisi poiché, in caso contrario, essi avrebbero dovuto riconoscere che essa era stata per molti anni illecitamente sottoretribuita. Inoltre, a parere della ricorrente, sarebbe assolutamente grottesco che il Parlamento tenti di giustificare la decisione impugnata con l'interesse del servizio, dato che il servizio non ha più funzionato in modo adeguato una volta che le note 21 settembre e 2 ottobre 1989 hanno cominciato a produrre i loro effetti.
punto 82
Alla luce di quanto sopra, la ricorrente sostiene che la nota del 9 marzo 1990, indirizzatale quattro giorni dopo che il suo terzo reclamo era pervenuto al Parlamento, le contesta improvvisamente talune mancanze allo scopo di realizzare a posteriori le « circostanze » necessarie a motivare la decisione impugnata e di permettere alla risposta tardivamente data a tale reclamo, il 18 luglio 1990, di farvi riferimento. Secondo la ricorrente, una simile giustificazione non vale a togliere alla decisione impugnata il suo carattere arbitrario.
punto 83
Nella sua controreplica, il Parlamento conferma per intero il tenore dell'argomentazione da esso già esposta e prende atto del fatto che la ricorrente, dando la sua personale versione degli incidenti che le sono contestati, riconosce di fatto in sostanza quanto ad essa contestato dal Parlamento. Quest'ultimo aggiunge che la ricorrente fa in realtà il processo al suo capodivisione, il che trasparirebbe tanto dalla forma quanto dal contenuto della sua replica.
punto 84
Il Parlamento ribadisce che la decisione impugnata costituisce un provvedimento di carattere meramente amministrativo, che spettava al capodivisione prendere onde assicurare il buon andamento del servizio, e che tale provvedimento non ha nessun carattere disciplinare. Per il Parlamento, gli incidenti del 17 settembre e del 4 ottobre 1989 costituiscono circostanze che, insieme ad altre, hanno indotto il capodivisione a realizzare, nell'interesse del servizio, una nuova ripartizione delle mansioni nell'ambito di quest'ultimo. Il Parlamento aggiunge che, in tale contesto, la ricorrente ha avuto torto a dichiarare, di sua personale iniziativa, di fronte a visitatori, di non poter più tenere discorsi, « il che, nel merito, era falso ».
punto 85
Il Tribunale innanzitutto rileva che la nota del 2 ottobre 1989 non ha revocato alla ricorrente tutte le sue mansioni a partire dal 1° gennaio 1990. Infatti, tale nota non l'ha privata di tutti gli incarichi che le erano stati assegnati con le note 9 novembre 1983 e 4 febbraio 1986, ma soltanto di quelli riguardanti specificamente le visite di gruppi di lingua tedesca. Così, secondo la nota 2 ottobre 1989, la ricorrente conservava tutti gli incarichi in comune con l'insieme delle diverse sezioni linguistiche, come la tenuta di un registro dei gruppi di visitatori del Parlamento a Lussemburgo, la programmazione settimanale generale di tali visite, nonché la prenotazione di sale e la provvista di bevande, gli ordini per i pranzi e i ricevimenti offerti ai gruppi di visitatori, previa decisione del capodivisione.
punto 86
A tal riguardo, le mansioni che la ricorrente conservava corrispondevano perfettamente al posto da essa occupato nell'organigramma della divisione « visite e seminari », secondo il quale essa era incaricata del « coordinamento dei gruppi ricevuti a Lussemburgo ».
punto 87
Di conseguenza, la ricorrente ha torto nell'asserire che, dopo il 1° gennaio 1990, nessun compito le è più stato affidato.
punto 88
Occorre poi ricordare che da una consolidata giurisprudenza (v., in ultimo, la citata sentenza della Corte 7 marzo 1990, Hecq, punto 11 della motivazione, cause riunite CI 16/88 e C-149/88) discende che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell'organizzazione dei servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell'assegnazione, in considerazione di detti compiti, del personale disponibile, a condizione tuttavia che tale assegnazione venga effettuata nell'interesse del servizio e nel rispetto dell'equivalenza dei posti.
