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Sez. 1, Sentenza n. 12744 del 10/06/2011 (Rv. 618406 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Diniego di riconoscimento dello "status" di rifugiato - Impugnazione - Istanza di ammissione al gratuito patrocinio - Successiva revoca - Presunzione di inesistenza di permesso di soggiorno - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618406-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Nel giudizio d'impugnazione avverso il diniego del riconoscimento dello "status" di rifugiato, lo straniero può essere munito di titolo di soggiorno temporaneo (pure abilitante il medesimo all'esercizio del lavoro) e può, dunque, essere considerato "regolarmente soggiornante" ai fini dell'ammissione al patrocinio ex art. 119 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; ne deriva che il giudice chiamato a decidere sull'opposizione alla revoca di detta ammissione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non può ravvisare alcuna presunzione d'inesistenza del permesso di soggiorno, ma deve viceversa accertare se, alla data di presentazione dell'istanza, lo straniero fosse munito del necessario permesso.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 119 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/05/2005 num. 140 art. 11, Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)