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Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016 (Rv. 640518 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Onere di contestazione - Ambito - Fatti ignoti alla parte - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640518-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI

L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione al trafugamento di denaro da una cassaforte, aveva escluso cha linea difensiva assunta dal depositario, sostanziatasi nella negazione della propria responsabilità senza contestare l'entità delle somme asportate, potesse assumere valenza probatoria in ordine all'ammontare delle refurtiva, trattandosi di un dato estraneo alla sua sfera di conoscibilità diretta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)