punto 89
Pertanto, è alla luce di tali principi che gli argomenti della ricorrente devono essere esaminati.
punto 90
A tal riguardo, occorre osservare che i nuovi compiti affidati alla ricorrente con la nota del 31 gennaio, confermata il 6 febbraio 1990, non corrispondono, secondo quanto da essa affermato, a posti delle categorie C o D. Infatti, così come evidenziato dalla nota 3 maggio 1990 che proviene dal direttore generale facente funzione dell'informazione e delle pubbliche relazioni, la ricorrente è stata incaricata, ad esempio, della « ricerca di documenti in grado di soddisfare le esigenze degli amministratori che devono tenere relazioni su un argomento determinato », mansione certamente rientrante tra le competenze di un dipendente di categoria B, che, secondo l'art. 5, n. 1, terzo comma, dello Statuto, corrispondono « a funzioni di esecuzione e di inquadramento che richiedono cognizioni di livello medio secondario o un'esperienza professionale di livello equivalente ».
punto 91
Tale considerazione non è infirmata dal fatto che la ricorrente ha dichiarato, nella risposta ad un quesito scritto posto dal Tribunale, che essa non era in grado di compiere la ricerca di documenti in tutte le lingue ufficiali della Comunità per i vari amministratori delle diverse sezioni linguistiche, al fine di dare esecuzione alle istruzioni ricevute dal suo nuovo superiore gerarchico nel senso di preparare dei « fascicoli pronti per l'uso », che presentassero un « qualche valore aggiunto » rispetto al lavoro già svolto dagli addetti alla documentazione della biblioteca. Infatti, tale dichiarazione lascia intendere che tale compito era forse di livello troppo elevato per la ricorrente, il che esclude che esso possa corrispondere a un posto di categoria C, o persino D, come asserito da quest'ultima.
punto 92
In maniera più generale, per quanto riguarda le altre sette mansioni affidate alla ricorrente con la nota 31 gennaio 1990, il Tribunale constata che tali mansioni sono di livello equivalente a quelle, relative al complesso delle sezioni linguistiche della divisione, assegnate alla ricorrente dal capodivisione precedente, con la sua citata nota del 4 febbraio 1986, e di cui la ricorrente stessa non ha mai contestato la corrispondenza con il suo grado. La divergenza esistente tra la ricorrente e il Parlamento sull'interpretazione del contenuto esatto di ciascuna di queste mansioni non è tale da inficiare tale constatazione di fatto, poiché persino l'interpretazione restrittiva del contenuto di tali mansioni, operata dalla ricorrente, non giunge a mettere in discussione la suddetta equivalenza. Così, le mansioni di tenuta di un registro dei gruppi di visitatori del Parlamento a Lussemburgo, di programmazione settimanale generale, di prenotazione delle sale e di provvista di bevande nonché di ordinazioni per i pranzi e ricevimenti offerti ai gruppi di visitatori previa decisione del capodivisione (nota del 4 febbraio 1986) non sono certamente di livello superiore a quello delle mansioni — per quanto limitata possa essere l'importanza del loro contenuto effettivo — di redazione di statistiche sul numero dei visitatori a Lussemburgo, di controllo delle scorte di documenti in tutte le lingue, di archiviazione e di disbrigo della corrispondenza riguardante i gruppi di visitatori, di coordinamento ed evasione delle domande di visita presentate da gruppi scolastici, di gestione delle scorte di materiale di ufficio e degli ordini relativi, di aggiornamento ordinario dell'inventario della divisione « gruppi di visitatori » e di raccolta e diffusione delle pubblicazioni periodiche a carattere informativo (processi verbali di riunioni del collegio dei questori, INFOMEMO, Agence Europe, comunicati di stampa, ecc.). Il capodivisione competente poteva pertanto ritenere a buon diritto che tali mansioni, come quelle menzionate nella nota del suo predecessore 4 febbraio 1986, corrispondessero effettivamente al grado della ricorrente (carriera B 5/4).
