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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 338 del 1997

Decisione
decisa il 1997-11-10, depositata il 1997-11-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:338
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23543

  • Processo penale
  • Giudice del dibattimento
  • Incompatibilità a giudicare imputati la cui posizione abbia già dovuto esaminare 'incidenter tantum' nella sentenza emessa, a seguito di separazione dei processi, nei confronti di altri coimputati del medesimo reato
  • Omessa previsione
  • Violazione di principi di uguaglianza, di imparzialità, di presunzione di non colpevolezza e di soggezione del giudice solo alla legge
  • Sentenza n. 371 del 1996
  • Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' (Tribunale di Catania) degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che, a seguito di separazione dei processi, abbia pronunciato sentenza di condanna nei confronti di alcuni concorrenti in un determinato reato, a giudicare successivamente altro coimputato nel medesimo reato la cui posizione sia stata valutata 'incidenter tantum', sollevata con riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27 secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte, con sentenza n. 371/1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata già comunque valutata. red: A. Agrò

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1996 dal tribunale di Catania, iscritta al n. 1325 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Catania ha sollevato, con ordinanza del 3 luglio 1996, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che, a seguito di separazione dei processi, abbia pronunciato sentenza di condanna nei confronti di alcuni concorrenti in un determinato reato, a giudicare successivamente altro coimputato nel medesimo reato; che dall'ordinanza di rimessione risulta che la posizione di un imputato era stata separata da quella degli altri coimputati del medesimo reato (abuso di ufficio) e nei confronti di questi ultimi era stata pronunciata sentenza di condanna; che, ad avviso del remittente, egli avrebbe già compiuto, nella precedente sentenza resa nei confronti dei coimputati, valutazioni di merito in ordine alla sussistenza del fatto di reato contestato all'imputato e ne risulterebbe compromessa l'esigenza, più volte affermata da questa Corte, di evitare che condizionamenti o apparenze di condizionamenti derivanti da precedenti decisioni possano pregiudicare o fare apparire pregiudicata l'attività di giudizio; che la mancata previsione di questa causa di incompatibilità violerebbe il principio del giusto processo per il pericolo di "trascinamento e confluenza nella decisione di opinioni precostituite in altre fasi processuali, presso lo stesso giudice persona fisica";
punto 2
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata"; che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Catania. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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