punto 93
E importante sottolineare che, dal momento che le nuove mansioni assegnate alla ricorrente corrispondono al suo grado, non può parlarsi di provvedimenti disciplinari o di retrocessione, che debbono essere motivati in quanto tali, ma soltanto di una riorganizzazione del servizio. Infatti, dagli atti si ricava che i rapporti della ricorrente con i superiori gerarchici che si sono succeduti sono stati quanto meno tesi, segnatamente a causa della definizione delle sue mansioni. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, il trasferimento di un dipendente per porre fine ad una situazione amministrativa divenuta insostenibile dev'essere considerato conforme all'interesse del servizio (v., da ultimo, la già citata sentenza 7 marzo 1990, Hecq, punto 22 della motivazione, cause riunite Cl 16/88 e C-149/88). Date le circostanze del caso, l'amministrazione poteva pertanto ritenere che fosse nell'interesse del servizio procedere alla nuova assegnazione di mansioni attualmente impugnata.
punto 94
Il Tribunale, avendo potuto constatare sulla base dei fatti che l'assegnazione alla ricorrente di nuovi compiti non rappresentava uno sminuimento delle mansioni della ricorrente e di conseguenza non pregiudicava né la sua posizione statutaria né il principio della corrispondenza tra il grado e l'impiego, ne deduce che la decisione impugnata è un semplice provvedimento di organizzazione interna emanato nell'interesse del servizio. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, l'amministrazione non è tenuta né a motivare tale decisione né a sentire previamente il dipendente interessato (v., da ultimo, la già citata sentenza 7 marzo 1990, Hecq, punto 14 della motivazione cause riunite Cl 16/88 e C-149/88).
punto 95
Ne consegue che il mezzo dev'essere respinto.
Sentenza › Sul merito › In merito alla domanda di risarcimento
punto 96
La ricorrente riferisce di aver svolto per anni, nell'ambito delle istruzioni ricevute, il lavoro di un dipendente di categoria A, pur essendo semplicemente inquadrata in un grado della categoria B. Inoltre, il fatto di averle revocato tutti gli incarichi e di averle assegnato lavori aventi, per un dipendente di categoria B, carattere accessorio avrebbe fatto perdere alla ricorrente il suo rango nella gerarchia degli impieghi e avrebbe leso i suoi interessi morali e le sue prospettive future. Secondo la ricorrente, se l'attività da essa svolta per anni fosse stata riconosciuta per quel che era, essa avrebbe dovuto essere promossa al grado B3 e ottenere almeno, nel frattempo, un'indennità differenziale.
punto 97
La ricorrente stima pertanto che il danno materiale da essa subito ammonti a 206160 LFR, importo che è il risultato della differenza tra la retribuzione relativa al primo scatto del grado A7 e quella relativa al quinto scatto del grado B4, vale a dire 17180 LFR × 12 mesi = 206160 LFR.
punto 98
Per la valutazione dei danni morali da essa subiti, la ricorrente si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale, pur precisando che tali danni derivano dal fatto che le è stato imposto di restare seduta nel suo ufficio per giorni senza far nulla e di eseguire compiti di livello inferiore; tale retrocessione avrebbe avuto effetti estremamente vessatori e umilianti nei suoi confronti, tenuto conto della grande considerazione di cui essa godeva sino a quel momento presso i visitatori, i colleghi e soprattutto i servizi che, nell'ambito del Parlamento, collaborano con il servizio visite.
punto 99
Il Parlamento si limita a chiedere il rigetto della domanda di risarcimento, come logica conseguenza della sua argomentazione diretta a provare il carattere infondato di tutte le pretese della ricorrente.
punto 100
A tal riguardo, il Tribunale constata che, poiché la ricorrente non ha svolto mansioni corrispondenti a quelle di un dipendente di categoria A, poiché non è stata privata di tutti i suoi compiti e poiché non le sono state assegnate mansioni inferiori al suo grado, occorre respingere la sua domanda di risarcimento sia per quanto riguarda il preteso danno materiale, sia per quanto riguarda i danni morali.
Sentenza › Sulle spese
punto 101
A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l'art. 88 del medesimo regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti delle Comunità restano a carico di queste ultime.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Firme
Yeraris
Saggio
Lenaerts
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre 1991.
Il cancelliere
H. Jung
Il presidente
C. Yeraris